Le scuole di psicoterapia occupano un posto importante nella formazione clinica di molti Psicologi e Medici. Possono offrire percorsi seri, supervisioni utili, esperienze cliniche significative e strumenti professionali preziosi.
Il problema, quindi, non è negare il valore della formazione in psicoterapia.
Il problema è un altro: chiarire che cosa queste scuole sono, che cosa rilasciano davvero, quali effetti producono e quali rappresentazioni, invece, rischiano di creare confusione.
Perché nel nostro settore le parole non sono dettagli. Dire “scuola”, “specializzazione”, “psicoterapeuta”, “abilitazione”, “titolo”, “diploma”, “specialista” non è la stessa cosa. Ogni parola produce un’immagine precisa nella mente dei colleghi, dei pazienti e delle istituzioni.
Quando queste parole vengono usate in modo poco chiaro, il rischio è evidente: si può far credere che la psicoterapia sia una professione autonoma, che lo Psicologo diventi davvero “terapeuta” solo dopo una scuola di psicoterapia, o che esista una gerarchia naturale tra Psicologi “semplici” e Psicologi-psicoterapeuti.
Questa rappresentazione non rispetta la struttura giuridica della professione.
Che cosa dice davvero la Legge 56/1989
La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 disciplina la professione di Psicologo. L’articolo 1 definisce le attività tipiche della professione: uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
L’articolo 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La norma prevede che tale esercizio sia subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.
Questo è il primo punto da tenere fermo: la legge non istituisce una nuova professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”. Disciplina una specifica attività esercitabile da professionisti già esistenti: Psicologi e Medici.
Lo Psicologo resta Psicologo.
Il Medico resta Medico.
La psicoterapia non crea una terza professione separata.
Scuole universitarie e istituti riconosciuti: non sono la stessa cosa
L’articolo 3 della Legge 56/1989 consente che la formazione in psicoterapia avvenga presso scuole di specializzazione universitaria oppure presso istituti riconosciuti secondo la normativa vigente. Questo significa che l’ordinamento ammette due canali formativi diversi.
Da una parte ci sono le scuole universitarie.
Dall’altra ci sono gli istituti privati riconosciuti.
Questa distinzione è fondamentale.
Gli istituti privati riconosciuti possono essere autorizzati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Ma il loro riconoscimento non li trasforma in università. Non diventano atenei. Non assumono la natura istituzionale propria delle scuole universitarie.
Il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 regola proprio il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il regolamento riguarda criteri, procedure, durata, organizzazione didattica, tirocinio, insegnamenti e requisiti degli istituti.
Il punto, quindi, non è dire che gli istituti privati riconosciuti siano “meno reali” o privi di valore. Il punto è dire una cosa più precisa: sono istituti riconosciuti, non università.
Che cosa rilasciano davvero le scuole di psicoterapia
Qui serve la massima precisione.
Gli istituti privati riconosciuti dal MUR rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia equipollente a quello rilasciato dalle Università. Lo afferma espressamente il MUR nella pagina dedicata alla psicoterapia.
Questo significa che non è corretto sostenere che le scuole riconosciute rilascino un “semplice attestato” o un titolo privo di effetti. Il diploma esiste, è riconosciuto e produce effetti giuridici.
Ma è altrettanto importante non fare il salto opposto.
Equipollente non significa identico per natura istituzionale.
Un diploma rilasciato da un istituto privato riconosciuto può produrre gli effetti previsti dalla normativa, ma l’istituto resta un istituto privato riconosciuto. Non diventa un’università. Non diventa una scuola universitaria. Non crea una professione autonoma.
La formula più corretta è quindi questa: le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia equipollente a quello universitario, utile all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non trasformano lo Psicologo o il Medico in una figura professionale diversa da quella di partenza.
Equipollenza non significa identità
L’equipollenza è uno dei concetti più delicati.
Nel linguaggio comune viene spesso intesa come se volesse dire “sono la stessa cosa”. Ma sul piano giuridico non funziona così.
