Nel dibattito pubblico e professionale, i termini “terapia psicologica” e “psicoterapia” vengono talvolta utilizzati come se indicassero due ambiti scientifici distinti. Questa sovrapposizione tra piano clinico e piano formativo-giuridico genera equivoci ricorrenti, soprattutto sul tema della cura e delle competenze.
In questo testo il termine “sottocategoria” è impiegato in senso clinico-descrittivo, non come categoria giuridica: serve a chiarire il rapporto concettuale tra interventi di cura psicologica e attività psicoterapeutica, senza introdurre classificazioni normative che non esistono come tali.
Terapia psicologica: definizione descrittiva in ambito clinico
Nel linguaggio corrente, “fare terapia” indica un percorso di cura non farmacologica finalizzato a migliorare funzionamento mentale, emotivo e relazionale. In termini clinici, ciò comprende interventi basati sulla relazione professionale e sull’impiego di metodi e strumenti psicologici: valutazione, colloquio clinico, interventi su autoregolazione, abilità, strategie di fronteggiamento, significati e schemi relazionali.
È opportuno precisare che la Legge 56/1989 non utilizza l’espressione “terapia psicologica” come formula tecnica. Tuttavia, definisce il nucleo dell’attività dello Psicologo attraverso funzioni che, per finalità e contenuto, ricadono nell’area della cura: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione. Considerate sul piano clinico, tali funzioni mirano a ridurre sofferenza e disfunzione, promuovere risorse e recuperare o potenziare funzionamento.
In questo senso, “terapia psicologica” può essere utilizzata come espressione descrittiva: non come etichetta normativa, ma come sintesi clinica di interventi di cura psicologica che la legge descrive con termini più specifici.
Psicoterapia: attività con percorso post-laurea previsto dalla legge
Nel quadro italiano, la “psicoterapia” non è soltanto una denominazione culturale: richiama un percorso post-laurea previsto dall’ordinamento. L’art. 3 della Legge 56/1989 collega l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una formazione professionale post-laurea, acquisita attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali.
Da qui discende la questione più frequente: se la psicoterapia può essere svolta anche da un medico-psicoterapeuta, è corretto definirla una sottocategoria della terapia psicologica?
La risposta è affermativa, a condizione di chiarire il significato attribuito al termine “terapia psicologica”. Se lo si intende come “cura basata su modelli e strumenti psicologici” (categoria clinica), la psicoterapia può essere considerata una sottocategoria di tale insieme. Se, invece, “terapia psicologica” viene intesa come “terapia svolta esclusivamente dallo Psicologo” (categoria professionale), la formulazione diventa contestabile, proprio perché l’attività psicoterapeutica è esercitabile anche dai medici con specifica formazione.
In sintesi, la natura “psicologica” dell’intervento dipende dai modelli, dagli strumenti e dagli obiettivi di cura, ferma restando la necessità di una valutazione clinica rigorosa, dell’appropriatezza dell’intervento rispetto al caso e del rispetto dei limiti di competenza e delle regole di responsabilità professionale.
Formulazioni chiarificatrici
Per evitare fraintendimenti terminologici, queste tre formulazioni esprimono la stessa idea in modo rigoroso:
- La psicoterapia può essere considerata una sottocategoria delle terapie psicologiche, in senso clinico-descrittivo, ed è esercitabile da psicologi e medici con specifica formazione post-laurea.
- La psicoterapia è una forma di cura psicologica con un percorso formativo specifico previsto dall’art. 3 della Legge 56/1989.
- L’attività psicoterapeutica è una forma di intervento psicologico che richiede una specifica formazione professionale acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia.
“Sottocategoria”, quindi, non significa “inferiore” né “riservata allo Psicologo”: indica un rapporto di inclusione concettuale all’interno delle cure psicologiche intese in senso clinico.
Profili operativi: continuità e differenze
Non cambia l’oggetto: funzionamento psicologico, emozioni, pensieri, comportamenti, relazioni, adattamento.
Non cambia il principio di fondo: l’efficacia di un intervento non dipende dall’etichetta, ma dall’appropriatezza sul caso, dalla competenza effettiva, dalla formazione mirata e dalla responsabilità professionale. Alcuni interventi richiedono training specifico e, spesso, supervisione strutturata; inoltre, non tutte le tecniche sono indicate per tutti i casi, e la valutazione clinica deve guidare la scelta degli strumenti. Questo è coerente con il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), per quanto riguarda competenza, limiti, responsabilità e trasparenza verso l’utente.
Sul piano delle funzioni, la cura psicologica ricomprende tipicamente anche attività di prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione:
- prevenzione: riduzione dei fattori di rischio e potenziamento delle risorse;
- sostegno: accompagnamento nella regolazione di emozioni, pensieri e comportamenti;
- abilitazione-riabilitazione: recupero o sviluppo di funzioni e abilità compromesse.
Nella pratica clinica, l’attività psicoterapeutica si colloca in continuità con queste funzioni entro modelli teorici differenti e entro un percorso formativo specifico. La differenza riguarda soprattutto il percorso formativo richiesto e la corretta comunicazione di tale formazione, non l’esistenza di una “scienza separata”.
Conclusione
La frase “la psicoterapia è una sottocategoria della terapia psicologica” è corretta se intesa in senso clinico-descrittivo: un sottoinsieme di cure psicologiche, con un percorso formativo specifico previsto dall’art. 3, esercitabile da psicologi e medici che hanno completato quel percorso.
Se, invece, per “terapia psicologica” si intende un perimetro professionale esclusivo dello Psicologo, la frase diventa facilmente contestabile. In contesti istituzionali, la formulazione più lineare e meno ambigua è questa: la psicoterapia è una forma di cura psicologica, collocata entro la scienza psicologica, con un percorso formativo specifico previsto dalla legge.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




