In Italia la psicoterapia non è esercitata da una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
La psicoterapia è un’attività specifica che può essere esercitata dallo Psicologo e dal medico quando possiedono la formazione prevista dalla legge.
Questa precisazione è importante perché, nel linguaggio comune, si parla spesso dello “psicoterapeuta” come se fosse una terza figura professionale: diversa dallo Psicologo, diversa dal medico, quasi dotata di un’identità autonoma. L’ordinamento italiano, però, non costruisce la psicoterapia in questo modo.
La Legge 56/1989 definisce prima la professione di Psicologo. L’articolo 1 stabilisce che la professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Questo significa che lo Psicologo non è una figura clinica incompleta, preliminare o accessoria. È un professionista con un proprio campo di intervento, definito dalla legge.
L’articolo 3 della stessa legge disciplina poi l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non istituisce una nuova professione autonoma. Prevede che tale attività sia subordinata a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.
La struttura, quindi, è chiara: il soggetto professionale resta lo Psicologo o il medico. La psicoterapia è l’attività specialistica che alcuni Psicologi e alcuni medici possono esercitare quando possiedono i requisiti richiesti.
La stessa legge usa il termine “psicoterapeuta”, ma lo usa dentro questa cornice: laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, formazione specifica, esercizio di una determinata attività. Non istituisce una professione autonoma di “psicoterapeuta” separata dallo Psicologo e dal medico.
Usare la parola “psicoterapeuta” può essere una scorciatoia linguistica comprensibile. Ma quella parola non deve cancellare la professione di base.
Il punto non è negare la psicoterapia
Affermare che la psicoterapia la fanno lo Psicologo e il medico non significa sminuire la psicoterapia.
Significa collocarla correttamente.
La psicoterapia è una specifica attività clinica, regolata dalla legge e fondata su una formazione ulteriore. Ma non crea un nuovo Ordine, una nuova professione e una nuova identità giuridica separata dalla Psicologia e dalla Medicina.
Per questo è più corretto parlare di Psicologo con specifica formazione in psicoterapia, medico con specifica formazione in psicoterapia, psicologo-psicoterapeuta o medico-psicoterapeuta.
La parola “psicoterapeuta”, usata da sola, può essere comprensibile nella comunicazione quotidiana. Diventa però problematica quando viene usata per far credere che esista una figura professionale autonoma, superiore o separata rispetto allo Psicologo e al medico.
Perché questa distinzione conta
La distinzione non è solo formale.
Quando lo “psicoterapeuta” viene presentato come figura autonoma, lo Psicologo rischia di essere percepito come un professionista meno clinico, meno terapeutico, meno competente nella cura.
Questa rappresentazione non è coerente con la Legge 56/1989.
Lo Psicologo esercita attività di prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione in ambito psicologico. Quando queste attività intervengono sulla sofferenza, sul funzionamento mentale, sulla salute psicologica, sulla vita relazionale e sull’adattamento della persona, hanno piena rilevanza clinica e terapeutica.
La psicoterapia è una delle possibili attività cliniche regolamentate. Non esaurisce la cura psicologica.
Una questione di trasparenza verso i cittadini
La chiarezza terminologica serve anche ai cittadini.
Chi si rivolge a un professionista deve poter capire se ha davanti uno Psicologo, un medico, uno Psicologo con specializzazione in psicoterapia o un medico con specializzazione in psicoterapia.
Non è un dettaglio burocratico. È una questione di correttezza professionale, trasparenza e consenso informato.
Il Codice Deontologico vigente costituisce il riferimento per la condotta delle Psicologhe e degli Psicologi italiani e vincola tutti gli iscritti all’Albo. In questa cornice, presentarsi in modo chiaro significa non oscurare la professione di base, non usare formule ambigue e non alimentare l’idea che la cura psicologica coincida soltanto con la psicoterapia.
Conclusione
In Italia la psicoterapia non la esercita una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
La esercitano lo Psicologo e il medico, quando possiedono la specifica formazione prevista dalla legge.
Questa distinzione non indebolisce la psicoterapia. La rende più chiara.
E, soprattutto, restituisce allo Psicologo il suo corretto posto nella cura: quello di professionista che interviene, con strumenti psicologici, sulla prevenzione, sulla diagnosi, sul sostegno, sull’abilitazione-riabilitazione, sulla salute psicologica e sul funzionamento della persona.
Fonti
Legge 56/1989, artt. 1 e 3.
MUR, fonti normative sulla psicoterapia e sugli istituti riconosciuti.
CNOP, Codice Deontologico vigente.



