Nel presente articolo, l’uso della parola “psicoterapeuta” tra virgolette ha una funzione puramente semplificativa. Serve a rendere più scorrevole la lettura, non a sostenere l’esistenza di una figura professionale autonoma distinta da quella di Psicologo o medico. In questo testo, quindi, quando compare il termine “psicoterapeuta” tra virgolette, si intende sempre, in forma abbreviata, uno Psicologo o un medico con specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La precisazione è importante, perché la legge 56/1989 disciplina la professione di Psicologo e, all’articolo 3, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione professionale; non configura invece, con una disciplina autonoma separata, una professione diversa da quelle di base già previste dall’ordinamento. Questa, qui, è la cornice semplificata entro cui viene usata la parola.
C’è un punto che, nel dibattito italiano, continua a essere oscurato da un’abitudine linguistica molto radicata: si tende a pensare che la qualità terapeutica di un intervento coincida automaticamente con il nome con cui quel lavoro viene presentato. In realtà, sul piano sostanziale, la questione è più semplice e più concreta. È cura ciò che cura. È terapia ciò che, nei fatti, aiuta una persona a stare meglio, a ridurre la sofferenza, a migliorare il proprio funzionamento e ad affrontare in modo più efficace i propri problemi di salute psicologica. L’etichetta ha certamente un rilievo formale e giuridico, ma non basta da sola a esaurire il significato clinico di ciò che accade in un percorso.
La legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo in termini ampi e sostanziali. L’articolo 1 comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Non si tratta di attività marginali, accessorie o preliminari rispetto a una presunta “vera” cura collocata altrove. Si tratta del nucleo legale della professione. A questo si aggiunge un altro dato importante: la legge 3/2018 ha ricompreso la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie. Questo colloca in modo ancora più netto il lavoro dello Psicologo nell’area della tutela della salute.
Naturalmente, l’articolo 3 della stessa legge 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale. Questo punto va rispettato e non va confuso. Sul piano giuridico, dunque, esiste una disciplina formale dell’attività psicoterapeutica. Ma proprio qui si chiarisce il nodo centrale dell’articolo: il requisito formale di esercizio non cancella la portata curativa degli atti tipici dello Psicologo. Non trasforma prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in attività prive di incidenza terapeutica. Significa soltanto che una determinata attività, quando è disciplinata come attività psicoterapeutica, richiede una specifica formazione. Non significa che solo ciò che porta quella denominazione possa produrre cura reale.
Da qui deriva una conseguenza molto chiara. Uno Psicologo può, in alcuni casi, realizzare un intervento che nei fatti risulta più terapeutico di quello svolto da uno psicologo-psicoterapeuta o da un medico-psicoterapeuta. Questa frase non afferma una superiorità generale dello Psicologo rispetto al professionista con specifica formazione in psicoterapia. Non sostiene che ogni intervento psicologico sia automaticamente migliore di ogni attività psicoterapeutica. Dice qualcosa di più concreto e più difficile da contestare: la qualità terapeutica reale di un intervento si misura anche dagli effetti che produce nella vita della persona. Se un percorso riduce maggiormente la sofferenza, migliora in modo più stabile il funzionamento, aumenta la consapevolezza, favorisce un adattamento più sano e restituisce più libertà di vita, quel percorso, nei fatti, sta esprimendo una maggiore efficacia terapeutica.
Questo principio non è soltanto intuitivo. È coerente anche con ciò che emerge dalla letteratura scientifica. La ricerca sull’alleanza terapeutica mostra da tempo che la qualità della relazione di lavoro tra professionista e persona è uno dei fattori più robustamente associati agli esiti positivi. Fiducia, chiarezza degli obiettivi, collaborazione, capacità di sentirsi compresi e di lavorare insieme in modo credibile sono variabili che incidono realmente sul cambiamento. In altre parole, le persone non migliorano solo perché incontrano una certa etichetta professionale o un certo nome di metodo. Migliorano quando incontrano un professionista capace di leggere bene il problema, costruire una relazione solida e intervenire con precisione su ciò che mantiene la sofferenza.
