Dire che la terapia psicologica dello Psicologo sarebbe una forma di psicoterapia occulta significa partire da una premessa sbagliata: che tutto ciò che ha rilievo clinico o terapeutico debba essere assorbito, per forza, nella sola psicoterapia. Ma la legge non costruisce il sistema in questo modo. L’art. 1 della legge 56/1989 attribuisce già allo Psicologo un’area professionale propria, che comprende prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’art. 3 disciplina separatamente l’attività psicoterapeutica e la subordina a una specifica formazione professionale. La tesi corretta, quindi, non è che gli atti tipici siano psicoterapia mascherata, ma che abbiano un fondamento legale autonomo che non può essere cancellato o ristretto artificialmente.
Per questa ragione, parlare di terapia psicologica non significa rinominare di nascosto la psicoterapia. Significa riconoscere che esiste un’area di cura psicologica che trova base nell’art. 1 della legge e nelle funzioni professionali proprie dello Psicologo. Se la legge attribuisce allo Psicologo diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione e strumenti di intervento in ambito psicologico, non si può poi sostenere coerentemente che qualsiasi intervento di cura psicologica sia, per definizione, una psicoterapia camuffata. Sarebbe una lettura che finisce per svuotare proprio l’art. 1 della legge.
Il documento CNOP del 2020 sugli atti tipici aiuta a capire bene il punto. L’atto tipico viene descritto come un macro-descrittore di prassi e funzioni caratteristiche di una specifica professione riconosciuta; inoltre il CNOP precisa che non è possibile definire questi confini con un semplice elenco di microazioni pratiche, ma bisogna guardare alla funzione complessiva dell’attività. Questo chiarimento è importante perché impedisce di trasformare il dibattito in una caccia nominalistica alle parole o alle singole tecniche.
Anche per questo non regge la contestazione secondo cui chi difende gli atti tipici dello Psicologo starebbe soltanto cercando di allargare la psicoterapia sotto altro nome. Qui non si sta chiedendo di far diventare psicoterapia ciò che non lo è. Si sta facendo l’operazione opposta: si sta impedendo che tutto ciò che ha rilievo clinico o terapeutico venga assorbito automaticamente nella sola psicoterapia. In altri termini, non si sta trasformando la terapia psicologica in psicoterapia occulta; si sta evitando che prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione psicologica vengano dissolti dentro una lettura riduttiva della professione.
Questo vale anche quando l’intervento riguarda la sofferenza psichica o i disturbi psicologici. Sul piano ordinistico, il CNOP ha richiamato la diagnosi psicologica e psicopatologica come area di competenza dello Psicologo. Di conseguenza non si può sostenere seriamente che lo Psicologo debba fermarsi prima della psicopatologia solo perché non possiede la specifica formazione in psicoterapia. Il limite legale non è la presenza del disturbo in sé. Il limite è l’esercizio dell’attività psicoterapeutica senza il requisito previsto dall’art. 3.
Naturalmente questo non significa che tutto sia consentito. Dire che la terapia psicologica dello Psicologo non è psicoterapia occulta non equivale a dire che ogni intervento sia lecito solo perché viene chiamato in un altro modo. Se l’attività concretamente esercitata rientra nell’area della psicoterapia, la legge richiede la specifica formazione prevista dall’art. 3. Se invece l’attività rientra nell’area degli atti tipici dello Psicologo prevista dall’art. 1, non c’è alcuna ragione normativa per riqualificarla automaticamente come psicoterapia nascosta. La distinzione seria è questa, e non può essere sostituita da formule polemiche.
Anche il Codice Deontologico conferma questo impianto. Non vieta allo Psicologo non “psicoterapeuta” di lavorare clinicamente. Gli impone però di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare soltanto strumenti per cui abbia adeguata competenza, di accettare incarichi solo entro i propri limiti professionali, di non avallare attività abusive e di presentare in modo corretto la propria formazione e la propria esperienza. Quindi la deontologia non autorizza ambiguità, ma neppure autorizza a negare il perimetro legale già proprio della professione psicologica.
Dietro molte contestazioni, in realtà, c’è una formazione giuridica insufficiente. Quando il diritto viene letto male o non viene letto affatto, le norme vengono sostituite con frasi ripetute, abitudini culturali, interessi formativi e convinzioni di gruppo. È così che nascono molti pregiudizi professionali: non dal testo delle norme, ma dalla loro cattiva lettura. In questo senso, la falsa alternativa tra “atti tipici” e “psicoterapia occulta” è spesso il prodotto di una lettura semplificata che confonde attività psicologiche legalmente tipiche con attività psicoterapeutica in senso tecnico-giuridico.
Perciò la formula corretta è questa: la terapia psicologica dello Psicologo non è psicoterapia occulta. È l’insieme degli interventi psicologici di cura che trovano il loro fondamento nell’art. 1 della legge 56/1989 e nelle competenze proprie della professione psicologica. Diventa problema legale solo quando viene esercitata, in concreto, attività psicoterapeutica senza la specifica formazione richiesta dall’art. 3. Ma negare in blocco la terapia psicologica dello Psicologo, come se fosse sempre una psicoterapia mascherata, significa deformare il testo della legge e comprimere senza base normativa il ruolo professionale dello Psicologo.

ì


