C’è una confusione che ritorna continuamente quando si parla di scuole di psicoterapia. Molti ragionano come se l’allievo in tirocinio fosse, di fatto, una sorta di “specializzando” e come se la supervisione trasformasse automaticamente ciò che fa in psicoterapia. È una confusione comprensibile, perché nel linguaggio comune certe espressioni circolano ovunque. Ma è proprio questa normalità linguistica a creare il problema: quando le parole anticipano un ruolo che giuridicamente non esiste ancora, il rischio non è teorico. È concreto, soprattutto sul piano deontologico.
È importante chiarirlo subito, per evitare un equivoco frequente. Gli errori deontologici sono molti, diversi, e possono riguardare qualunque Psicologo, indipendentemente dall’età, dall’esperienza o dal percorso formativo. Questo articolo non sostiene che gli allievi commettano più errori degli altri colleghi. Sostiene una cosa diversa e più precisa: chi è in formazione in una scuola di psicoterapia si trova in una posizione di confine e, proprio per questo, è particolarmente esposto a un rischio deontologico specifico e ricorrente. Non perché “sbagli di più”, ma perché è più facile confondere addestramento e qualificazione dell’attività, soprattutto nella comunicazione verso il paziente.
Per capire perché questa zona di confine è così delicata, bisogna fare un passo indietro e osservare due modelli formativi che spesso vengono sovrapposti, ma che in realtà sono profondamente diversi.
Lo specializzando in Medicina entra in un percorso universitario pubblico, regolato dallo Stato e accessibile tramite concorso. È inserito nel sistema sanitario con un inquadramento formativo-assistenziale: lavora e si forma insieme. La sua attività clinica è parte del servizio sanitario e si svolge dentro una struttura organizzativa che distribuisce ruoli e responsabilità in modo formalizzato. Per questo lo specializzando è, nei fatti, uno studente-lavoratore: riceve un trattamento economico e opera in un contesto in cui l’autonomia è progressiva ma reale.
Il tirocinante in psicoterapia nasce invece in un’altra cornice. È un allievo di una scuola privata, extra-universitaria, pur riconosciuta o autorizzata nei limiti previsti. Il percorso non è universitario, non conferisce titoli accademici universitari e, di regola, non attribuisce crediti formativi universitari; eventuali riconoscimenti dipendono da specifiche convenzioni con atenei, non dalla scuola in sé. Il diploma finale ha rilevanza ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non è un titolo accademico universitario.
Il cuore di questo percorso è l’addestramento: osservare, affiancare, partecipare in modo guidato, apprendere un modello teorico-pratico. Anche quando il tirocinio si svolge in servizi o strutture cliniche, il senso non cambia: non si tratta di esercizio professionale autonomo, ma di formazione in contesto reale.
Ed è qui che emerge il nodo centrale, spesso ignorato: la differenza non è economica, è giuridica. Lo specializzando in Medicina possiede una competenza lavorativa riconosciuta all’interno di un sistema formativo-assistenziale strutturato; il tirocinante in psicoterapia, durante il tirocinio, non esercita una competenza lavorativa autonoma. Non perché non sia capace, ma perché non è lì per erogare una prestazione propria: è lì per apprendere.
Durante il tirocinio non è responsabile del caso clinico né della decisione terapeutica e non assume decisioni cliniche autonome come prestatore principale. L’attività si svolge sotto responsabilità organizzativa e clinica del tutor o della struttura. Quando manca la responsabilità professionale diretta, manca anche la base del lavoro in senso giuridico come prestazione professionale autonoma imputabile al tirocinante.
Per questo dire che il tirocinante “lavora gratis” è una scorciatoia linguistica. Durante il tirocinio non sta lavorando come professionista operante: sta svolgendo un’attività formativa. Il tirocinio, per sua natura, non configura automaticamente un rapporto di lavoro e non genera una retribuzione intesa come corrispettivo per una prestazione professionale autonoma. Se in alcuni contesti esistono rimborsi spese, borse o indennità, si tratta di istituti diversi dal salario per lavoro professionale e non modificano la natura formativa del tirocinio.
Qui è utile chiarire un’altra distinzione spesso confusa: essere professionista non significa sempre essere lavoratore. Professionista è uno status legato all’abilitazione, all’iscrizione all’Albo e al rispetto del Codice Deontologico. Lavoratore è una qualifica legata a un rapporto di lavoro o a una prestazione retribuita in un determinato contesto. È possibile essere professionista senza essere lavoratore in quel momento e in quel contesto. È esattamente ciò che accade quando uno Psicologo, pur iscritto all’Albo, svolge il tirocinio come allievo.
