Una parola può cambiare il modo in cui una professione vede sé stessa
Il termine psicoterapia, oggi giuridicamente disciplinato, ha una storia culturale molto più ampia della sua attuale regolazione normativa.
Prima di diventare una categoria giuridica specifica, la psicoterapia indicava, in senso generale, una forma di cura attraverso strumenti psicologici, relazionali e comunicativi.
Non nasceva come scienza autonoma separata dalla Psicologia, ma come pratica di intervento sul funzionamento mentale, emotivo, relazionale e comportamentale della persona.
Con la Legge 56/1989, l’ordinamento italiano ha distinto due piani.
Da un lato, l’articolo 1 definisce la professione di Psicologo, comprendendo l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione, sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.
Dall’altro lato, l’articolo 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, riservandolo a Psicologi e Medici che abbiano acquisito la specifica formazione prevista dalla legge.
Questa distinzione è decisiva.
La psicoterapia non ha creato una nuova scienza. Non ha generato una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”. Non ha cancellato il valore terapeutico degli atti tipici dello Psicologo.
La Psicologia resta la matrice scientifica, epistemologica e clinica degli interventi psicologici sul funzionamento umano.
La psicoterapia, nell’ordinamento italiano, è una specifica attività professionale il cui esercizio richiede la formazione prevista dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
Non è il contenitore esclusivo della cura psicologica.
Psychotherapy non coincide sempre con la psicoterapia italiana
Nel lessico internazionale, la parola psychotherapy viene spesso usata in modo più ampio rispetto alla categoria giuridica italiana di psicoterapia.
Nel sistema britannico, ad esempio, il servizio pubblico parla di talking therapies e psychological therapies per indicare trattamenti psicologici fondati sul dialogo con professionisti formati.
L’NHS descrive le talking therapies come interventi che implicano il parlare con un professionista formato su pensieri, emozioni e comportamenti, e include tra queste forme di intervento CBT, counselling, guided self-help e altri percorsi psicologici.
Anche l’American Psychological Association definisce la psychotherapy come un servizio psicologico fornito da un professionista formato, basato soprattutto su comunicazione e interazione per valutare, diagnosticare e trattare difficoltà emotive, cognitive e comportamentali.
Questo non significa che il modello britannico o anglosassone possa essere importato automaticamente in Italia.
Significa però che psychotherapy e psicoterapia non sono sempre sovrapponibili.
In Italia, la parola psicoterapia ha assunto un significato giuridico specifico. Nel linguaggio internazionale, invece, psychotherapy può indicare più ampiamente la terapia psicologica, la talking therapy o la psychological therapy.
Confondere questi piani ha prodotto una riduzione culturale importante: si è finito per identificare la cura psicologica con la sola psicoterapia, come se tutto ciò che non porta quell’etichetta fosse meno clinico, meno terapeutico o meno profondo.
Ma questa gerarchia non è scritta nella legge.
La cura psicologica non nasce dalla parola psicoterapia
Lo Psicologo cura quando interviene, con strumenti psicologici, sul funzionamento della persona.
Cura quando valuta, sostiene, previene, abilita, riabilita, accompagna processi di cambiamento, lavora sul disagio, sulla sofferenza, sulle risorse, sulle relazioni e sulla partecipazione alla vita.
Questa cura non è farmacologica. Non è chirurgica. È psicologica.
Il Codice Deontologico vigente del CNOP conferma la responsabilità professionale dello Psicologo e richiama il dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
Ribadisce inoltre che lo Psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
È quindi riduttivo far dipendere il valore terapeutico dello Psicologo dalla presenza o dall’assenza della specializzazione in psicoterapia.
La specifica formazione prevista dall’articolo 3 della Legge 56/1989 consente, nei termini stabiliti dall’ordinamento, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Non è quella formazione a rendere la Psicologia una pratica di cura.
La Psicologia è già, nel proprio campo professionale, scienza e pratica di intervento sul funzionamento umano.
