I rapporti tra colleghi psicologi, nel web e sui social, non sono uno spazio libero da regole. Anche online continuano a valere i doveri deontologici che disciplinano il modo in cui uno psicologo si relaziona ai colleghi, comunica pubblicamente e rappresenta la professione. Quando il confronto professionale si sposta su Facebook, Instagram, siti, blog, commenti pubblici, gruppi o altre piattaforme digitali, non perde rilevanza deontologica. Al contrario, può diventare ancora più delicato, perché aumenta la visibilità dei contenuti, si amplia il numero dei destinatari e cresce il rischio di incidere sulla percezione pubblica della professione e dei singoli professionisti.
Il punto di partenza corretto è il testo vigente del Codice Deontologico pubblicato dal CNOP. L’articolo 33 stabilisce che i rapporti fra psicologi devono ispirarsi a rispetto reciproco, lealtà e colleganza. L’articolo 36 vieta di esprimere pubblicamente giudizi negativi lesivi del decoro e della reputazione professionale dei colleghi, e considera particolarmente grave che ciò avvenga allo scopo di sottrarre clientela. Lo stesso articolo aggiunge che, quando uno psicologo ravvisi una condotta professionale scorretta capace di arrecare danno agli utenti o al decoro della professione, deve darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente. L’articolo 38 impone di conformare la propria condotta ai principi di decoro e dignità professionale. L’articolo 39 richiede che formazione, competenze ed esperienza siano presentate in modo corretto e accurato. L’articolo 40 vieta comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Questa cornice vale anche quando la comunicazione si svolge online.
Da qui discende una prima chiarificazione importante. La colleganza non significa approvazione automatica del lavoro altrui. Non significa silenzio. Non significa divieto di dissenso. Significa, invece, che anche il dissenso tecnico deve essere espresso entro limiti di correttezza, lealtà, continenza e rispetto della dignità professionale del collega. Questo principio, nel web e sui social, acquista un peso ancora maggiore, perché una frase scritta in modo impulsivo, ironico o aggressivo può circolare rapidamente, raggiungere utenti, pazienti, colleghi e istituzioni, e produrre effetti reputazionali molto più ampi di quelli che avrebbe in una conversazione privata.
Che cosa significano rispetto reciproco, lealtà e colleganza
Rispetto reciproco, lealtà e colleganza sono i tre cardini del rapporto tra colleghi indicati dall’articolo 33 del Codice vigente. Non sono formule ornamentali. Sono criteri concreti che incidono sul modo in cui uno psicologo parla dei colleghi, li critica, li cita, li contesta e si confronta con loro anche in contesti digitali.
Il rispetto reciproco richiede di riconoscere il collega come professionista titolare di pari dignità. Esclude toni umilianti, derisori, allusioni svalutanti e comportamenti diretti a mortificarne l’immagine. La lealtà richiede correttezza sostanziale. Esclude l’uso strumentale della comunicazione per danneggiare il collega, per metterlo in cattiva luce o per presentarsi come implicitamente superiori attraverso la sua svalutazione. La colleganza, infine, non comporta alcun obbligo di approvare tutto né di tacere davanti a una criticità reale. Impone però di gestire divergenze, critiche e segnalazioni in modo coerente con la dignità della professione e con i canali appropriati.
Nel web e sui social questo significa, in concreto, che non tutto ciò che è tecnicamente pubblicabile è anche deontologicamente corretto. Uno psicologo può certamente esprimere idee, analisi e posizioni professionali. Può anche criticare tesi, metodi, impostazioni culturali o messaggi pubblici. Ciò che non può fare è trasformare questa libertà in un attacco personale o professionale al collega, specie se condotto in modo pubblico, suggestivo, derisorio o insinuante.
Decoro professionale e reputazione professionale
Per capire bene quando si supera il limite, è utile distinguere due concetti vicini ma non identici: il decoro professionale e la reputazione professionale.