La stessa persona, nello stesso periodo, può anche lavorare come Psicologo in altri contesti legittimi. In quei casi esercita come professionista, con responsabilità diretta. Ma quell’attività non si sovrappone al tirocinio e non viene “coperta” da nessuno. Il tirocinio è una cosa; il lavoro professionale è un’altra.
Arriviamo così alla domanda cruciale: quando il tirocinante è in tirocinio, fa o non fa psicoterapia? Se si resta sul piano giuridico, la risposta è netta: no. Nel tirocinio l’allievo non esercita psicoterapia in autonomia e non può qualificare ciò che avviene come psicoterapia. Opera come allievo in addestramento, all’interno di una prestazione svolta sotto responsabilità del tutor o della struttura. La supervisione non sostituisce il titolo e non legittima la qualificazione dell’attività come psicoterapia.
La stessa chiarezza vale anche fuori dal tirocinio. Finché non ha conseguito il titolo di specializzazione, l’allievo non può presentare l’intervento come psicoterapia né usare formule che inducano il paziente a credere di ricevere psicoterapia. Può lavorare come Psicologo, può svolgere interventi psicologici, sostegno, consulenza e trattamento psicologico nei limiti delle competenze dello Psicologo. Ma la profondità clinica dell’intervento o la sua efficacia non ne modificano la qualificazione giuridica.
Qui si annida un equivoco enorme. Molti confondono la psicoterapia come parola clinica con la psicoterapia come parola giuridica. Clinicamente, nel linguaggio comune, “psicoterapia” viene spesso usata per descrivere un lavoro profondo e trasformativo. Giuridicamente, invece, la psicoterapia è un’attività legalmente qualificata, collegata a un titolo specifico. Le tecniche non la definiscono, la profondità del lavoro non la definisce, neppure l’esito la definisce. A livello giuridico contano lo status e la qualificazione. Confondere i piani produce ambiguità, e l’ambiguità verso il cittadino non è mai neutra.
A questo punto sorge un’altra domanda: se durante il tirocinio il tirocinante non esercita in autonomia e non fa psicoterapia, perché deve essere iscritto all’Albo e rispettare il Codice Deontologico? Perché l’Albo e il Codice non servono a trasformarlo in un lavoratore o in un prestatore autonomo. Servono a tutelare il cittadino. Il tirocinante entra in contatto con persone vulnerabili, dati sensibili e informazioni riservate. La deontologia stabilisce limiti e doveri di condotta e consente una funzione di vigilanza proprio perché il contesto è clinicamente sensibile.
Ed è qui che si comprende il senso di questo articolo. Non si tratta di accusare gli allievi né di dipingerli come “più scorretti”. Si tratta di riconoscere che, per posizione e per contesto, sono più esposti a un rischio specifico: utilizzare etichette e formule che il linguaggio comune normalizza, ma che sul piano giuridico e deontologico possono risultare ambigue. Espressioni come “psicoterapeuta in formazione”, “psicoterapia sotto supervisione”, “sto facendo psicoterapia” possono essere dette senza cattiva fede, magari per rassicurare il paziente o perché “si è sempre detto così”. Il problema non è l’intenzione, ma l’effetto comunicativo.
In casi estremi, se si esercita e si rappresenta come riservata un’attività senza titolo, possono entrare in gioco cornici generali dell’ordinamento. Nella pratica quotidiana, però, la questione vera è quasi sempre disciplinare: comunicazione, chiarezza del ruolo e correttezza verso il cittadino.
Il messaggio finale è semplice. Lo specializzando in Medicina e il tirocinante in psicoterapia non sono figure sovrapponibili. Il primo è un lavoratore in formazione, inserito in un sistema formativo-assistenziale. Il secondo è un allievo in addestramento clinico, dentro un percorso extra-universitario. Durante il tirocinio non lavora come prestatore autonomo, non fa psicoterapia e non eroga prestazioni proprie. Fuori dal tirocinio può lavorare come Psicologo, ma finché non ha il titolo non può qualificare la propria attività come psicoterapia.
Tenere distinti questi piani non è formalismo. È tutela del paziente, protezione dei colleghi in formazione e rispetto del diritto. Ed è anche il modo più efficace per evitare che una formazione, potenzialmente seria e utile, si trasformi in un boomerang deontologico solo per aver scelto le parole sbagliate.
