Quando si parla di psicoterapia, il primo errore da evitare è pensare che sia la parola “psicoterapeuta” a produrre la possibilità di esercitare l’attività psicoterapeutica.
Non è così.
La parola “psicoterapeuta” è una denominazione sintetica. Serve a indicare uno Psicologo o un Medico che possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare anche l’attività psicoterapeutica. Ma non è la parola, da sola, a fondare quella possibilità.
Il fondamento reale è il titolo formativo previsto o riconosciuto dalla normativa.
Che cosa dice l’articolo 3 della Legge 56/1989
La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali. La stessa norma precisa che agli psicoterapeuti non medici sono vietati gli interventi di competenza esclusiva della professione medica e prevede, previo consenso del paziente, la reciproca informazione tra psicoterapeuta e medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.
Questo passaggio va letto con attenzione.
La legge non dice che nasce una nuova professione. Dice che una specifica attività può essere esercitata da professionisti già appartenenti a professioni regolamentate, cioè Psicologi e Medici, quando abbiano acquisito una formazione specifica.
Per questo è più corretto parlare di requisiti giuridico-formativi per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non di titolo abilitante a una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
Quali titoli possono legittimare l’esercizio
Il titolo più noto è il diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito presso scuole quadriennali riconosciute dal MUR. Il D.M. 509/1998 disciplina i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti che chiedono di istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.
Accanto a questo, il sistema prevede anche percorsi universitari idonei. Nel quadro delle specializzazioni di area psicologica, possono assumere rilievo titoli come Psicologia clinica, Neuropsicologia, Psicologia del ciclo di vita, Psicologia della salute e Valutazione psicologica e consulenza, quando l’ordinamento del percorso risponde ai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Il CNOP richiama queste cinque tipologie di scuole di specializzazione di area psicologica e precisa che il titolo richiede 240 CFU complessivi articolati in quattro anni.
Anche alcune specializzazioni mediche, come psichiatria e neuropsichiatria infantile, possono essere considerate idonee nei limiti previsti dagli ordinamenti vigenti. La documentazione CNOP e il D.M. 24 luglio 2006 richiamano infatti le specializzazioni di area psicologica e quelle in psichiatria e neuropsichiatria infantile, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche sotto supervisione qualificata.
Il punto tecnico è importante: non basta che una specializzazione sia genericamente clinica. Occorre che il percorso sia effettivamente idoneo all’esercizio dell’attività psicoterapeutica secondo quanto previsto dagli ordinamenti. Il riferimento ai 60 CFU professionalizzanti psicoterapeutici serve proprio a distinguere i percorsi che includono una formazione psicoterapeutica professionalizzante da percorsi che, pur essendo clinici o sanitari, non producono automaticamente la stessa spendibilità.
Il MUR richiama gli articoli 3 e 35 della Legge 56/1989 e indica il titolo di specializzazione in psicoterapia come equipollente, nei limiti previsti, al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, fermi restando gli altri requisiti richiesti per i profili professionali.
Quindi la formula più precisa è questa: non esiste un titolo abilitante a una professione autonoma denominata “psicoterapeuta”; esistono titoli formativi idonei a legittimare l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici.
Il titolo conta più dell’etichetta
Dire “sono psicoterapeuta” può essere una scorciatoia comunicativa comprensibile. Ma dal punto di vista giuridico-professionale la domanda decisiva è un’altra: quale titolo possiede il professionista?
Il titolo può essere un diploma di specializzazione in psicoterapia. Può essere una specializzazione universitaria idonea. Può essere un altro riconoscimento previsto dalla normativa.
In ogni caso, il punto resta lo stesso: è il titolo formativo, non l’etichetta “psicoterapeuta”, a fondare la possibilità di esercitare l’attività psicoterapeutica.
Questa distinzione evita una sovrapposizione molto diffusa: pensare che esista un titolo autonomo chiamato “psicoterapeuta”, come se fosse paragonabile al titolo di Psicologo o di Medico.
Non è così.
Psicologo e Medico sono professioni ordinistiche. “Psicoterapeuta”, invece, indica una condizione professionale derivata: quella di chi, essendo già Psicologo o Medico, possiede anche i requisiti per esercitare la psicoterapia.
Che cosa annota davvero l’Ordine
L’annotazione ordinistica è un passaggio importante, ma va compreso correttamente.
L’Ordine non crea la formazione. Non rilascia il diploma. Non istituisce una nuova professione. Prende atto del possesso di un titolo idoneo e rende pubblica quella condizione nell’Albo.
Questa annotazione serve a rendere la competenza visibile, verificabile e trasparente per i cittadini. Serve anche nelle procedure amministrative, nei bandi, negli incarichi e in tutti i contesti in cui occorre dimostrare formalmente il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Per questo non è un semplice dettaglio burocratico. Non crea la legittimazione sostanziale, ma la rende pubblicamente controllabile.
L’atto di indirizzo CNOP sulla pubblicità informativa collega l’uso della dicitura “psicologo-psicoterapeuta” all’annotazione dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ottenuta sulla base di un diploma legittimante o di altro riconoscimento previsto dalla legge.
Questo significa che l’annotazione non va confusa con la nascita di una professione autonoma. È la modalità con cui l’Albo rende visibile una condizione già fondata su requisiti formativi.