Il decoro professionale riguarda il modo in cui lo psicologo esercita la professione, si presenta, comunica e gestisce i rapporti con utenti, colleghi e pubblico in modo conforme alla dignità del ruolo. È uno standard di condotta. Riguarda la misura, la correttezza, la serietà e l’adeguatezza del comportamento professionale. La reputazione professionale, invece, riguarda la considerazione di cui il professionista gode presso gli altri, cioè la sua credibilità, affidabilità e stima sul piano professionale e sociale. In termini semplici, il decoro riguarda soprattutto come lo psicologo si comporta; la reputazione riguarda come quel professionista viene percepito dagli altri. Per questa ragione il Codice vigente tutela entrambi i profili: da un lato impone allo psicologo di conformare la propria condotta ai principi di decoro e dignità professionale; dall’altro vieta di esprimere pubblicamente giudizi negativi lesivi del decoro e della reputazione professionale dei colleghi.
Nel contesto digitale la distinzione è particolarmente utile. Un contenuto pubblicato online può essere indecoroso già per il modo in cui è formulato, anche prima di produrre un danno preciso a un collega determinato. Allo stesso tempo, un post, una storia, un commento, una recensione o un video possono ledere direttamente la reputazione professionale di un collega quando lo fanno apparire agli occhi del pubblico incompetente, poco serio, scorretto o inaffidabile. Le due aree spesso si sovrappongono, ma non coincidono del tutto.
Quando si può parlare di violazione della colleganza nel web e sui social
Si può parlare di violazione del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza quando il comportamento di uno psicologo verso un collega contrasta con il principio generale espresso dall’articolo 33 del Codice vigente, cioè quando il rapporto non è più improntato a rispetto, lealtà e colleganza. Nel web e sui social questo può avvenire anche senza una formale accusa esplicita. Basta, talvolta, una comunicazione costruita per alludere, ridicolizzare, insinuare o delegittimare.
Rientrano in questa area, per esempio, i post o i commenti in cui un collega viene indirettamente deriso; le frecciate pubbliche facilmente riconducibili a una persona determinata; le allusioni costruite per far capire al pubblico di chi si sta parlando senza nominarlo; le prese di posizione in cui il dissenso tecnico è usato come pretesto per mortificare il collega; le discussioni online in cui si usano toni aggressivi o umilianti; oppure i contenuti in cui ci si accredita come seri o preparati contrapponendosi in modo svilente ad altri colleghi. In tutti questi casi il problema centrale è la rottura della lealtà e del rispetto reciproco nel rapporto professionale.
La violazione della colleganza può esistere anche quando la reputazione professionale del collega non è ancora stata colpita in modo pienamente pubblico o diffuso. Per esempio, in un gruppo professionale chiuso, in una mailing list, in una chat o in una discussione tra addetti ai lavori, una critica umiliante, pretestuosa o strumentale può essere già deontologicamente problematica anche se non ha ancora raggiunto il grande pubblico. Il punto, qui, non è solo la diffusione del contenuto, ma il modo in cui il collega viene trattato.
Quando si lede il decoro professionale nel web e sui social
Si lede il decoro professionale quando la condotta tenuta online è incompatibile con la dignità, la misura, la correttezza e la serietà richieste al ruolo professionale. Il riferimento diretto è l’articolo 38 del Codice, letto insieme agli articoli 39 e 40 sulla correttezza nella presentazione di sé e sul divieto di comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
Nel web e sui social questo può accadere quando lo psicologo usa toni aggressivi, volgari, umilianti o derisori verso colleghi o utenti; quando adotta modalità comunicative suggestive o fuorvianti; quando usa formule autocelebrative costruite sulla svalutazione altrui; quando presenta in modo poco corretto titoli, competenze o esperienza; oppure quando imposta la propria presenza online con modalità incompatibili con l’immagine di serietà e affidabilità che la professione richiede. Anche il modo in cui si risponde ai commenti, si gestiscono le polemiche o si cerca visibilità può incidere sul decoro professionale.
Il decoro professionale viene messo in discussione, per esempio, quando uno psicologo pubblica contenuti che trasformano il confronto professionale in spettacolo polemico, in derisione personale o in marketing costruito sulla contrapposizione denigratoria. In questi casi il problema non è soltanto il rapporto con il collega coinvolto. È il modo in cui la professione viene esposta e rappresentata davanti al pubblico.
