In Psicologia circola spesso un equivoco: si mette nello stesso sacco la procedura clinica (cioè la sequenza di passi e la logica operativa di una tecnica) e i materiali che la descrivono o la insegnano (manuali, dispense, slide, video, schede). Il diritto d’autore, di norma, lavora soprattutto sul secondo piano.
Cosa protegge davvero il diritto d’autore
La legge italiana sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque sia il modo o la forma di espressione.
Questo significa che la tutela riguarda un contenuto espresso in forma concreta e riconoscibile: un testo, una presentazione, un video, una grafica, una scheda redatta con struttura e formulazioni originali, un software o una banca dati organizzata creativamente.
Perché tecniche, metodi e protocolli non diventano “proprietà” tramite copyright
La distinzione chiave è quella tra espressione e idea. In termini generali, la protezione del copyright si estende alle espressioni e non alle idee, alle procedure e ai metodi di funzionamento considerati “in quanto tali”.
Applicato alla pratica: una tecnica o un protocollo, intesi come procedura (sequenza di passi, razionale, struttura dell’intervento), non diventano monopolio di qualcuno solo perché sono stati descritti, insegnati o resi popolari.
Cosa invece può essere protetto (ed è qui che si sbaglia più spesso)
Se un autore o un ente produce materiali didattici o clinici originali, quei materiali possono essere protetti: manuali, dispense, slide, video, schede operative, formulari, contenuti e-learning, testi e illustrazioni. In questo caso non si copia una “procedura”, si copia una forma espressiva concreta.
È un confine pratico: applicare una procedura appresa è una cosa; riprodurre e distribuire pari pari i materiali con cui è stata insegnata è un’altra.
Esempio concreto: EMDR
Usando EMDR come esempio, il punto si vede subito.
Un professionista può descrivere, studiare e applicare la logica procedurale dell’intervento (fasi, passaggi, razionale clinico), perché quella è la “procedura” come tale. Il diritto d’autore, in linea di principio, non trasforma quella sequenza in proprietà esclusiva.
Diverso è copiare un manuale specifico, una dispensa, un set di slide o un video corso: lì si sta riproducendo un’opera espressiva concreta e originale, che può essere protetta.
In breve: EMDR come procedura non è “bloccata” dal copyright; i materiali originali prodotti da chi la insegna possono esserlo.
Brevetti: perché il “brevetto del protocollo terapeutico” è, in Europa, un’idea fragile
Sul piano brevettuale, la Convenzione sul Brevetto Europeo esclude dalla brevettabilità i metodi di trattamento del corpo umano o animale mediante terapia (e i metodi diagnostici praticati sul corpo), pur lasciando spazio alla brevettabilità di prodotti, in particolare sostanze o composizioni, per l’uso in tali metodi.
Questo rende poco realistico pensare al brevetto come strumento per “chiudere” un protocollo clinico inteso come attività terapeutica svolta sul paziente.
Marchi e nomi: proteggono un segno distintivo, non il metodo
Un marchio è un segno capace di distinguere beni o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Quindi può incidere su come un servizio viene presentato sul mercato (e su certi usi commerciali del segno), ma non equivale a possedere la tecnica come procedura clinica. Sono piani diversi, e confonderli genera molte delle pretese “esclusive” che si sentono in giro.
Conclusione
Dire che “le tecniche, i metodi e i protocolli dello Psicologo non sono coperti da copyright” è corretto se inteso così: non sono protetti come procedure in quanto tali. Il copyright può invece proteggere in modo forte i materiali concreti e originali con cui quelle procedure vengono descritte, insegnate e distribuite