Il dato disciplinare: non esiste un settore autonomo chiamato Psicoterapia
Anche la classificazione universitaria conferma un punto essenziale: non esiste, nell’ordinamento universitario italiano, un settore scientifico-disciplinare autonomo denominato Psicoterapia.
Il D.M. 4 ottobre 2000 è il decreto di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie.
Nell’area psicologica, il decreto elencava i settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07 e M-PSI/08.
Tra questi figuravano Psicologia generale, Psicobiologia e Psicologia fisiologica, Psicometria, Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione, Psicologia sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia dinamica e Psicologia clinica.
Non figurava un settore separato chiamato Psicoterapia.
Questo dato non è secondario. Aiuta a distinguere tre livelli che spesso vengono confusi: la disciplina scientifica, l’attività professionale e la formazione specialistica.
La Psicologia clinica e la Psicologia dinamica sono aree scientifico-disciplinari.
La psicoterapia è una specifica attività professionale regolata dall’ordinamento.
La formazione in psicoterapia è il percorso ulteriore richiesto dalla legge per esercitare quella specifica attività.
Sono piani collegati, ma non identici.
Nel D.M. 4 ottobre 2000, la declaratoria di Psicologia clinica comprendeva le applicazioni cliniche della Psicologia e citava, tra gli interventi, valutazione, prevenzione, riabilitazione psicologica e psicoterapia.
Questo passaggio è molto significativo: la psicoterapia compariva dentro l’area applicativa della Psicologia clinica, non come disciplina autonoma separata dalla Psicologia.
Anche l’aggiornamento introdotto dal D.M. MUR n. 639 del 2 maggio 2024 ha riorganizzato gruppi e settori scientifico-disciplinari, razionalizzando e aggiornando i settori e riconducendoli ai gruppi scientifico-disciplinari.
Nell’area psicologica, il riferimento attuale per l’area clinico-dinamica è il gruppo 11/PSIC-04, Psicologia clinica e dinamica, con PSIC-04/A Psicologia dinamica e PSIC-04/B Psicologia clinica.
Non compare un settore scientifico-disciplinare autonomo chiamato Psicoterapia.
Questo non sminuisce la psicoterapia.
La colloca correttamente.
La psicoterapia è una specifica attività professionale e formativa. Non è una scienza separata dalla Psicologia. Non è un piano superiore della Psicologia. Non è la fonte unica della cura psicologica.
Anche in area medica la psicoterapia non diventa una disciplina autonoma
Lo stesso ragionamento vale anche per l’area medica.
La psicoterapia può comparire nei percorsi, nelle competenze o nelle pratiche cliniche di alcune aree mediche, in particolare nell’ambito psichiatrico.
Ma questo non significa che esista, sul piano universitario, un settore scientifico-disciplinare autonomo chiamato Psicoterapia.
Anche qui la distinzione è importante.
Un’attività può essere rilevante, regolata e clinicamente significativa senza diventare, per questo, una disciplina autonoma separata dalle scienze che la fondano.
La psicoterapia è una pratica clinica che utilizza teorie, metodi e tecniche provenienti dalla Psicologia, dalla Psicologia clinica, dalla Psicologia dinamica, dalla Psichiatria e da altri saperi affini.
Ma non per questo diventa una scienza autonoma posta sopra la Psicologia.
Il problema culturale: quando una parola assorbe tutto
Il problema non è la psicoterapia in sé.
Il problema nasce quando la parola psicoterapia assorbe tutto il campo della cura psicologica e diventa, nella rappresentazione collettiva, sinonimo esclusivo di cura vera.
Quando accade questo, gli atti tipici dello Psicologo vengono percepiti come attività minori: diagnosi come semplice valutazione, sostegno come ascolto generico, abilitazione-riabilitazione come intervento secondario, prevenzione come attività preliminare.
Ma questa lettura non regge.
La prevenzione psicologica può modificare traiettorie di rischio.
La diagnosi psicologica può orientare interventi clinici decisivi.