Quando si lede la reputazione professionale nel web e sui social
La reputazione professionale viene lesa quando il comportamento o la comunicazione incidono negativamente sulla stima, sulla credibilità e sull’affidabilità di cui un collega gode presso utenti, colleghi, istituzioni o pubblico. Qui il riferimento più diretto è l’articolo 36, che vieta di esprimere pubblicamente giudizi negativi relativi alla formazione, alla competenza o comunque giudizi lesivi del decoro e della reputazione professionale di colleghe e colleghi.
Nel web e sui social la lesione della reputazione professionale può assumere forme molto diverse. Può consistere in un post in cui si afferma o si lascia intendere che un collega è incompetente, scorretto o non adeguatamente formato. Può emergere in contenuti che ne ridicolizzano il lavoro, ne screditano la preparazione o ne insinuano l’inaffidabilità. Può passare da commenti pubblici davanti a utenti o potenziali utenti, da storie, reel, video, articoli di blog, recensioni o discussioni pubbliche costruite in modo tale da produrre una svalutazione della sua figura professionale. Se poi questo avviene allo scopo di sottrarre clientela, il Codice considera la situazione ancora più grave.
In concreto, il punto da valutare non è solo se il collega venga nominato esplicitamente. Anche un riferimento facilmente identificabile, un contesto riconoscibile o un insieme di allusioni possono risultare idonei a ledere la reputazione professionale. Nel web, infatti, il danno reputazionale non dipende solo dalla nominazione diretta, ma anche dalla riconoscibilità effettiva del destinatario.
Critica tecnica e delegittimazione pubblica
Il passaggio decisivo è questo: il Codice Deontologico non vieta la critica in quanto tale. Vieta la delegittimazione pubblica del collega quando assume forme lesive del decoro e della reputazione professionale. Per questa ragione è necessario distinguere con attenzione tra critica tecnica e svalutazione pubblica. Una valutazione tecnica motivata, pertinente e formulata in una sede appropriata può rientrare nella normale dialettica professionale. Diverso è il caso di affermazioni umilianti, assolute, personalizzanti o insinuanti, diffuse in contesti pubblici o davanti all’utenza, specie quando la finalità reale è screditare il collega o rafforzare la propria immagine professionale.
Nel web e sui social la confusione tra questi due piani è molto frequente. Ci si giustifica dicendo di aver espresso una semplice opinione, una critica, una presa di posizione o una valutazione professionale. Ma il problema deontologico non dipende dall’etichetta che si dà al contenuto. Dipende dal suo tenore, dal contesto, dal tono, dalla riconoscibilità del destinatario e dagli effetti che è idoneo a produrre. Una critica tecnica resta tale quando è argomentata, pertinente, sobria e orientata al merito. Diventa invece delegittimazione quando si concentra sulla svalutazione del collega, ne colpisce la credibilità o viene usata come strumento di esposizione pubblica negativa.
Il discrimine, quindi, non è tra parlare e non parlare. Il vero discrimine è tra affrontare una criticità con correttezza istituzionale oppure usarla come strumento di delegittimazione. Il Codice non impone di tacere davanti a una vera scorrettezza professionale. L’articolo 36 prevede anzi che, se uno psicologo ravvisa una condotta professionale scorretta capace di arrecare danno agli utenti o al decoro della professione, debba informarne il Consiglio dell’Ordine competente. Questo passaggio mostra con chiarezza che la deontologia non serve a proteggere i colleghi da ogni critica, ma a regolare il modo corretto di gestire la critica e la segnalazione, evitando che il web o i social diventino il luogo della delegittimazione pubblica del collega.
Ne consegue che non è deontologicamente corretto sostituire il canale istituzionale con una campagna svalutante, con allusioni pubbliche o con formule che, pur mascherate da opinione personale, risultino idonee a far apparire il collega inattendibile, incompetente o indegno di fiducia. Quando la finalità non è più la tutela dell’utenza o del decoro della professione, ma la mortificazione o la delegittimazione del collega, il comportamento si avvicina molto alla violazione deontologica.
