Vai al contenuto

Psicologo della sessualità maschile – Sessuologo Clinico (Palermo)

Sessuologo Clinico

  • Psicologo Sessuologo Clinico
  • Sessuologia maschile
  • Contatti
  • Metapsi Aps
    • Articoli per MetaPsi Aps

Psicologo della sessualità maschile – Sessuologo Clinico (Palermo)

Sessuologo Clinico

  • Psicologo Sessuologo Clinico
  • Sessuologia maschile
  • Contatti
  • Metapsi Aps
    • Articoli per MetaPsi Aps

Psicologo: terapeuta della psiche

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico, Presidente di MetaPsi Aps

Dire che il Psicologo è terapeuta della psiche non significa usare una formula legislativa letterale. Significa usare una sintesi descrittiva coerente con la funzione che la legge attribuisce alla professione. L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce infatti il Psicologo come il professionista che utilizza strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Già questa definizione colloca il suo lavoro dentro un orizzonte di tutela della salute e di intervento sul funzionamento della persona.

Una professione che interviene, non che osserva soltanto

Il punto centrale è questo: la legge non descrive il Psicologo come un semplice osservatore del disagio, né come una figura limitata a un supporto generico o accessorio. Lo descrive come un professionista che interviene. Prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione non sono attività marginali, ma parti costitutive della professione. Per questa ragione, parlare di funzione terapeutica del Psicologo non è una forzatura, ma una lettura coerente dell’assetto normativo.

Questa impostazione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Lo prevede la Legge 3/2018 e lo conferma anche il Ministero della Salute, che include espressamente il Psicologo nell’elenco delle professioni sanitarie. Questo passaggio è molto importante, perché chiarisce che non stiamo parlando soltanto di una professione d’aiuto in senso lato, ma di una professione sanitaria a tutti gli effetti.

Il rapporto con l’attività psicoterapeutica

L’articolo 3 della Legge 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Questo significa che l’ordinamento distingue la professione di Psicologo dall’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Ma questa distinzione non svuota affatto il ruolo clinico del Psicologo, né lo priva di una funzione di cura. Al contrario, il suo perimetro professionale comprende già attività di intervento che incidono direttamente sulla sofferenza, sul funzionamento e sulla salute psicologica della persona.

In altre parole, la legge distingue una specifica formazione ulteriore per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non riduce il Psicologo a un professionista che può solo ascoltare, orientare o osservare. L’articolo 1 resta chiarissimo nel riconoscergli attività di intervento che hanno effetti concreti sulla salute mentale, psicofisica e relazionale. È qui che si trova il fondamento più solido dell’idea secondo cui il Psicologo, in senso descrittivo, può essere definito terapeuta della psiche.

Prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione

La prevenzione, in questa prospettiva, non è una funzione secondaria. Intercettare precocemente i fattori di rischio, rafforzare le risorse personali e relazionali e ridurre la probabilità che il disagio si strutturi in forme più gravi significa lavorare concretamente per la tutela della salute. È quindi corretto affermare che la prevenzione psicologica partecipa alla cura, perché protegge il funzionamento della persona prima che si comprometta ulteriormente. Questa non è una formula ideologica, ma una lettura sistematica della definizione legislativa della professione.

Lo stesso vale per il sostegno psicologico. Nel perimetro professionale definito dalla legge, il sostegno non è un semplice ascolto consolatorio. È un intervento psicologico che può contenere la sofferenza, sostenere funzioni temporaneamente indebolite, accompagnare la persona nei momenti di crisi e favorire il recupero di un equilibrio possibile. Per questo il sostegno può avere una chiara funzione terapeutica, pur non esaurendo da solo tutta l’area della terapia psicologica.

La dimensione terapeutica del lavoro del Psicologo emerge in modo ancora più evidente nelle attività di abilitazione-riabilitazione. Qui il dato legislativo è particolarmente importante, perché mostra che il Psicologo non è limitato alla descrizione dei problemi, ma può intervenire per favorire recupero, potenziamento, riorganizzazione e miglioramento del funzionamento compromesso. In ambito psicologico, curare significa anche questo: lavorare sulle disfunzioni del funzionamento mentale, psicofisico e relazionale per promuovere un adattamento più efficace e una migliore qualità della vita.