L’equipollenza consente a titoli diversi di produrre determinati effetti analoghi. Non cancella però la diversa natura dei percorsi, degli enti e della loro collocazione istituzionale.
Il MUR, nelle fonti normative relative alla psicoterapia, richiama il titolo di specializzazione in psicoterapia riconosciuto come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici previsti.
Questo passaggio conferma due cose.
La prima: il titolo è giuridicamente rilevante.
La seconda: l’equipollenza opera per effetti specifici, senza cancellare la differenza tra istituto privato riconosciuto e scuola universitaria.
Dirlo non svaluta nessuno. Serve solo a evitare confusione.
La parola “specializzazione” va usata bene
Una scuola di psicoterapia è certamente un percorso specialistico.
Su questo non c’è bisogno di fare forzature. È un percorso lungo, strutturato, selettivo, con teoria, pratica, tirocinio e supervisione.
Il problema nasce quando la parola “specializzazione” viene usata per suggerire, anche indirettamente, che chi non ha frequentato una scuola di psicoterapia sia meno clinico, meno terapeutico o meno competente nella cura psicologica.
Questo è il punto culturale più delicato.
La formazione in psicoterapia può ampliare le competenze dello Psicologo. Può arricchirne lo sguardo clinico. Può offrire un metodo, un modello, una cornice teorica e tecnica.
Ma non fonda la professione di Psicologo.
Non introduce per la prima volta la cura.
Non crea una superiorità generale rispetto agli altri Psicologi.
La professione di Psicologo ha già una sua autonomia, una sua cornice sanitaria, un suo campo di intervento e una sua funzione terapeutica.
La psicoterapia non è una seconda professione
La psicoterapia, nel sistema italiano, è un’attività regolata. Non è una professione autonoma separata.
Questo punto va ripetuto con chiarezza, perché molta confusione nasce proprio da qui.
Nel linguaggio corrente si usa spesso la parola “psicoterapeuta” come se indicasse una professione a sé. Ma la struttura normativa italiana è diversa: la psicoterapia è esercitata da Psicologi e Medici che hanno completato la formazione richiesta.
Per questo, nella comunicazione professionale, la forma più chiara è “Psicologo-psicoterapeuta” o “Medico-psicoterapeuta”.
Queste formule indicano correttamente la professione di base e l’attività ulteriore che il professionista può esercitare.
Dire solo “psicoterapeuta”, invece, può oscurare la professione di appartenenza e alimentare l’idea di una figura autonoma che, giuridicamente, non ha la stessa consistenza della professione di Psicologo o di Medico.
“Abilitazione alla psicoterapia”: perché è una formula fragile
Un’altra espressione molto diffusa è “abilitazione alla psicoterapia”.
È comprensibile nel linguaggio comune, ma va usata con cautela.
Per lo Psicologo, l’abilitazione professionale è quella all’esercizio della professione di Psicologo: esame di Stato e iscrizione all’Albo.
La scuola di psicoterapia non crea una seconda professione. Non istituisce un nuovo albo. Non apre l’accesso a un ordine separato.
Produce un diploma riconosciuto, equipollente nei termini previsti dalla normativa, che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
La differenza non è solo terminologica.
Dire “abilitazione professionale in psicoterapia” può far pensare che esista una professione distinta, con una propria abilitazione separata. È più prudente parlare di titolo o diploma che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, nei termini previsti dalla legge.
Lo Psicologo cura anche senza scuola di psicoterapia
Questo è il punto che molte narrazioni formative non dicono abbastanza.
Lo Psicologo non diventa terapeuta della salute mentale solo dopo la scuola di psicoterapia.
Lo Psicologo, quando opera in ambito sanitario e clinico, interviene attraverso gli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione. Questi atti possono avere piena finalità di cura, tutela della salute, recupero del funzionamento e riduzione della sofferenza psicologica.
La psicoterapia è una forma specifica di intervento.
