Nel 2026 continua a circolare una convinzione molto radicata: per curare davvero, uno Psicologo dovrebbe necessariamente passare dalla formazione in psicoterapia. È una convinzione ancora forte, ma non coincide con ciò che la legge dice realmente.
La legge 56/1989 definisce già all’articolo 1 la professione di Psicologo attraverso funzioni precise: prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Non si tratta di formule marginali o decorative. Si tratta del nucleo della professione, cioè delle funzioni con cui lo Psicologo interviene sul disagio, sulla sofferenza, sul funzionamento, sulle risorse e sul recupero della persona.
Per questo motivo, sostenere che la specializzazione in psicoterapia sia necessaria per curare e fare terapia psicologica in tutto questo perimetro significa introdurre un vincolo che l’articolo 1 non pone. L’equivoco nasce dalla confusione tra due piani che la legge invece distingue chiaramente.
Che cosa distingue la legge
Da un lato c’è la professione di Psicologo, definita dall’articolo 1 della legge 56/1989. Dall’altro c’è l’attività psicoterapeutica, disciplinata dall’articolo 3 della stessa legge, per la quale è richiesta una specifica formazione professionale post-laurea.
Questa distinzione è decisiva. L’articolo 3 non svuota l’articolo 1. Non dice che, senza specializzazione in psicoterapia, lo Psicologo non possa curare, non possa intervenire clinicamente o non possa svolgere attività terapeutiche nel proprio ambito professionale. Dice un’altra cosa: dice che l’attività psicoterapeutica, in senso tecnico-giuridico, richiede una specifica formazione.
Perciò è scorretto trasformare una regola prevista per una specifica attività in una regola generale capace di ridefinire dall’esterno tutta la professione di Psicologo.
Lo Psicologo non inizia a curare solo dopo una scuola di psicoterapia
Se si accettasse davvero l’idea secondo cui la cura psicologica inizierebbe solo dopo una scuola di psicoterapia, bisognerebbe svuotare di significato proprio le funzioni che la legge attribuisce già allo Psicologo.
La prevenzione psicologica ha una finalità di tutela della salute.
La diagnosi psicologica serve a comprendere il funzionamento, il disagio e le criticità rilevanti.
L’attività di abilitazione-riabilitazione interviene sul recupero, sul potenziamento e sulla ricostruzione di funzioni compromesse.
Il sostegno psicologico opera sulla sofferenza, sulle risorse, sulle capacità di adattamento e sugli equilibri della persona.
Tutto questo non diventa clinico soltanto dopo la psicoterapia. Tutto questo appartiene già, per legge, alla professione di Psicologo. L’articolo 3 aggiunge la disciplina di una specifica attività, ma non crea da zero la funzione di cura dello Psicologo.
Un perimetro professionale ampio, ma non arbitrario
L’articolo 1 disegna uno spazio professionale ampio. Non lo descrive attraverso un catalogo chiuso di singole tecniche o singoli protocolli. Questo però non significa che sia un perimetro arbitrario o privo di limiti.
Significa che la legge riconosce allo Psicologo un’area professionale reale, estesa e non interamente tipizzata in ogni dettaglio. I limiti esistono, ma non sono costruiti come un elenco rigido di atti numerati. Passano invece attraverso la competenza, la formazione, l’aggiornamento, la responsabilità professionale, la correttezza deontologica e l’appropriatezza dell’intervento.
Anche il Codice Deontologico vigente si muove in questa direzione: le sue regole sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo e richiedono preparazione adeguata, responsabilità professionale e rispetto dei limiti di competenza.
Perché oggi la specializzazione in psicoterapia appare meno centrale di ieri
Nel 2026 questo tema va letto anche dentro un contesto formativo profondamente cambiato.
Per lungo tempo, l’accesso a percorsi avanzati di formazione clinica era più ristretto, più localizzato e meno flessibile. In molti casi la scuola di psicoterapia veniva vissuta come una delle poche vie strutturate per acquisire strumenti, supervisione, linguaggio clinico e riconoscimento simbolico.
