Nel linguaggio comune si sente spesso parlare di “abilitazione alla psicoterapia”. Da un punto di vista giuridico, però, questa formula è imprecisa se viene usata per indicare una seconda abilitazione professionale personale, autonoma e distinta da quella alla professione di Psicologo o di Medico. Le fonti normative e ministeriali descrivono una struttura diversa: l’abilitazione riguarda la professione di base; per l’attività psicoterapeutica, invece, la legge richiede una specifica formazione professionale successiva.
Che cosa dice la legge
Il punto di partenza è la legge 56/1989. In questo quadro normativo, l’abilitazione è collegata alla professione di Psicologo. Oggi questa impostazione è confermata anche dalla disciplina della LM-51, che il MUR definisce espressamente “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo”, e dal decreto interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022, che regola proprio la laurea magistrale abilitante in Psicologia. L’abilitazione, quindi, ha un significato tecnico preciso: è il titolo legale che consente l’ingresso nella professione regolamentata di base.
Quando poi si passa alla psicoterapia, il lessico giuridico cambia. La legge non costruisce questa materia come una seconda abilitazione personale autonoma. La disciplina ministeriale e il quadro normativo richiamato dal MUR parlano invece di specifica formazione professionale e di diploma di specializzazione, da conseguire dopo la laurea e dopo l’accesso alla professione di base. È qui che si colloca la differenza decisiva: una cosa è l’abilitazione alla professione; un’altra è la formazione specialistica ulteriore richiesta per esercitare l’attività psicoterapeutica.
Professione, albo, specializzazione
Anche il MUR descrive la sequenza in modo lineare. Nella pagina istituzionale dedicata alla psicoterapia, il Ministero chiarisce che l’accesso agli istituti può avvenire dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e dopo l’iscrizione al rispettivo albo professionale. La stessa pagina precisa inoltre che l’istituto rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle università. Questo significa che, sul piano giuridico, i passaggi sono distinti: prima la professione di base, poi l’iscrizione all’albo, poi la specializzazione.
Questo è il punto da tenere fermo. La specializzazione in psicoterapia non è affatto irrilevante. Al contrario, è il requisito ulteriore che la legge richiede per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Proprio per questo, però, conviene chiamarla con il suo nome corretto: specifica formazione professionale e diploma di specializzazione. Presentarla come una seconda abilitazione professionale personale distinta da quella alla professione di Psicologo o di Medico non aderisce con la stessa precisione alla struttura delle fonti.
Perché nasce l’equivoco
Una parte della confusione nasce dal fatto che la parola “abilitazione” compare davvero nella normativa e nel linguaggio amministrativo relativi alla psicoterapia. Ma compare con riferimento agli istituti, non al singolo professionista. Il MUR parla infatti di “Istituti abilitati” e di “Istanze di abilitazione”, e richiama il DM 11 dicembre 1998, n. 509 per indicare gli istituti abilitati a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. In questo contesto, dunque, l’abilitazione riguarda l’ente formativo che ottiene il riconoscimento ministeriale per attivare il corso.
Qui sta l’equivoco più frequente: si prende un termine usato correttamente per gli istituti e lo si trasferisce impropriamente sulla persona. Ma i due piani non coincidono. Un conto è l’abilitazione o il riconoscimento dell’istituto a organizzare il corso; un altro conto è il titolo che lo Psicologo o il Medico consegue al termine del percorso. Confondere questi due livelli produce una scorciatoia linguistica, non una categoria giuridica autonoma.
Che ruolo ha l’albo
Va distinto anche il piano ordinistico. Il DPR 328/2001 disciplina le sezioni dell’albo e, per gli iscritti della sezione A che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, prevede l’annotazione dell’esercizio della relativa attività nell’albo stesso. Anche questo passaggio è molto istruttivo, perché conferma che la normativa ragiona in termini di professione di base già acquisita, specializzazione ulteriore e annotazione ordinistica, non di nuova abilitazione personale autonoma.
Questa architettura è importante anche sul piano comunicativo. Parlare di “abilitazione alla psicoterapia” come se si trattasse di una seconda porta d’ingresso in una nuova professione autonoma non restituisce fedelmente il disegno normativo. Le fonti mostrano piuttosto una sequenza diversa: abilitazione alla professione di base, iscrizione all’albo, specializzazione post-lauream, annotazione ordinistica dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Che cosa questa tesi non dice
Questa tesi non nega affatto che la psicoterapia sia disciplinata dalla legge. Non nega neppure il valore del diploma di specializzazione. Il MUR chiarisce che gli istituti rilasciano un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario e che tali istituti erogano corsi a Medici e Psicologi per ottenere una formazione idonea all’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta”. Il punto, quindi, non è svalutare la specializzazione, ma evitare di attribuirle un nome giuridicamente meno preciso di quello usato dalle fonti ufficiali.
In altre parole, qui non si sostiene che la specializzazione non conti. Si sostiene qualcosa di diverso e più preciso: che la legge non configura una seconda abilitazione professionale personale autonoma alla psicoterapia, distinta da quella alla professione di Psicologo o di Medico. Configura invece una formazione specialistica ulteriore, legalmente richiesta per l’esercizio di quell’attività.
Il punto finale
Se si vuole essere rigorosi, la formula più pulita è questa: abilitazione alla professione di Psicologo o di Medico, cui si aggiunge la specializzazione in psicoterapia richiesta dalla legge per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Questa formulazione è più precisa, più aderente alle fonti e meno esposta a contestazioni.
Per questo, in un testo giuridicamente accurato, l’espressione “abilitazione alla psicoterapia” andrebbe evitata o corretta. Non perché la psicoterapia non sia riconosciuta dall’ordinamento, ma proprio per il motivo opposto: perché è disciplinata, e quando una materia è disciplinata conviene usare le parole giuste. In questo caso, le parole giuste sono queste: professione di base abilitata, specializzazione post-lauream, annotazione nell’albo dell’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta”.