La cura psicologica riguarda la persona intera

Quando sono presenti condizioni patologiche, psichiche o fisiche, il Psicologo può intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e spesso in integrazione con altri professionisti sanitari, sui fattori psicologici, cognitivi, emotivi e relazionali che incidono sulla sofferenza, sull’adattamento alla malattia, sulla gestione dello stress e sulla qualità della vita. La sua collocazione tra le professioni sanitarie rende ancora più chiaro che il suo lavoro non è esterno alla cura, ma ne costituisce una componente specifica e qualificata.

Per questo la cura psicologica non riguarda soltanto il disturbo inteso in modo astratto. Riguarda la persona concreta, con la sua storia, le sue vulnerabilità, le sue risorse, il suo contesto relazionale e il suo modo di funzionare nel mondo. Il lavoro del Psicologo non si esaurisce nell’etichettare un sintomo. Mira piuttosto a comprenderne il significato, a ridurne il peso, a sostenere la persona e a favorire un funzionamento più libero, stabile ed efficace. Questa è la ragione per cui la formula “terapeuta della psiche” riesce a esprimere, in modo semplice ma preciso, il cuore della funzione clinico-sanitaria del Psicologo.

Anche il sistema fiscale conferma la natura terapeutica delle prestazioni psicologiche

Un elemento ulteriore, coerente con questo quadro, viene dall’Agenzia delle Entrate, che considera detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e “psicoterapeuti” per finalità terapeutiche. Questo dato fiscale non sostituisce la definizione giuridica della professione, ma conferma che l’ordinamento riconosce alle prestazioni psicologiche una natura sanitaria e terapeutica.

Una formula forte, ma corretta

Alla luce di tutto questo, definire il Psicologo come terapeuta della psiche è una formula forte ma corretta, a condizione che venga compresa nel modo giusto. Non è un titolo legale autonomo. Non sostituisce le definizioni normative. È una sintesi chiara della funzione clinico-sanitaria del Psicologo: un professionista sanitario che interviene sulla sofferenza psichica e sul funzionamento della persona con finalità di tutela, recupero, miglioramento e cura.

In questa prospettiva, il Psicologo non è un professionista in attesa di legittimazione. È già, per legge e per collocazione sanitaria, un professionista della cura psicologica. La sua attività non si esaurisce nella lettura del sintomo, ma si estende alla prevenzione, al sostegno, all’abilitazione-riabilitazione e agli interventi che aiutano la persona a recuperare o migliorare il proprio funzionamento mentale, psicofisico e relazionale. Per questo la formula “Psicologo: terapeuta della psiche” può essere usata con serietà, rigore e chiarezza.

Frase di sintesi: il Psicologo è un professionista sanitario che non si limita a comprendere la sofferenza psichica, ma interviene per tutelare, recuperare e migliorare il funzionamento della persona.

Il Psicologo interviene sulla sofferenza psichica e sul funzionamento della persona con finalità di cura.

Fonti essenziali

Legge 56/1989, articoli 1 e 3 – Normattiva
Legge 3/2018, articolo 9 – Normattiva
Ministero della Salute – Elenco delle professioni sanitarie
Agenzia delle Entrate – Spese sanitarie detraibili

Post Views: 12

Navigazione articolo

Lo Psicologo è un terapeuta
Perché non è possibile distinguere in modo netto gli atti tipici dello Psicologo dalla psicoterapia

Ti potrebbe piacere anche:

16 Maggio 202616 Maggio 2026

Esiste davvero un confine tra Psicologo e psicoterapeuta?

11 Maggio 202611 Maggio 2026

“Faccio psicoterapia sotto supervisione.” Frase diffusa e sbagliata se detta da chi frequenta una scuola di psicoterapia

11 Maggio 202611 Maggio 2026

La cura della personalità è ambito di intervento dello Psicologo

© 2026 Psicologo della sessualità maschile - Sessuologo Clinico (Palermo).
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare "Impostazioni cookie" per fornire un consenso controllato.
ImpostazioniAccetta tutti
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA