Non esiste, nell’ordinamento universitario italiano, un settore scientifico-disciplinare autonomo denominato Psicoterapia.
Esistono la Psicologia clinica, la Psicologia dinamica, la Psichiatria, le neuroscienze, le discipline mediche e molte altre aree scientifiche. Ma, nell’attuale classificazione MUR dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari, non compare un SSD separato chiamato Psicoterapia.
Questa precisazione può sembrare tecnica. In realtà è decisiva, perché aiuta a correggere una rappresentazione molto diffusa: l’idea che la psicoterapia sia una disciplina autonoma, separata dalla Psicologia, quasi una professione superiore o più profonda rispetto a quella dello Psicologo.
Non è così.
Il Decreto Ministeriale MUR n. 639 del 2 maggio 2024 ha aggiornato i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari dell’università italiana. Nell’area psicologica, il gruppo 11/PSIC-04 è denominato Psicologia clinica e Psicologia dinamica. I settori afferenti sono PSIC-04/A Psicologia dinamica e PSIC-04/B Psicologia clinica. Non compare un settore autonomo denominato Psicoterapia. La psicoterapia è richiamata dentro la declaratoria della Psicologia clinica, insieme alla prevenzione, alla comprensione e alla cura delle condizioni di disagio psicologico e psicopatologiche, alla valutazione psicodiagnostica e alla riabilitazione psicologica.
Questo dato va letto con precisione. Non significa che la psicoterapia non esista. Non significa che non abbia una propria specificità formativa e professionale. Significa un’altra cosa: sul piano scientifico-disciplinare universitario, la psicoterapia non costituisce un settore separato dalla Psicologia clinica e dinamica.
È collocata dentro quel campo.
Il punto non è negare la psicoterapia
L’obiettivo non è negare la psicoterapia, né ridurne il valore clinico. Sarebbe una lettura grossolana.
Il punto è più preciso: la psicoterapia non può essere presentata, nell’ordinamento universitario e professionale italiano, come un settore scientifico-disciplinare autonomo o come una professione ordinistica separata.
La psicoterapia è una specifica attività professionale regolata dalla legge. Richiede una formazione ulteriore. Ma questa formazione ulteriore non crea una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
La Legge 56/1989 distingue chiaramente i piani. L’articolo 1 definisce la professione di Psicologo e comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende anche sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
L’articolo 3, invece, disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Lo subordina a una specifica formazione professionale, successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali con adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
La differenza è sostanziale.
L’articolo 1 definisce la professione.
L’articolo 3 disciplina una specifica attività.
Questa è la chiave.
La psicoterapia non è la specializzazione medica dello Psicologo
Una delle confusioni più ricorrenti nasce da un paragone improprio: la psicoterapia starebbe allo Psicologo come la cardiologia sta al Medico.
Il paragone non regge.
Le specializzazioni mediche appartengono a un sistema accademico, sanitario, disciplinare e contrattuale costruito attorno a specifiche aree cliniche, apparati, funzioni e discipline assistenziali. La psicoterapia, invece, non è un settore scientifico-disciplinare autonomo che si aggiunge alla Psicologia come una branca separata.
È una specifica attività clinica regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
Questo non rende la psicoterapia meno seria. La colloca però nel punto corretto: non fuori dalla Psicologia, non sopra la Psicologia, non come professione autonoma, ma dentro un più ampio campo psicologico e clinico.
Anche il MUR, quando tratta gli istituti di specializzazione in psicoterapia, parla di istituti riconosciuti, ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Questo conferma l’esistenza di percorsi formativi riconosciuti e regolati, ma non trasforma la psicoterapia in un SSD autonomo, né lo “psicoterapeuta” in una professione ordinistica separata.
Esistono quindi percorsi di specializzazione in psicoterapia. Esistono istituti riconosciuti. Esiste una specifica formazione richiesta. Ma tutto questo non autorizza a descrivere la psicoterapia come una disciplina universitaria autonoma o come il vertice naturale della Psicologia.
La parte decisiva: atti tipici e attività psicoterapeutica
A questo punto diventa più chiara anche la distinzione tra atti tipici dello Psicologo e attività riservata di psicoterapia.