Oggi il panorama è più ampio e più accessibile. Esistono corsi di perfezionamento, master, supervisioni cliniche, seminari specialistici, formazione continua, percorsi online, scambi scientifici più rapidi e maggiori possibilità di mobilità professionale. In questo scenario, l’idea che una sola traiettoria formativa debba essere considerata il passaggio quasi obbligato per imparare a curare appare meno persuasiva sul piano culturale e professionale.
Questo, però, va detto con precisione. Non significa che la formazione in psicoterapia abbia perso valore. Significa che è meno solido presentarla come condizione necessaria per tutte le funzioni di cura già attribuite allo Psicologo dall’articolo 1.
Una convinzione ancora forte, ma soprattutto culturale
Nonostante il cambiamento del contesto formativo, resta molto diffusa la convinzione che il bisogno di formarsi in psicoterapia sia forte, quasi inevitabile, per essere considerati clinicamente completi.
Ma questa convinzione appare oggi soprattutto culturale. È il prodotto di una lunga sedimentazione storica e simbolica, più che la conseguenza necessaria del dato normativo. La legge, infatti, non dice che la specializzazione in psicoterapia sia la condizione che rende terapeutiche tutte le funzioni proprie dello Psicologo. Dice soltanto che essa è richiesta per esercitare l’attività psicoterapeutica in senso tecnico-giuridico.
Oggi la formazione dello Psicologo dovrebbe essere il più possibile integrata
Oggi la formazione dello Psicologo dovrebbe essere il più possibile integrata, ampia e critica.
Dovrebbe tenere insieme modelli, strumenti, evidenze, supervisione, esperienza clinica, lettura del contesto, riflessione etica e capacità di adattare l’intervento alla complessità reale delle persone. La sofferenza psicologica non si presenta mai in forma rigidamente scolastica. Non segue una sola teoria. Non si lascia comprendere fino in fondo attraverso un solo lessico o un solo modello.
Per questo appare sempre meno convincente l’idea che la maturazione clinica debba essere vincolata a una formazione specialistica centrata su un unico metodo di cura.
Il problema, allora, non è l’esistenza della formazione in psicoterapia in sé. Il problema nasce quando essa viene culturalmente trasformata nel criterio dominante o quasi esclusivo con cui si misura il valore clinico dello Psicologo. Quando accade questo, tutta la cura psicologica che non passa da quel filtro tende a essere ridotta, svalutata o resa invisibile.
Il punto non è negare la psicoterapia, ma ridimensionarne la pretesa di centralità
La questione non è negare l’importanza che una scuola di psicoterapia può avere per chi scelga quel percorso. La questione è evitare che quel percorso venga presentato come unica vera soglia di accesso alla cura psicologica.
Nel 2026 una simile impostazione appare debole per due ragioni. La prima è giuridica: la legge continua a distinguere tra professione di Psicologo e attività psicoterapeutica, senza trasformare la seconda nella fonte esclusiva della funzione di cura. La seconda è culturale e professionale: la formazione contemporanea è molto più aperta, articolata e integrabile di quanto fosse in passato.
Conclusione
La conclusione più onesta è semplice.
La specifica formazione in psicoterapia resta richiesta dalla legge per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in senso tecnico-giuridico. Non può però essere presentata come condizione necessaria per curare e fare terapia psicologica in tutto il perimetro professionale già attribuito allo Psicologo dall’articolo 1 della legge 56/1989.
Quel perimetro è ampio. Non è chiuso in una sola scuola. Non è riducibile a un solo metodo. E non può essere svuotato retroattivamente da una lettura psicoterapeuticocentrica della professione.
Nel 2026, dunque, il punto non è negare la psicoterapia. Il punto è smettere di usarla come misura esclusiva o quasi esclusiva della cura psicologica.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – testo vigente
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – art. 3
Codice Deontologico vigente – CNOP
PDF del Codice Deontologico – C