Anche il tema dell’esperienza impone cautela. Esiste una tendenza diffusa a immaginare che maggiore esperienza o maggiore specializzazione dichiarata producano automaticamente esiti superiori. La letteratura disponibile è molto più sobria. Una meta-analisi sull’effetto dell’esperienza del terapeuta sugli outcome ha rilevato effetti generalmente modesti. Questo non svaluta la formazione specialistica e non riduce il valore della specializzazione. Ricorda, però, che la qualità concreta della cura dipende da più fattori: formulazione del caso, appropriatezza dell’intervento, qualità relazionale, precisione clinica, timing, contesto e aderenza ai bisogni reali della persona. Per questo non c’è nulla di paradossale nel fatto che, in alcuni casi, uno Psicologo possa risultare più terapeutico di uno psicologo-psicoterapeuta o di un medico-psicoterapeuta.
È qui che la frase centrale dell’articolo acquista il suo significato più pieno: è cura o terapia ciò che cura, non ciò che viene definito tale a prescindere dai risultati. Questa formula, letta correttamente, non cancella il rilievo giuridico delle denominazioni professionali. Lo distingue dal piano sostanziale e clinico. Sul piano formale, infatti, i nomi hanno conseguenze e perimetri di esercizio. Sul piano clinico, però, la domanda decisiva resta un’altra: la persona sta meglio oppure no? Sta riducendo la sofferenza? Sta recuperando funzionamento? Sta comprendendo meglio se stessa? Sta affrontando in modo più efficace i propri problemi di salute psicologica? Se la risposta è sì, allora c’è cura. E se questo cambiamento è prodotto da un lavoro psicologico intenzionale, professionalmente fondato e orientato alla trasformazione del funzionamento, quel lavoro ha una chiara qualità terapeutica.
In questa prospettiva, anche molte esperienze cliniche riferite dalle persone diventano più leggibili. Accade non di rado che qualcuno, dopo settimane, mesi o perfino anni di un percorso precedente poco utile, trovi in un successivo intervento psicologico una risposta più adatta. Può cambiare la qualità dell’ascolto. Può cambiare il modo di leggere il problema. Può cambiare la capacità di costruire alleanza. Può cambiare la precisione degli obiettivi. Può cambiare il livello di aderenza tra il bisogno reale della persona e il tipo di lavoro proposto. Quando questo accade, il secondo percorso può risultare, nei fatti, più terapeutico del primo. Non per magia. Non per caso. Ma perché la realtà clinica si misura nei processi e negli esiti, non nella sola auto-definizione del professionista.
Anche il Codice Deontologico vigente si muove in una direzione coerente con questa lettura. L’articolo 3 afferma che la psicologa e lo psicologo considerano loro dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano e utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità, operando per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. È difficile leggere queste finalità come qualcosa di estraneo alla cura. Al contrario, esse descrivono molto bene un’azione professionale che incide concretamente sulla salute psicologica e sul funzionamento delle persone.
Per questo la conclusione può essere formulata in modo netto ma prudente. Uno Psicologo può essere più terapeutico di uno “psicoterapeuta” quando il suo intervento produce risultati migliori sul piano della sofferenza, del funzionamento e del benessere psicologico della persona. Nel testo, la parola “psicoterapeuta” resta tra virgolette proprio per ricordare che viene usata come abbreviazione comunicativa di psicologo-psicoterapeuta o medico-psicoterapeuta, non come nome di una figura professionale autonoma separata. Ciò che definisce la cura e la terapia non è soltanto il nome usato per definirsi, ma anche la capacità concreta di aiutare davvero. Se una persona si rivolge a uno Psicologo e sta risolvendo problemi di salute psicologica, quella persona si sta curando e sta ricevendo cura. Ed è proprio questo, alla fine, il punto più importante: la realtà della cura si riconosce innanzitutto da ciò che riesce a trasformare.