Gli atti tipici dello Psicologo sono quelli previsti dall’articolo 1 della Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione, oltre a ricerca, sperimentazione e didattica in ambito psicologico. Questi atti costituiscono il nucleo della professione psicologica. Non sono attività minori. Non sono prestazioni preparatorie alla psicoterapia. Non sono una versione debole della cura.
Sono la professione dello Psicologo.
L’attività psicoterapeutica, invece, è una specifica attività regolata dall’articolo 3. Richiede una formazione ulteriore. Può essere esercitata da Psicologi e Medici che abbiano i requisiti previsti dalla legge. Non coincide con tutta la cura psicologica. Non assorbe l’intero campo clinico. Non trasforma automaticamente tutto ciò che non è psicoterapia in attività non terapeutica.
La distinzione corretta non è questa: atti tipici dello Psicologo uguale attività non terapeutiche; psicoterapia uguale unica vera terapia.
La distinzione corretta è un’altra: atti tipici dello Psicologo come campo professionale ordinario dello Psicologo; attività psicoterapeutica come specifica attività ulteriore regolata dall’articolo 3.
Questa distinzione è molto più solida sul piano giuridico, clinico e deontologico.
Non tutto ciò che ha finalità di cura è psicoterapia
Il passaggio più importante è questo: non tutto ciò che ha finalità di cura in ambito psicologico coincide, per ciò solo, con l’attività psicoterapeutica regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
Uno Psicologo che fa diagnosi psicologica non svolge un’attività neutra o irrilevante per la cura. Compie un atto professionale che può orientare un percorso clinico, chiarire il funzionamento della persona, individuare risorse e criticità, costruire un progetto di intervento.
Uno Psicologo che svolge sostegno psicologico non eroga una prestazione di serie B. Può intervenire sulla sofferenza emotiva, sulla regolazione affettiva, sui processi decisionali, sulle relazioni, sulla crisi, sull’adattamento e sul funzionamento psicologico.
Uno Psicologo che svolge attività di abilitazione-riabilitazione non si limita ad accompagnare qualcuno. Lavora sul recupero, sul potenziamento o sulla compensazione di funzioni psicologiche, relazionali, cognitive, emotive o comportamentali compromesse.
Questi interventi possono avere finalità e rilevanza terapeutica, pur non coincidendo necessariamente con l’attività psicoterapeutica in senso stretto.
Qui lo psicoterapeuticocentrismo produce una distorsione rilevante: fa credere che la parola terapia appartenga solo alla psicoterapia. Ma il quadro normativo e scientifico-disciplinare non dice questo. La declaratoria MUR della Psicologia clinica collega gli interventi psicologici alla prevenzione, alla comprensione e alla cura delle condizioni di disagio psicologico e psicopatologiche, includendo promozione della salute, valutazione psicodiagnostica, riabilitazione psicologica e psicoterapia.
La psicoterapia è una delle forme della cura psicologica. Non è tutta la cura psicologica.
Il Codice Deontologico conferma che lo Psicologo opera anche nella cura
Anche il Codice Deontologico vigente va nella stessa direzione. L’articolo 27 parla dello Psicologo che valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne tragga dal proseguimento. L’articolo 28 distingue interventi diagnostici, sostegno psicologico e psicoterapia, collocandoli tutti dentro l’area delle prestazioni psicologiche di rilievo deontologico.
Questo dato impedisce una lettura riduttiva della professione. Il Codice Deontologico non riserva le parole paziente, cura e rapporto terapeutico alla sola psicoterapia. Le usa in riferimento allo Psicologo.
Naturalmente questo non significa che ogni intervento dello Psicologo sia automaticamente psicoterapia. Significa l’opposto: lo Psicologo può operare in un rapporto terapeutico e di cura anche attraverso atti professionali diversi dalla psicoterapia.
È qui che la distinzione diventa finalmente chiara.
La psicoterapia è un’attività specifica.
La cura psicologica e gli interventi psicologici con finalità terapeutica costituiscono un campo più ampio dell’attività psicoterapeutica in senso stretto.
La cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia.