Quando espressioni svalutanti e affermazioni riduttive possono diventare deontologicamente scorrette
Nel rapporto tra colleghi psicologi, espressioni come dare dell’ignorante a un collega, dirgli “trovati uno psicoterapeuta bravo”, farlo passare per incompetente perché privo della specifica formazione in psicoterapia, oppure affermare in modo assoluto che uno psicologo non psicoterapeuta non possa curare o fare terapia, possono diventare deontologicamente scorrette quando assumono la funzione di svalutare, delegittimare o ridurre la dignità professionale del collega. Il punto di riferimento è il Codice Deontologico vigente: l’articolo 33 impone che i rapporti fra psicologi siano improntati a rispetto reciproco, lealtà e colleganza; l’articolo 36 vieta di esprimere pubblicamente giudizi negativi lesivi del decoro e della reputazione professionale dei colleghi, e considera particolarmente grave che ciò avvenga allo scopo di sottrarre clientela; l’articolo 38 richiama i principi di decoro e dignità professionale; gli articoli 39 e 40 impongono correttezza nella comunicazione professionale e vietano comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In questa cornice, dare dell’ignorante a un collega tende a collocarsi più sul terreno dell’offesa o della mortificazione personale che su quello della critica tecnica. Anche la frase “trovati uno psicoterapeuta bravo”, se rivolta a un collega in modo pubblico o riconoscibile, può veicolare il messaggio che quel professionista sia inadeguato, non capace o inferiore, e quindi può risultare lesiva del rispetto reciproco, della colleganza, del decoro e, in certi casi, della reputazione professionale. Allo stesso modo, far passare per incompetente un collega solo perché privo della specifica formazione in psicoterapia è deontologicamente rischioso, perché il Codice non autorizza a trasformare una differenza formativa in un giudizio pubblico svalutante sulla competenza complessiva del professionista.
La legge 56/1989, infatti, da un lato prevede all’articolo 3 una specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma dall’altro, all’articolo 1, riconosce allo psicologo attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Per questa ragione, affermare in modo assoluto che uno psicologo non psicoterapeuta non possa curare o fare terapia, se usato per ridurre pubblicamente il valore professionale del collega o per farlo apparire non competente, è una formula normativamente imprecisa e potenzialmente deontologicamente scorretta. Una cosa è distinguere, con precisione normativa, l’attività psicoterapeutica da altre attività professionali dello psicologo; altra cosa è usare quella distinzione per delegittimare pubblicamente un collega, colpirne la reputazione o presentarlo come un professionista di minor valore. In questi casi il problema non è solo la correttezza teorica della frase, ma il suo significato concreto, il contesto in cui viene pronunciata, il tono usato, la riconoscibilità del destinatario e l’effetto svalutante che è idonea a produrre.
Conclusione
Nel web e sui social, i rapporti tra colleghi psicologi non cessano di essere rapporti professionali. Restano soggetti a rispetto reciproco, lealtà, colleganza, decoro e tutela della reputazione professionale. La rete non sospende la deontologia. Semmai ne rende più visibili le conseguenze.
Quando il confronto online resta sobrio, argomentato, pertinente e rispettoso, si tutela il collega, si tutela il cittadino e si tutela la credibilità pubblica della psicologia. Quando invece il confronto scivola nell’ostilità strumentale, nella svalutazione pubblica, nella derisione, nell’allusione o nell’uso del digitale per acquisire visibilità a scapito del collega, si entra in un’area che il Codice Deontologico presidia in modo molto chiaro.
Rispetto reciproco, lealtà, colleganza, decoro e reputazione professionale non sono quindi parole astratte. Sono criteri normativi concreti che valgono anche online e che definiscono il modo corretto di stare nella professione, anche quando la professione parla, scrive, commenta e si espone nel web e sui social.
Fonti
CNOP – Codice Deontologico vigente
Normattiva – Legge 18 febbraio 1989, n. 56