Perché parlare di “elenco degli psicoterapeuti” può confondere
Molti Ordini usano espressioni come “elenco degli psicoterapeuti” o “annotazione come psicoterapeuta”. Sono formule pratiche, nate per semplificare la consultazione degli Albi.
Il problema nasce quando questa semplificazione viene scambiata per un dato giuridico.
Dal punto di vista sostanziale, l’Ordine non iscrive una persona a una nuova professione chiamata “psicoterapeuta”. Rende visibile nell’Albo il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Questa differenza sembra sottile, ma non lo è.
Se si dice che lo Psicologo “si iscrive come psicoterapeuta”, si può far credere che esista una professione separata. Se invece si dice che lo Psicologo ottiene l’annotazione del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, il quadro torna corretto.
La prima formula crea una figura autonoma sul piano comunicativo. La seconda descrive con maggiore precisione ciò che avviene sul piano ordinistico.
Esercitare senza annotazione: il punto delicato
Qui occorre evitare sia le semplificazioni sia gli eccessi.
Sul piano sostanziale, il titolo idoneo costituisce il presupposto formativo e giuridico per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La legge, infatti, collega l’esercizio dell’attività alla specifica formazione professionale.
Sul piano comunicativo, ordinistico e probatorio, però, l’annotazione rende quella condizione pubblica, verificabile e correttamente spendibile.
Senza annotazione, il cittadino non può verificare facilmente nell’Albo quella competenza. La comunicazione professionale diventa più fragile. In caso di contestazione, diventa più complesso dimostrare con immediatezza la corrispondenza tra ciò che il professionista dichiara e ciò che risulta pubblicamente consultabile.
Per questo la formula più equilibrata è: il titolo idoneo fonda la legittimazione sostanziale; l’annotazione rende quella legittimazione pubblica, verificabile e correttamente spendibile nella comunicazione professionale.
La possibilità di esercitare la psicoterapia non coincide automaticamente con la possibilità di usare pubblicamente, in ogni contesto, l’etichetta “psicoterapeuta” senza che quella condizione risulti chiaramente verificabile.
Uso improprio della parola “psicoterapeuta”
Dire che “psicoterapeuta” non è una professione autonoma non significa che la parola possa essere usata liberamente da chiunque.
Uno Psicologo che non possiede i requisiti previsti dalla legge e si presenta come “psicoterapeuta” comunica un’informazione professionale non corretta. Questo può assumere rilevanza deontologica, perché il Codice Deontologico richiede correttezza, competenza, responsabilità e trasparenza nella comunicazione professionale. Il Codice prevede inoltre che lo Psicologo contrasti l’esercizio abusivo della professione, come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 56/1989, e segnali all’Ordine i casi di abusivismo o usurpazione di titolo di cui venga a conoscenza.
La questione, quindi, non è difendere un albo separato degli “psicoterapeuti”. Quell’albo non esiste.
La questione è tutelare la veridicità dell’informazione professionale.
Il cittadino deve poter sapere con chiarezza chi ha davanti, quale professione esercita, quale formazione possiede e quali attività può svolgere.
La distinzione finale
I piani da distinguere sono tre.
Il primo è il titolo formativo: il diploma o la specializzazione idonea.
Il secondo è l’annotazione ordinistica: la pubblicazione verificabile di quella condizione nell’Albo.
Il terzo è l’etichetta comunicativa: la parola “psicoterapeuta”, usata in modo sintetico per indicare uno Psicologo o un Medico che può esercitare la psicoterapia.
Quando questi tre livelli vengono confusi, nasce una rappresentazione distorta. Si finisce per credere che la parola “psicoterapeuta” sia il titolo che abilita. Si finisce per pensare che l’annotazione crei una nuova professione. Si finisce per immaginare che esista una figura ordinistica autonoma, separata dallo Psicologo e dal Medico.
Ma la struttura normativa è diversa.
La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge. Può essere esercitata da Psicologi e Medici in possesso dei requisiti previsti. L’annotazione rende questa condizione pubblica e verificabile. La parola “psicoterapeuta” la riassume, ma non la crea.
In sintesi: la possibilità di fare psicoterapia non coincide automaticamente con la possibilità di usare l’etichetta “psicoterapeuta” in modo disancorato dal titolo posseduto, dall’annotazione e dalla corretta informazione verso i cittadini.
Questo è il punto da tenere fermo.
Non si tratta di negare la psicoterapia. Non si tratta di svalutare la formazione psicoterapeutica. Si tratta di evitare che una parola venga trasformata in una professione autonoma che la legge non ha mai istituito.
La psicoterapia nasce da una professione di base, da un titolo idoneo e da una responsabilità deontologica: non dalla sola parola “psicoterapeuta”.
La parola “psicoterapeuta” descrive una condizione professionale: non crea una professione autonoma.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3 — esercizio dell’attività psicoterapeutica.
MUR — Fonti normative su psicoterapia, istituti abilitati e titoli equipollenti.
D.M. 509/1998 — criteri e procedure per il riconoscimento degli istituti che attivano corsi di specializzazione in psicoterapia.
CNOP — Diploma di specializzazione, scuole di area psicologica e 60 CFU professionalizzanti psicoterapeutici.
D.M. 24 luglio 2006 — 60 CFU dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche sotto supervisione qualificata.
CNOP — Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa.
CNOP — Codice Deontologico vigente, art. 8 e contrasto ad abusivismo/usurpazione di titolo.



