C’è un fenomeno piuttosto diffuso nel dibattito tra psicologi: alcuni colleghi parlano di presunti divieti di legge con una sicurezza che spesso il testo normativo non giustifica. Si afferma, per esempio, che “la legge vieterebbe” allo Psicologo di compiere determinate azioni professionali o terapeutiche. Però, quando si chiede quale sarebbe l’articolo preciso, capita spesso che quel divieto non emerga in modo espresso. Oppure viene citata una norma reale, ma le si attribuisce un contenuto più ampio di quello che il testo consente di leggere.
Il punto di partenza dovrebbe essere molto semplice. In una professione regolamentata, i limiti veri non si inventano. Non si tramandano per sentito dire. Non si costruiscono per abitudine. Devono poter essere ricondotti a una fonte normativa precisa, leggibile e difendibile. Se si sostiene che una certa azione professionale è vietata, bisogna poter indicare dove sia scritto, con quale formula e in quale disposizione.
Nel dibattito professionale, invece, circolano spesso formule usate come se fossero diritto positivo: lo Psicologo non potrebbe trattare un disturbo, non potrebbe usare certe tecniche, non potrebbe intervenire in modo continuativo, non potrebbe lavorare in profondità, non potrebbe realizzare un intervento terapeutico vero e proprio. Il problema non è soltanto il tono assertivo con cui queste frasi vengono ripetute. Il problema è che, molto spesso, non sono accompagnate da un fondamento normativo espresso e testuale.
Se si torna ai testi, la cornice cambia. L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo in termini ampi: strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. È una definizione larga della professione. Non descrive lo Psicologo come una figura marginale o limitata a un ruolo residuale.
L’articolo 3 della stessa legge disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a una specifica formazione professionale post-lauream. Questo dato va riconosciuto con chiarezza. Ma va anche letto senza aggiunte. L’articolo 3 dice questo: disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non contiene, invece, un elenco testuale di singole tecniche riservate, non formula un catalogo di micro-azioni cliniche vietate allo Psicologo e non consente, da solo, di affermare automaticamente che ogni azione professionale o terapeutica incidente sul cambiamento psicologico sarebbe sottratta allo Psicologo in quanto tale.
È proprio qui che nasce il fraintendimento. Da una norma reale, che esiste e va rispettata, alcuni fanno derivare una serie di ulteriori divieti che il testo non esprime in modo esplicito. In pratica, la disposizione viene ampliata culturalmente e trasformata in una fonte immaginaria di proibizioni diffuse. Non si legge più soltanto la norma: si sovrappone alla norma una narrazione già pronta.
La domanda decisiva, allora, resta una sola: dov’è scritto esattamente? Se un collega sostiene che una specifica azione professionale o terapeutica è vietata allo Psicologo, deve poter indicare l’articolo, citare il passaggio e mostrare il divieto nel testo. Se non può farlo, oppure se deve ricorrere a parafrasi creative, a interpretazioni molto estese o a formule vaghe come “si sa”, “è ovvio”, “è sempre stato così”, allora non sta più descrivendo un limite normativo espresso. Sta proponendo una lettura personale, culturale o ideologica.
Anche il piano deontologico va tenuto distinto. Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) vincola tutti gli iscritti all’Albo e richiama responsabilità, competenza, corretto uso di metodi e tecniche, rigore professionale e responsabilità disciplinare. Questo significa che lo Psicologo non può improvvisare, non può operare fuori competenza e non può usare strumenti senza adeguata preparazione. Ma proprio per questo il richiamo deontologico impone precisione, non invenzioni normative. La deontologia richiede rigore professionale; non autorizza a trasformare convinzioni di categoria in divieti di legge.
Il fenomeno ha anche un effetto culturale rilevante. Quando i limiti non vengono letti nei testi ma assorbiti dal clima professionale, molti psicologi finiscono per interiorizzare una rappresentazione ridotta del proprio ruolo. Cominciano a pensarsi come professionisti che possono fare qualcosa, ma non troppo; aiutare, ma non curare davvero; intervenire, ma non troppo in profondità. Così, più che applicare il diritto, si finisce per applicare un immaginario professionale svalutante. E questa svalutazione non danneggia solo i colleghi: danneggia anche i cittadini, perché offre un’immagine falsata delle competenze psicologiche riconosciute dall’ordinamento.
Va chiarito un punto importante. Sostenere tutto questo non significa negare l’esistenza dei confini professionali. I confini esistono. Esistono norme, responsabilità, differenze di funzione, percorsi formativi diversi e regole da rispettare. Ma proprio per questo i confini vanno trattati con serietà. E trattare seriamente un confine significa non riempirlo di contenuti immaginari. Nelle professioni regolamentate non basta l’atmosfera culturale. Serve il testo.
In definitiva, il fenomeno è meno strano di quanto sembri. Accade quando una parte della categoria smette di distinguere bene tra norma, interpretazione e credenza professionale. La norma si legge. L’interpretazione si argomenta. La credenza, invece, non dovrebbe essere presentata come diritto vigente. Eppure è proprio questo che, troppo spesso, succede: articoli di legge che nessuno trova, divieti che nessuna disposizione formula espressamente, limiti che non nascono dal testo ma dalla sua deformazione culturale.
La conclusione, allora, è semplice. Quando uno psicologo afferma che una certa azione professionale o terapeutica è vietata dalla legge, deve poter mostrare la norma precisa e leggerla senza aggiunte creative. Se non può farlo, non sta descrivendo il diritto positivo in modo sufficientemente rigoroso. Sta, più probabilmente, ripetendo un’idea di categoria che ha assunto, nel tempo, l’apparenza della legge.
Molti psicologi parlano di presunti divieti di legge senza indicare un testo normativo che li formuli espressamente. Il problema non è negare i confini professionali, ma evitare di riempirli con contenuti immaginari. Quando il folklore professionale prende il posto della norma, si produce disinformazione e si svaluta il ruolo dello Psicologo.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Normattiva
Articolo 3, Legge 56/1989 – Normattiva
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP)



