Chi viene chiamato “psicoterapeuta” cura e fa terapia perché è psicologo o medico, non perché esista una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
Qui serve distinguere subito due piani che vengono spesso confusi: la cura psicologica, che rientra nella professione di psicologo, e l’attività psicoterapeutica, che è una forma specifica di cura regolata da requisiti formativi. Se non separi questi livelli, la parola “psicoterapeuta” finisce per sembrare una “terza professione”. In Italia non è così.
Professione e attività: il punto che chiarisce tutto
La professione risponde alla domanda “chi sei”: psicologo o medico.
L’attività psicoterapeutica risponde alla domanda “che cosa puoi esercitare”: un intervento clinico che la normativa collega a una specifica formazione post-laurea.
Per questo “psicoterapeuta”, nel linguaggio corrente, è spesso un modo rapido per dire “psicologo o medico che esercita anche psicoterapia”. È un uso linguistico comune. Non una professione autonoma.
Cosa dice la Legge 56/1989, senza forzature
La formulazione centrale è semplice: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, tramite corsi di specializzazione almeno quadriennali con adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
Questa frase regge tutto l’impianto: la legge regola un’attività e ne definisce le condizioni. Non istituisce una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
“Ma allora lo psicologo cura davvero?”
Sì. E su questo non serve inventare niente: la Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo includendo interventi per prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo e alla comunità.
Queste attività hanno finalità cliniche e di tutela della salute. Non diventano “non-terapia” solo perché non portano un’etichetta aggiuntiva.
L’elenco/annotazione non crea una nuova professione
Un’obiezione frequente è: “Però c’è l’elenco degli psicoterapeuti”.
Il punto è semplice: l’eventuale indicazione/annotazione nell’Albo ha funzione amministrativa, cioè rende visibile un requisito formativo. Non crea una professione nuova. Se esistesse una professione autonoma, esisterebbero un Albo e un Ordine autonomi. Nella cornice italiana non è questo il modello.
Per inquadrare la parte formativa, il riferimento corretto resta il quadro istituzionale su scuole, istituti e fonti normative, che parla di percorsi e requisiti, non di una “terza professione”.
È una dicitura amministrativa, non una qualifica professionale autonoma.
Specificità della psicoterapia, senza mitologie
Dire che “psicoterapeuta” non è una professione autonoma non significa svalutare la psicoterapia.
Significa collocarla al posto giusto: una modalità specialistica di cura, con una formazione dedicata, un setting e un modello di riferimento. Il rischio, semmai, è l’opposto: trasformare un uso linguistico comune in una gerarchia immaginaria, come se la cura iniziasse solo quando compare una parola in più.
Perché è importante dirlo chiaro
Perché se la cura dipende da un’etichetta, si perde il criterio vero: competenza, appropriatezza, limiti, invii quando servono, trasparenza del mandato, tutela della persona.
Sul versante psicologo, questo è inseparabile dai vincoli deontologici: il Codice Deontologico – testo vigente pubblicato dal CNOP è il riferimento che regola doveri e responsabilità dell’iscritto all’Albo.
Conclusione
In Italia la cura e la terapia non dipendono dall’esistenza di una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
Dipendono dal fatto che chi opera è psicologo o medico e, quando si parla di attività psicoterapeutica, dal rispetto della specifica formazione richiesta dalla legge.
La parola “psicoterapeuta” può restare un uso linguistico comune. Ma non deve diventare una falsa mappa giuridica e clinica.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