Il sostegno psicologico può contenere, stabilizzare, riorganizzare e promuovere funzionamento.
L’abilitazione-riabilitazione può recuperare capacità, autonomia, adattamento e partecipazione.
Tutto questo è cura psicologica.
Non perché venga chiamato psicoterapia, ma perché interviene sul funzionamento della persona con strumenti propri della Psicologia.
Psicoterapia, Psicologia e cura: tre parole da rimettere in ordine
La parola psicoterapia ha finito spesso per funzionare come una scorciatoia simbolica.
Quando si dice che servirebbe uno “psicoterapeuta”, non sempre si sta formulando una valutazione tecnica precisa.
A volte si sta usando una formula culturale. Si sta dicendo, in modo implicito, che solo chi ha acquisito la specifica formazione prevista dall’articolo 3 della Legge 56/1989 sarebbe davvero titolato a curare la sofferenza psicologica.
Ma questa affermazione non può essere accettata in modo automatico.
Lo Psicologo non è un professionista pre-terapeutico.
Non è un operatore che prepara il terreno a una cura che comincerebbe solo dopo.
Non è una figura clinica incompleta in attesa della psicoterapia.
Lo Psicologo è già, per legge, il professionista degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico.
Quando opera entro i propri limiti di competenza, con adeguata formazione, responsabilità deontologica e appropriatezza clinica, lo Psicologo interviene sulla salute psicologica e sul funzionamento della persona.
Questo intervento può avere piena rilevanza terapeutica.
La psicoterapia resta una specifica attività, regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
La cura psicologica, invece, è il campo più ampio entro cui si collocano gli interventi professionali dello Psicologo.
Resistenza culturale e difesa degli assetti professionali
Quando un sistema professionale si abitua per anni a pensare che la cura coincida quasi soltanto con la psicoterapia, ogni chiarimento può generare resistenza.
Non serve trasformare questa resistenza in una valutazione psicologica dei colleghi. Sarebbe scorretto e inutilmente attaccabile.
È più utile leggerla come un fenomeno culturale e identitario.
Quando in un sistema professionale si consolidano prestigio, appartenenza e riconoscimento attorno a una determinata parola, ogni precisazione che ridistribuisce valore può essere percepita come una minaccia.
Dire che lo Psicologo cura non toglie nulla alla psicoterapia.
Toglie, semmai, alla psicoterapia un monopolio simbolico che la legge non le ha mai attribuito.
La psicoterapia resta una specifica attività importante.
Ma la cura psicologica è più ampia.
Comprende tutti gli interventi psicologici che, nel rispetto della competenza, della legge e della deontologia, promuovono salute, funzionamento, adattamento, autonomia e benessere psicologico.
La conclusione
La psicoterapia, in Italia, è stata spesso presentata come la via principale della cura psicologica.
Questa rappresentazione, però, ha prodotto una riduzione culturale: una parola nata dentro la storia della cura psicologica è stata progressivamente trasformata, nel linguaggio professionale e sociale, nel simbolo quasi esclusivo della terapia.
Ma la cura psicologica non nasce dalla psicoterapia.
Nasce dalla Psicologia.
Nasce dagli strumenti conoscitivi e di intervento dello Psicologo.
Nasce dalla prevenzione, dalla diagnosi, dal sostegno, dall’abilitazione-riabilitazione.
Nasce dalla capacità professionale di intervenire sul funzionamento mentale, emotivo, relazionale e comportamentale della persona.
La psicoterapia è una forma specifica di cura.
La cura psicologica è il campo più ampio.
E lo Psicologo, quando opera secondo competenza, legge e deontologia, cura e fa terapia.
Fonti essenziali
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani – testo vigente, CNOP
D.M. 4 ottobre 2000, rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari
NHS, Talking therapies / psychological therapies
American Psychological Association, Psychotherapy
Wampold B. E., Imel Z. E., The Great Psychotherapy Debate, 2015.
Norcross J. C., Lambert M. J., Psychotherapy Relationships That Work, 2018.



