Molti colleghi, spesso in buona fede, si presentano come “psicoterapeuta” in formazione o “specializzando in psicoterapia”. È una formula diffusa su siti, social e biglietti da visita, ma verso i cittadini può risultare deontologicamente ambigua e potenzialmente fuorviante, soprattutto quando lascia intendere di essere già autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, oppure quando suggerisce uno status diverso da quello realmente posseduto. Vediamo perché, cosa dice la legge e cosa prevede il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP).
Quadro normativo e significato delle parole
La Legge 56/1989, art. 3 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione quadriennale riconosciuta dal MUR. In pratica: si è Psicologi (con iscrizione all’Albo) e, solo dopo aver completato il percorso previsto, si può comunicare al pubblico di essere autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3.
Nella prassi professionale, a questo si affianca la registrazione/annotazione secondo le procedure dell’Ordine competente, che rende verificabile anche sul piano ordinistico il completamento del percorso.
Qui è importante anche un chiarimento: la legge non prevede “figure intermedie” tra Psicologo e soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini dell’art. 3. Parlare come se esistesse una categoria formalmente autonoma (“psicoterapeuta” in formazione) è proprio ciò che genera ambiguità.
Secondo punto: “specializzando” è un termine giuridico che richiama, in modo molto forte, il modello medico, cioè il medico iscritto a una scuola universitaria di specializzazione sanitaria con contratto di formazione-lavoro (D.lgs. 368/1999). Nelle scuole di psicoterapia ex art. 3 L. 56/1989 questo status non esiste: gli iscritti sono allievi e il rapporto è formativo, non un rapporto di lavoro.
Infine, una nota utile per evitare confusioni: le scuole di psicoterapia e le scuole universitarie di area psicologica non sono “scuole di specialità sanitarie” in senso stretto (che sono quelle mediche regolate dal D.lgs. 368/1999). Non attribuiscono uno status lavorativo sanitario, ma un titolo formativo nell’area psicologica, con regole proprie.
Perché queste diciture sono problematiche verso i cittadini
“Psicoterapeuta” in formazione: perché è una comunicazione a rischio
La criticità non è formarsi: è come ci si presenta mentre ci si forma. La formula “psicoterapeuta” in formazione unisce una parola che il cittadino legge come profilo già pienamente spendibile (“psicoterapeuta”) a una condizione (“in formazione”) che non ha valore autorizzativo. Per questo, nella comunicazione pubblica, può risultare ambigua.
Sul piano deontologico, il riferimento non è “solo” una questione di stile. Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) richiede che lo Psicologo presenti in modo corretto e accurato formazione, esperienza e competenza (art. 39) e consente la pubblicità informativa su titoli e specializzazioni solo se trasparente e veritiera, qualificando la mancanza di trasparenza e veridicità come violazione deontologica (art. 40). Inoltre, quando si scivola nell’attribuzione indebita di qualifiche o nel creare nel pubblico un’idea di autorizzazione non corrispondente al vero, entrano in gioco anche i principi di contrasto a usurpazioni/attribuzioni improprie (art. 8). (CNOP, testo vigente: psy.it)
Qui entra bene anche un punto spesso sottovalutato. L’art. 21 del Codice non nasce “per i social”, ma esprime un principio generale di tutela: è aggravante avallare attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche o attestati, o inducendo altri a ritenersi autorizzati a svolgere attività caratteristiche dello Psicologo. Il richiamo, in questo articolo, è a quel principio di fondo: evitare diciture che, agli occhi del pubblico, diventano autorizzazioni implicite. (CNOP, testo vigente: psy.it)
Infine, il Codice richiama anche un principio di chiarezza informativa che si collega direttamente a questo tema: nella fase iniziale del rapporto professionale lo Psicologo deve fornire informazioni adeguate e comprensibili su prestazioni, finalità, modalità e limiti, così che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato (art. 24). Se la deontologia pretende trasparenza nel setting, è coerente pretendere trasparenza anche nel modo in cui ci si presenta prima ancora che il cittadino scelga a chi affidarsi. (CNOP, testo vigente: psy.it)
Nota utile per prevenire l’obiezione più comune: durante la scuola è possibile svolgere tirocinio e pratica clinica supervisionata nei limiti previsti da scuola/ente e dalle convenzioni. Qui non si contesta la formazione sul campo. Si contesta solo una presentazione al pubblico che può far credere di essere già autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Sul piano della comunicazione sanitaria, una presentazione equivoca può anche essere letta, in concreto, come comunicazione informativa non trasparente o potenzialmente ingannevole (L. 145/2018; L. 103/2023), soprattutto quando induce il cittadino a credere che il professionista sia già “abilitato” o “autorizzato” in senso pieno.
