Quando si parla di psicoterapia, ricompaiono spesso parole che sembrano ovvie: abilitazione, autorizzazione, permesso. Il problema è che, dette così, fanno immaginare una licenza personale rilasciata da qualcuno, come se esistesse un atto formale separato che “sblocca” la psicoterapia per il singolo professionista.
La Legge 56/1989 non imposta la questione in questi termini. Non descrive una autorizzazione personale alla psicoterapia intesa come licenza o permesso amministrativo nominativo. Ragiona, piuttosto, per requisiti e condizioni.
Perché è importante dirlo
È importante perché il linguaggio crea immagini mentali. Se noi professionisti parliamo come se esistesse una “patente” individuale, aumentiamo la confusione nel pubblico e alimentiamo discussioni professionali basate su etichette, invece che sui testi e sulle responsabilità.
E c’è un secondo rischio, opposto e altrettanto pericoloso: se qualcuno capisce “non serve nessun titolo”, finisce per banalizzare proprio ciò che la norma mette al centro, cioè la formazione specifica.
L’unica abilitazione è quella alla professione
In senso tecnico, l’abilitazione riguarda l’accesso alla professione (per lo Psicologo: percorso previsto dall’ordinamento e iscrizione all’Albo). La psicoterapia non viene presentata come un secondo esame di Stato o come una abilitazione personale aggiuntiva rilasciata con un atto separato.
Cosa dice davvero l’art. 3 della Legge 56/1989
L’art. 3 è molto chiaro: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali con adeguata formazione e addestramento, attivati ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole universitarie o presso istituti riconosciuti secondo la procedura richiamata dalla legge.
Qui la parola decisiva è “subordinato”. Non significa “consigliato” e non significa “facoltativo”. Significa che la specifica formazione è una condizione necessaria: senza quella formazione, l’esercizio non è conforme alla condizione posta dall’art. 3.
Per questo la formulazione più pulita è questa: non esiste un atto formale generale di abilitazione o autorizzazione personale alla psicoterapia inteso come licenza separata; esiste un requisito formativo vincolante che condiziona l’esercizio dell’attività.
“Abilitazione” e “autorizzazione” esistono, ma riguardano le scuole (non le persone)
C’è però una precisazione fondamentale: il lessico di abilitazione/autorizzazione compare soprattutto quando si parla degli istituti (le scuole) che possono attivare i corsi di specializzazione.
Il riferimento centrale è il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, che disciplina il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. E il MUR pubblica l’elenco degli istituti abilitati ai sensi di quel regolamento.
Detto semplice: possono esistere atti amministrativi che abilitano o autorizzano un istituto a erogare un corso; ma questo non equivale a una licenza personale alla psicoterapia rilasciata al singolo professionista.
Scuole e diploma: formazione e attestazione, non licenza
Le scuole hanno una funzione chiara: formano e rilasciano un diploma che attesta il percorso svolto. Questo è diverso dall’idea di “permesso” personale: il baricentro resta la formazione richiesta dalla legge e la competenza effettiva con cui si lavora, non un timbro inteso come scorciatoia.
L’Ordine non rilascia una licenza personale alla psicoterapia
L’Ordine svolge funzioni di tutela, vigilanza e disciplina, e ha un ruolo decisivo anche sulla correttezza della comunicazione professionale. Se esistono prassi di annotazione o registrazione di titoli o qualifiche, vanno lette per quello che sono: presa d’atto del possesso di un requisito, non il fondamento giuridico dell’esercizio. Il perno resta la legge: requisito formativo, non licenza.
Chiarimento fondamentale: non è un invito a fare psicoterapia senza formazione
Questo articolo non è un invito a svolgere psicoterapia senza previa formazione. È l’esatto contrario.
Proprio perché non esiste una licenza personale da esibire come scorciatoia, la sostanza conta ancora di più: formazione specifica, competenze reali, aggiornamento continuo, supervisione e trasparenza nel comunicare ciò che si fa e ciò che non si fa.
La sintesi, senza appigli, è questa: la Legge 56/1989 non parla di una autorizzazione personale alla psicoterapia come atto separato; parla di esercizio subordinato a una specifica formazione professionale. E la normativa di “abilitazione” riguarda soprattutto gli istituti autorizzati ad attivare i corsi, non una licenza individuale rilasciata al singolo professionista.




