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“Psicoterapeuta” non è una qualifica legale autonoma

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico, Presidente di MetaPsi Aps

Nel dibattito pubblico italiano sulla cura psicologica continua a circolare un equivoco resistente e rischioso: l’idea che esista una qualifica legale autonoma chiamata “psicoterapeuta”. È un’abitudine linguistica così diffusa da apparire naturale, tanto che compare sui siti degli Ordini, nelle presentazioni professionali e nella comunicazione quotidiana. Proprio per questo, però, merita di essere chiarita con precisione, perché quando le parole sono sbagliate la percezione dei cittadini si altera e la trasparenza si indebolisce.

Il punto centrale è semplice: le qualifiche legali esistenti sono Psicologo e Medico. La legge italiana non istituisce una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”, non crea un Albo separato e non prevede un titolo professionale distinto. Quello che la norma fa è un’altra cosa: disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e stabilisce i requisiti formativi necessari per poterla svolgere.

Professione e attività: due piani diversi

Essere Psicologo o Medico significa appartenere a una professione sanitaria regolata per legge, con Albo, riserva del titolo e responsabilità specifiche. L’attività psicoterapeutica, invece, è una delle attività che possono essere esercitate da Psicologi o Medici a determinate condizioni. Non è una professione nuova, non è uno “stato successivo” e non è una trasformazione identitaria del professionista.

Questo passaggio è cruciale: si resta Psicologo o Medico anche quando si esercita attività psicoterapeutica. La legge non prevede alcun “diventare psicoterapeuta” in senso giuridico.

La questione dell’“abilitazione”: cosa non esiste

Un nodo che genera molta confusione riguarda la parola “abilitazione”. In Italia non esiste alcuna abilitazione autonoma alla psicoterapia, paragonabile all’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo o di Medico. Non esiste un esame di Stato per la psicoterapia, non esiste un titolo abilitante separato, non esiste una “seconda abilitazione”.

La L. 56/1989 non parla di abilitazione alla psicoterapia. Parla di specifica formazione. Stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è consentito a Psicologi e Medici che abbiano completato una specializzazione almeno quadriennale riconosciuta nei termini previsti.

Per questo motivo, parlare di “abilitazione alla psicoterapia” è tecnicamente improprio. È una semplificazione linguistica, comprensibile nel linguaggio comune, ma giuridicamente scorretta se usata come concetto autonomo.

E l’“autorizzazione”? Anche qui serve chiarezza

Talvolta si sente dire che l’Ordine “autorizza” alla psicoterapia. Anche questa formulazione va maneggiata con cautela. L’Ordine non rilascia un’autorizzazione in senso tecnico-amministrativo, cioè non concede un permesso discrezionale e non attribuisce un potere nuovo.

Quello che avviene, una volta completata la formazione richiesta, è un’altra cosa: l’Ordine annota sull’Albo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Si tratta di un atto amministrativo dichiarativo, non costitutivo. L’annotazione serve a rendere pubblica e verificabile una condizione già maturata per legge, a tutela dei cittadini e della trasparenza informativa.

In altre parole:
– non esiste un’abilitazione autonoma;
– non esiste un’autorizzazione discrezionale;
– esistono specifica formazione e annotazione ordinistica.

Perché negli Albi online compare la dicitura “psicoterapeuta”

Molti Ordini regionali riportano accanto al nome dell’iscritto la dicitura “psicoterapeuta”. È una prassi informativa o anagrafica, pensata per consentire al cittadino di individuare rapidamente chi, tra Psicologi e Medici, esercita anche attività psicoterapeutica.

Questa dicitura, però, non crea una qualifica legale autonoma. Non equivale all’istituzione di una nuova professione e non implica l’esistenza di un Albo separato. È una convenzione descrittiva, non una categoria giuridica. Confondere i due piani significa attribuire a una parola un valore normativo che non ha.

Le parole giuste contano

Dire “sono annotato come psicoterapeuta” è una scorciatoia linguistica che genera equivoci. In Italia non si viene “annotati come” appartenenti a una nuova professione. Si viene iscritti all’Albo degli Psicologi o dei Medici, e l’Albo può riportare l’annotazione relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Le formule corrette sono quindi quelle che descrivono la realtà senza aggiungere significati inesistenti, ad esempio:
Psicologo – con annotazione dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica (art. 3 L. 56/1989).
Per i medici: Medico – con annotazione dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica (art. 3 L. 56/1989).

Queste formule dicono tutto ciò che serve, senza creare illusioni giuridiche.

Pubblicità sanitaria e trasparenza

Nella comunicazione al pubblico è possibile che venga utilizzata la dicitura “psicologo – psicoterapeuta” come forma descrittiva, purché non sia ingannevole e purché corrisponda a quanto risulta effettivamente dalla posizione ordinistica. Il problema nasce quando l’etichetta viene percepita come una qualifica legale autonoma o come un titolo “superiore”.

Ancora più problematico è presentarsi esclusivamente come “psicoterapeuta”, perché così si omette la professione di appartenenza e si suggerisce l’esistenza di una figura giuridica che non esiste. In ambito sanitario, la chiarezza non è un optional: è un dovere verso i cittadini.

Un parallelo utile: la medicina

In medicina la qualifica legale è Medico-Chirurgo. Cardiologo, oncologo, neurologo o psichiatra indicano specializzazioni reali e competenze specifiche, ma non creano nuove professioni né Albi separati. Nessuno pensa che il cardiologo non sia un medico.

La logica è la stessa: la professione legale resta Psicologo o Medico; l’attività psicoterapeutica è un’attività regolata, esercitabile a determinate condizioni formative.

Qualifica legale ed etichetta descrittiva

La distinzione è netta.
La qualifica legale è un titolo istituito per legge, con Albo e tutela del titolo.
L’etichetta descrittiva serve a indicare un ambito di attività o una competenza interna alla professione.

La L. 56/1989 istituisce la professione di Psicologo e disciplina l’attività psicoterapeutica, ma non istituisce una qualifica autonoma chiamata “psicoterapeuta”. Chiarirlo non è polemica: è precisione normativa e rispetto del cittadino.

Profili di uso improprio

Poiché “psicoterapeuta” non è una qualifica legale autonoma, non si può parlare di usurpazione di una professione inesistente. Tuttavia possono configurarsi problemi quando qualcuno dichiara falsamente di possedere una specializzazione o l’annotazione ordinistica, oppure quando esercita attività riservate senza i requisiti previsti. In questi casi entrano in gioco, a seconda delle condotte concrete, profili di spendita indebita di titoli o di esercizio abusivo.

Conclusione

In Italia non esiste la qualifica legale autonoma di “psicoterapeuta”.
Non esiste un’abilitazione separata alla psicoterapia.
Non esiste un’autorizzazione discrezionale rilasciata dall’Ordine.

Esistono una professione legale (Psicologo o Medico), una specifica formazione richiesta dalla legge e una annotazione ordinistica che rende pubblica e verificabile la possibilità di esercitare attività psicoterapeutica.

Chiarezza linguistica significa chiarezza giuridica. E la chiarezza giuridica tutela i cittadini e valorizza lo Psicologo come professionista della cura psicologica in tutti i suoi atti.

Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps

www.metapsi.it

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