“Specializzando in psicoterapia”: perché può non essere applicabile e perché confonde
“Specializzando” indica una figura giuridica prevista per la formazione specialistica medica (D.lgs. 368/1999) e, in alcuni casi, può essere usato come etichetta interna in contesti accademici non medici. Il punto è che, verso i cittadini, questa parola comunica quasi inevitabilmente: “sto facendo una specializzazione sanitaria in senso medico”, con tutto ciò che ne consegue (status, contratto, tutele, responsabilità cliniche graduate).
Nelle scuole di psicoterapia ex art. 3 L. 56/1989, invece, lo Psicologo resta allievo/tirocinante in formazione. Anche quando un ateneo utilizza internamente la parola “specializzando”, nella comunicazione rivolta al pubblico la forma più chiara e deontologicamente prudente resta “Psicologo in formazione”.
Tirocinio medico-sanitario e tirocinio in psicoterapia: perché non sono sovrapponibili
È importante distinguere i due tirocini perché differiscono per natura giuridica.
Nel tirocinio medico di specializzazione, lo specializzando è un lavoratore in formazione legato all’università da un contratto di formazione-lavoro previsto dal D.lgs. 368/1999: ciò implica trattamento economico, coperture assicurative e previdenziali, responsabilità cliniche graduate e autonomia crescente nel corso del percorso, dentro un contesto sanitario e assistenziale.
Nel tirocinio psicoterapeutico, invece, lo Psicologo non assume uno status sanitario-lavorativo ma resta un allievo o tirocinante in formazione: l’attività è formativa, non contrattuale; si svolge in strutture convenzionate o nei setting didattici della scuola, con finalità di apprendimento, osservazione e pratica supervisionata. Non esistono turni, retribuzioni o responsabilità autonome come nel modello medico; l’attività clinica avviene in cornici tutelate e supervisionate, secondo le regole del contesto.
Usare impropriamente “specializzando”, o paragonare la formazione in psicoterapia a quella medica, trasmette al pubblico un messaggio falso sulle condizioni giuridiche, economiche e di responsabilità dei tirocinanti Psicologi.
Perché questa distinzione è importante
Confondere i due mondi è fuorviante per il cittadino e rischioso per l’operatore: altera la percezione di livello di responsabilità clinica e autonomia, crea false aspettative su retribuzione, coperture assicurative e tutele giuridiche, genera ambiguità comunicative e deontologiche nella presentazione al pubblico e mina la credibilità della formazione psicoterapeutica, facendola apparire una copia ridotta della specializzazione medica. Rispettare la terminologia corretta valorizza la formazione psicologica per ciò che è: un percorso scientifico, clinico e umanistico di alta qualificazione, distinto dal modello medico-sanitario.
Come comunicare correttamente senza ambiguità
Per esercitare la psicoterapia, in Italia, si può frequentare una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MUR (privata o convenzionata) oppure un percorso universitario di specializzazione che, quando ricorre, includa la formazione e l’addestramento in psicoterapia previsti dall’art. 3 L. 56/1989.
Nelle prime, lo studente è allievo e può comunicare verso il pubblico così:
Psicologo in formazione presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia [nome].
Nelle seconde, l’iscritto può essere definito “specializzando” in senso accademico interno e, verso i cittadini, la forma più chiara resta:
Psicologo in formazione specialistica presso Università di [nome].
In entrambi i casi, quando il percorso soddisfa i requisiti dell’art. 3 ed è riconosciuto, il traguardo è il conseguimento del relativo diploma; solo dopo il completamento del percorso e gli adempimenti ordinistici previsti si può comunicare al pubblico di essere autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Durante il tirocinio svolto nell’ambito delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MUR, la denominazione corretta è “allievo” oppure:
Psicologo in formazione presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia [nome].
Il termine “specializzando” non è applicabile in questi contesti come etichetta pubblica, perché richiama uno status giuridico diverso (medico) o, quando presente, un uso interno non adatto alla comunicazione ai cittadini.
Ultimo tassello, linguistico ma decisivo: “in formazione” è una locuzione descrittiva, non una qualifica. Dire “Psicologo in formazione” equivale a dire “Psicologo che si sta formando”: esprime uno stato, non un’autorizzazione. Nel caso di “psicoterapeuta” in formazione, invece, la parola base rimanda a un profilo che il cittadino interpreta come già acquisito; aggiungere “in formazione” non neutralizza del tutto quell’effetto e può far credere di essere già autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Per questo “Psicologo in formazione” è pienamente corretto, mentre “psicoterapeuta” in formazione è improprio sul piano comunicativo e deontologico.
Conclusione
“Psicoterapeuta” in formazione è una dicitura potenzialmente ingannevole nella comunicazione verso i cittadini; “specializzando in psicoterapia” non è applicabile agli Psicologi come etichetta pubblica, salvo uso accademico interno; le scuole di psicoterapia e le scuole universitarie di area psicologica non sono “specialità sanitarie” in senso medico.
La formula più corretta e prudente verso i cittadini resta:
Psicologo in formazione presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia [nome].
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps.