Non è tutta la cura psicologica.
Non è l’unico modo in cui lo Psicologo svolge una funzione terapeutica.
Non è il confine tra chi cura e chi non cura.
Questa distinzione è decisiva, perché protegge il valore dell’intera professione psicologica.
Formazioni corrette e formulazioni da evitare
Alcune espressioni sono più chiare e più rispettose della struttura normativa.
Si può dire:
Psicologo iscritto a una scuola di psicoterapia.
Psicologo in formazione in psicoterapia.
Psicologo-psicoterapeuta, quando ricorrono i presupposti previsti.
Medico-psicoterapeuta, quando ricorrono i presupposti previsti.
Diploma di specializzazione in psicoterapia equipollente a quello universitario, se si parla degli istituti privati riconosciuti dal MUR.
Sono invece espressioni da usare con particolare prudenza:
“psicoterapeuta” come se fosse una professione autonoma;
“abilitazione professionale in psicoterapia” come se esistesse una seconda abilitazione distinta;
“specialista in psicoterapia” se viene usato per suggerire una superiorità professionale generale o una figura separata dallo Psicologo o dal Medico;
“scuola universitaria” quando si parla di un istituto privato riconosciuto.
La chiarezza non impoverisce il linguaggio. Lo rende più corretto.
Quello che le scuole dovrebbero dire meglio
Le scuole di psicoterapia dovrebbero comunicare in modo più trasparente alcuni punti.
Dovrebbero dire che la psicoterapia non è una professione autonoma.
Dovrebbero dire che lo Psicologo resta Psicologo e il Medico resta Medico.
Dovrebbero dire che il diploma consente l’esercizio di una specifica attività, senza creare una nuova figura professionale separata.
Dovrebbero dire che il riconoscimento del MUR non trasforma automaticamente un istituto privato in università.
Dovrebbero dire che la formazione psicoterapeutica può essere preziosa, ma non autorizza a svalutare gli altri atti tipici dello Psicologo.
Dovrebbero dire che la cura psicologica non nasce con la psicoterapia.
Questa sarebbe una comunicazione più rispettosa dei colleghi, dei pazienti e della professione.
Il problema dello psicoterapeuticocentrismo
Lo psicoterapeuticocentrismo nasce quando la psicoterapia viene raccontata come il centro assoluto della cura psicologica.
In questa prospettiva, tutto ciò che non si chiama psicoterapia sembra minore, preparatorio, accessorio o meno clinico.
È una rappresentazione dannosa.
Danneggia gli Psicologi che lavorano con competenza attraverso prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Danneggia i cittadini, perché riduce la comprensione delle diverse forme di cura psicologica.
Danneggia anche la psicoterapia, perché le attribuisce una funzione totalizzante che la normativa non le assegna.
La psicoterapia è importante.
Ma non è tutta la psicologia clinica.
Non è tutta la terapia psicologica.
Non è tutta la cura.
Conclusione
Le scuole di psicoterapia possono avere un grande valore formativo. Possono essere luoghi di crescita clinica, confronto, supervisione e maturazione professionale.
Ma devono essere raccontate con precisione.
Sono percorsi riconosciuti.
Rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia equipollente a quello universitario, nei termini previsti dalla normativa.
Consentono l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Ma non trasformano un istituto privato in università.
Non creano una professione autonoma.
Non rendono lo Psicologo più Psicologo.
Non fanno nascere la cura psicologica.
La professione di Psicologo esiste già. Ha già una sua funzione sanitaria. Ha già atti tipici con valore clinico e terapeutico.
La psicoterapia aggiunge una specifica possibilità di esercizio. Non cancella, non supera e non sostituisce il valore terapeutico degli atti tipici dello Psicologo.
Essere precisi non significa attaccare le scuole.
Significa proteggere la professione.
Significa proteggere i cittadini.
Significa proteggere anche la formazione, liberandola da narrazioni inutilmente gerarchiche.