Perché il dato sui settori disciplinari conta
Il fatto che non esista un SSD autonomo chiamato Psicoterapia non basta, da solo, a definire il perimetro professionale. Questo va detto con chiarezza, per evitare contestazioni facili.
I settori scientifico-disciplinari servono all’organizzazione della ricerca, della didattica, delle procedure accademiche e delle carriere universitarie. Non coincidono automaticamente con le professioni, né con gli atti riservati. Il D.M. 639/2024 riguarda infatti la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari, delle declaratorie e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari.
Però quel dato ha un valore importante: mostra dove l’ordinamento universitario colloca la psicoterapia. Non la colloca come settore separato. La colloca dentro la Psicologia clinica e dinamica.
Poi arriva la legge professionale, e conferma un’altra cosa: la professione è quella di Psicologo; la psicoterapia è una specifica attività regolata.
Letti insieme, il dato universitario e il dato normativo dicono una cosa molto netta: non è corretto usare la psicoterapia per svalutare gli atti tipici dello Psicologo.
Non è corretto dire che solo chi esercita psicoterapia cura davvero.
Non è corretto presentare lo “psicoterapeuta” come professione ordinistica autonoma, separata dallo Psicologo o dal Medico.
Non è corretto trasformare l’articolo 3 della Legge 56/1989 in una norma che svuota l’articolo 1.
L’articolo 1 resta il fondamento della professione di Psicologo. L’articolo 3 aggiunge la disciplina di una specifica attività. Non cancella, non declassa e non assorbe gli atti tipici dello Psicologo.
Il punto giuridico da non perdere
La Legge 56/1989 non dice che lo Psicologo non specializzato in psicoterapia possa fare solo attività generiche, educative, motivazionali o di ascolto non clinico.
Dice che la professione di Psicologo comprende prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
Non dice neppure che ogni intervento clinico sul disagio sia psicoterapia.
Dice che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione professionale.
Questa differenza è decisiva.
Una cosa è dire che la psicoterapia richiede requisiti specifici.
Altra cosa è dire che tutto ciò che cura psicologicamente è psicoterapia.
La prima affermazione è corretta.
La seconda è infondata.
Se fosse vera, gli atti tipici dello Psicologo perderebbero gran parte della loro portata clinica e terapeutica. Ma questo non risulta né dalla Legge 56/1989, né dalle declaratorie MUR, né dal Codice Deontologico vigente.
La psicoterapia non fonda la cura psicologica
La conseguenza finale è semplice.
La psicoterapia non fonda la cura psicologica. Ne rappresenta una forma specifica, regolata e ulteriore.
La cura psicologica nasce dalla Psicologia, dagli strumenti conoscitivi e di intervento dello Psicologo, dagli atti tipici previsti dalla legge, dalla competenza clinica, dalla responsabilità professionale e dalla capacità di intervenire sul funzionamento psicologico della persona.
Quando lo Psicologo lavora sulla prevenzione, sulla diagnosi, sul sostegno, sull’abilitazione-riabilitazione, sul disagio, sulla sofferenza, sulla salute psicologica e sul funzionamento mentale, psicofisico e relazionale, non sta fuori dal campo della cura. Sta esercitando la professione psicologica.
La psicoterapia, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 3, è una specifica attività psicologica o medica. Ma non è il contenitore di tutta la terapia. Non è il nome unico della cura. Non è la misura del valore clinico dello Psicologo.
Per questo la distinzione tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica va mantenuta, ma va liberata da una lettura gerarchica.
Gli atti tipici non sono sotto la psicoterapia.
La psicoterapia non è sopra la Psicologia.
La Psicologia è il campo scientifico e professionale.
Lo Psicologo è il professionista.
La psicoterapia è una specifica attività, ulteriore e regolata, collocata dentro un sistema più ampio di cura psicologica.
Questa è la distinzione corretta: non separazione tra chi cura e chi non cura, ma differenza tra professione psicologica e specifica attività psicoterapeutica.
Fonti verificate
MUR, Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024, Allegato A, gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari.
Gazzetta Ufficiale, Legge 18 febbraio 1989, n. 56, articolo 1 e articolo 3.
MUR, istituti di specializzazione in psicoterapia abilitati ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.
CNOP, Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, testo vigente, articoli 27 e 28.



