La normativa italiana descrive lo Psicologo come un professionista che opera sulla salute psicologica attraverso prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione. L’art. 1 della legge n. 56/1989 attribuisce infatti alla professione l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. La legge n. 3/2018 ha poi reso esplicito che la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Questo colloca il lavoro dello Psicologo, quando riguarda sofferenza, sintomi, disfunzioni e compromissioni del funzionamento, dentro un perimetro clinico-sanitario pieno.
Da questo dato normativo deriva una conseguenza precisa. Lo Psicologo non è definito dalla legge come figura limitata al solo ascolto generico o a un sostegno inteso in senso riduttivo. La legge gli attribuisce atti tipici con una chiara funzione clinica: prevenire, formulare diagnosi psicologiche, sostenere la persona e lavorare sul recupero o sul miglioramento del funzionamento psicologico. Quando una persona presenta sintomi, sofferenza emotiva, difficoltà cognitive, alterazioni del comportamento o compromissioni relazionali, l’intervento dello Psicologo si colloca già dentro questo spazio professionale.
Il punto centrale è il funzionamento. L’OMS, attraverso l’ICF, assume il funzionamento come categoria fondamentale per leggere salute e disabilità. Nello stesso quadro, l’OMS definisce la riabilitazione come un insieme di interventi progettati per ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità nelle persone con condizioni di salute in interazione con il loro ambiente. La stessa organizzazione precisa che la riabilitazione è parte essenziale della copertura sanitaria universale, insieme alla promozione della salute, alla prevenzione, al trattamento e alle cure palliative. Parlare di riabilitazione, quindi, non significa parlare di qualcosa di esterno alla cura, ma di una delle sue forme principali quando l’obiettivo è migliorare il funzionamento della persona.
Applicato all’ambito psicologico, questo schema rende il ragionamento lineare. Quando il funzionamento mentale, emotivo, cognitivo, comportamentale o relazionale della persona è compromesso, l’intervento psicologico può essere descritto come intervento clinico sul funzionamento stesso. In questo senso, la riabilitazione psicologica non è un’aggiunta secondaria, ma una modalità concreta della cura psicologica. Curare, in ambito psicologico, significa anche aiutare la persona a recuperare capacità di regolazione emotiva, flessibilità cognitiva, adattamento, autonomia, qualità delle relazioni e partecipazione alla vita quotidiana. Questa lettura è coerente sia con il lessico OMS sia con gli atti tipici previsti dalla legge professionale.
A questo punto va chiarito il rapporto con l’attività psicoterapeutica. L’art. 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. La riserva prevista dalla legge riguarda dunque l’attività psicoterapeutica come attività specifica. Dal testo normativo, invece, non emerge una riserva espressa della psicopatologia come oggetto clinico in sé. La formulazione più prudente e più solida è quindi questa: lo Psicologo può intervenire clinicamente anche in presenza di psicopatologia attraverso prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione; l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede invece la formazione ulteriore prevista dall’art. 3.
Questo passaggio è decisivo anche per evitare letture riduttive della professione. Dire che lo Psicologo è una professione sanitaria significa riconoscere che il suo intervento non si esaurisce nel benessere generico, ma include il lavoro clinico sulla sofferenza psicologica, sui sintomi e sulle compromissioni del funzionamento. Dire che la psicoterapia è attività specifica per cui la legge richiede una formazione ulteriore non significa, invece, sottrarre allo Psicologo l’intero campo del disturbo mentale. La legge non usa questa impostazione. La legge definisce atti tipici clinici dello Psicologo e, separatamente, disciplina le condizioni per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
In questa prospettiva, la formula più corretta è semplice: lo Psicologo, in quanto professionista sanitario, interviene anche in presenza di psicopatologia lavorando sul funzionamento mentale e relazionale della persona. Lo fa attraverso gli strumenti che la legge gli riconosce: prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione. Quando il problema clinico comporta una riduzione delle capacità di adattamento, una sofferenza persistente o una compromissione delle relazioni e dei ruoli di vita, il lavoro psicologico si configura come intervento sanitario non farmacologico orientato al recupero del miglior livello possibile di funzionamento.
Il risultato è una lettura della professione più aderente alla normativa e più coerente con i modelli sanitari internazionali. La cura psicologica non è separata dalla riabilitazione del funzionamento. In molti casi, ne passa proprio attraverso. E quando la legge attribuisce allo Psicologo attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico e lo colloca espressamente tra le professioni sanitarie, fornisce già la base per riconoscere che il suo lavoro clinico riguarda anche la sofferenza psicologica e le compromissioni del funzionamento mentale e relazionale della persona.
Sintesi di 3 righe
Lo Psicologo è una professione sanitaria e la legge gli attribuisce prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione.
Quando la sofferenza psicologica compromette il funzionamento mentale e relazionale, l’intervento psicologico si colloca pienamente nell’ambito clinico-sanitario.
La formula più solida è quindi questa: lo Psicologo interviene anche in presenza di psicopatologia agendo sul funzionamento della persona.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – testo vigente
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – art. 3
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – art. 9
OMS – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
American Psychiatric Association – What is Mental Illness?



