Molti colleghi, spesso in buona fede, si presentano come “psicoterapeuta in formazione”. È una formula diffusa nei siti personali, nei social e in vari materiali informativi. Proprio per questo merita di essere chiarita con precisione. Il problema non è solo linguistico. È anche giuridico e deontologico, perché nella comunicazione rivolta ai cittadini il professionista deve presentare in modo corretto la propria formazione, la propria esperienza e la propria competenza.
Cosa dice la legge
La norma centrale, su questo punto, è l’art. 3 della legge 56/1989. Questa disposizione stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, successiva alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole universitarie di specializzazione oppure presso istituti riconosciuti. Il D.P.R. 328/2001 aggiunge poi che, per gli iscritti alla sezione A che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotato nell’Albo. Il D.M. 509/1998 disciplina inoltre il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.
Questo significa che l’ordinamento collega l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a un presupposto preciso: una formazione specifica già conseguita. Non prevede, invece, una figura nominata “psicoterapeuta in formazione”.
Perché la formula è impropria
Dire “psicoterapeuta in formazione” non equivale semplicemente a dire che un collega sta studiando. Il punto critico è un altro: nella comunicazione pubblica si colloca davanti alla locuzione “in formazione” una parola che, per il cittadino, richiama facilmente una condizione professionale già maturata. In questo modo si anticipa, sul piano comunicativo, una posizione che l’ordinamento collega invece al conseguimento della specializzazione in psicoterapia e alla relativa annotazione nell’Albo.
Per questa ragione la formula non va descritta come se fosse vietata in modo testuale da una norma che la menzioni parola per parola. È più corretto dire che si tratta di una dicitura non prevista dalla legge e, verso il pubblico, giuridicamente impropria, deontologicamente ambigua e potenzialmente fuorviante.
Il profilo deontologico
Sul piano deontologico, il riferimento corretto è il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – testo vigente (CNOP). L’art. 39 stabilisce che lo Psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. L’art. 40 prevede che la pubblicità informativa su titoli, specializzazioni professionali e caratteristiche del servizio debba rispettare criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, oltre al decoro professionale e alla serietà scientifica. L’art. 8 aggiunge che lo Psicologo utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Il punto, quindi, è semplice. Quando un professionista si presenta ai cittadini, non dovrebbe usare formule che possano lasciar credere di possedere già una condizione professionale che, sul piano ordinistico e giuridico, non è ancora maturata. La correttezza dell’informazione professionale non tutela solo il collega. Tutela prima di tutto il cittadino, che ha diritto a capire con precisione chi ha davanti e quale sia il suo effettivo percorso formativo.
Qual è la formula più corretta
Chi frequenta una scuola di specializzazione in psicoterapia può comunicare la propria condizione in modo chiaro, veritiero e rispettoso del quadro normativo, senza anticipare sul piano pubblico ciò che non è ancora maturato.
Le formule più corrette sono, ad esempio:
Psicologo in formazione presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia [nome]
oppure:
Psicologo, allievo della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia [nome]
Queste formule descrivono una situazione reale. Non attribuiscono impropriamente una condizione professionale non ancora perfezionata. E risultano molto più coerenti con i criteri deontologici di correttezza, accuratezza, trasparenza e veridicità. Quando si indica la scuola, è opportuno che si tratti di una scuola riconosciuta dal MUR.
Perché questa precisione è importante
Qualcuno potrebbe pensare che si tratti solo di una sfumatura lessicale. In realtà, nelle professioni regolamentate e in ambito sanitario, le parole costruiscono affidamento. Una dicitura imprecisa può alterare la percezione del cittadino sul percorso effettivo del professionista, sul significato del titolo dichiarato e sul livello di maturazione della sua posizione professionale. Questa è una questione di chiarezza pubblica, di correttezza professionale e di rispetto verso chi riceve l’informazione.
Rispettare la terminologia corretta non sminuisce il valore della formazione in psicoterapia. Al contrario, la valorizza per quello che realmente è: un percorso serio, impegnativo e qualificante, che però non autorizza a presentarsi ai cittadini con formule che anticipino il punto di arrivo.
Perché “in formazione” è corretto solo dopo Psicologo
“In formazione” è una locuzione descrittiva. Indica una condizione temporanea del professionista, non un titolo. Dire “Psicologo in formazione” significa semplicemente descrivere uno Psicologo che sta svolgendo un percorso ulteriore di studio e qualificazione.
Nel caso di “psicoterapeuta in formazione”, invece, la parola iniziale richiama una condizione professionale che il cittadino tende facilmente a percepire come già acquisita. Aggiungere “in formazione” non elimina del tutto questa impressione. Per questo la formula “Psicologo in formazione” è più corretta e più prudente, mentre “psicoterapeuta in formazione” resta una dicitura impropria sul piano giuridico-comunicativo e problematica sul piano deontologico.
Conclusione
La conclusione, allora, va formulata con precisione. Non è necessario sostenere che esista una norma che vieti testualmente la stringa “psicoterapeuta in formazione”. È sufficiente, ed è più corretto, dire che questa dicitura non è prevista dalla legge e che, nella comunicazione verso il pubblico, è giuridicamente impropria, deontologicamente ambigua e potenzialmente fuorviante, perché anticipa sul piano comunicativo una condizione professionale che l’ordinamento collega al conseguimento della specializzazione in psicoterapia e alla relativa annotazione nell’Albo.
La formula più chiara, più corretta e più prudente resta dunque questa:
Psicologo in formazione presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia [nome]
Fonti essenziali
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 50, comma 5.
D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – testo vigente (CNOP), artt. 8, 39 e 40.



