La formula “psicologo psicoterapeuta” è ormai diffusa. È una dicitura sintetica, pratica e comprensibile, ma può generare un’ambiguità giuridica che merita di essere chiarita con precisione.
Il punto non è contestare l’uso comunicativo dell’espressione Psicologo-psicoterapeuta. Il punto è evitare che questa formula venga scambiata per ciò che, giuridicamente, non è: una professione autonoma e separata dalla professione di Psicologo o di Medico.
La normativa italiana disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non istituisce un autonomo albo professionale degli psicoterapeuti. La professione di base resta quella di Psicologo o di Medico; la formazione specifica è la specializzazione in psicoterapia; l’attività esercitabile, in presenza dei requisiti previsti, è l’attività psicoterapeutica.
La normativa di riferimento
La Legge 56/1989, all’articolo 3, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale. Questa formazione deve essere acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
La legge, quindi, non crea una nuova professione autonoma. Disciplina un’attività e indica i requisiti formativi necessari per esercitarla.
Questo passaggio è centrale. Il professionista non diventa giuridicamente qualcosa di diverso dalla propria professione di base. Lo Psicologo resta Psicologo. Il Medico resta Medico. In presenza della formazione richiesta, entrambi possono esercitare l’attività psicoterapeutica secondo quanto previsto dalla normativa.
Il titolo professionale resta quello di Psicologo o di Medico. Il titolo formativo è il diploma di specializzazione in psicoterapia. L’attività esercitabile è l’attività psicoterapeutica.
Anche il MUR chiarisce che gli istituti di specializzazione in psicoterapia rilasciano un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle Università e che l’accesso avviene dopo la laurea magistrale o specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, con iscrizione al rispettivo albo professionale.
L’annotazione nell’Albo: cosa significa davvero
Il D.P.R. 328/2001, all’articolo 50, stabilisce che agli iscritti nella sezione A dell’Albo spetta il titolo professionale di Psicologo. Lo stesso articolo prevede che, quando gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta sia annotato nell’Albo.
Questo dato va letto con precisione.
Da un lato, l’annotazione esiste ed è prevista dalla normativa regolamentare. Non può quindi essere ridotta a una semplice invenzione informale degli Ordini.
Dall’altro lato, però, l’annotazione non istituisce una nuova professione autonoma. Non crea una qualifica professionale separata chiamata “psicoterapeuta”. Non trasforma il diploma di specializzazione in una nuova professione distinta da quella di Psicologo.
In termini più rigorosi, nell’Albo viene resa pubblica la condizione che consente allo Psicologo, in possesso della specializzazione richiesta, di esercitare l’attività psicoterapeutica.
L’annotazione ha quindi una funzione pubblicistica, amministrativa e di trasparenza. Serve a rendere conoscibile e verificabile, verso cittadini, istituzioni e colleghi, che quello Psicologo possiede la specializzazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Non è l’annotazione a creare il titolo formativo. Non è l’annotazione a trasformare lo Psicologo in una figura professionale diversa. L’Ordine prende atto, secondo le procedure previste, del possesso della specializzazione e ne dà evidenza nell’Albo.
Psicologo-psicoterapeuta: formula utile, non categoria giuridica
L’espressione Psicologo-psicoterapeuta è una formula sintetica. È pratica, immediata e comprensibile.
È certamente più semplice scrivere Psicologo-psicoterapeuta che scrivere, ogni volta, “Psicologo in possesso del diploma di specializzazione in psicoterapia con esercizio dell’attività psicoterapeutica annotato nell’Albo”.
Sul piano comunicativo, questa abbreviazione può essere accettabile. Il problema nasce quando la formula abbreviata viene trasformata in una categoria giuridica autonoma.
Questo accade quando si lascia intendere che esista una professione separata di “psicoterapeuta”, distinta da Psicologo e Medico. Oppure quando si presenta l’annotazione come se riguardasse una qualifica professionale autonoma e non l’esercizio di un’attività da parte di un professionista già appartenente a una professione regolamentata.
La normativa, invece, parla di professione di Psicologo, di specifica formazione in psicoterapia e di annotazione nell’Albo dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Per questo la formula Psicologo-psicoterapeuta può essere usata come abbreviazione linguistica, ma non dovrebbe essere confusa con una professione autonoma prevista dalla legge.
Esiste un elenco degli psicoterapeuti?
Anche il concetto di “elenco degli psicoterapeuti” va usato con attenzione.
Giuridicamente, non esiste un autonomo albo professionale degli psicoterapeuti istituito dalla legge. Esistono l’Albo degli Psicologi, l’Albo dei Medici e le relative forme di pubblicità delle informazioni professionali.
Un Ordine può predisporre strumenti amministrativi, sezioni informative, modalità di consultazione o aree dell’Albo organizzate secondo criteri specifici. Tuttavia, questi strumenti non diventano automaticamente albi professionali autonomi istituiti dalla legge.
Per questo è più corretto parlare di annotazione nell’Albo o di strumenti ordinistici di pubblicità dell’informazione, non di un autonomo albo professionale degli psicoterapeuti.
La distinzione non è solo linguistica. Serve a evitare che una modalità amministrativa di organizzazione delle informazioni venga scambiata per l’esistenza di una nuova professione.
Il punto che cambia tutto
Chiarire questo aspetto non è un esercizio formale. È una questione di identità professionale.
Lo Psicologo che esercita l’attività psicoterapeutica non è una figura ibrida né un professionista trasformato in qualcosa di diverso dalla propria professione di base.
È uno Psicologo che, in forza della propria formazione di base, della propria iscrizione all’Albo e della specializzazione richiesta dalla normativa, esercita anche l’attività psicoterapeutica.
La professione è quella di Psicologo. Il professionista è lo Psicologo. La specializzazione consente l’esercizio di una specifica attività, ma non crea una professione separata.
Questo vale anche per il Medico. Il Medico che esercita l’attività psicoterapeutica resta Medico. Anche in questo caso, la psicoterapia non diventa una professione autonoma separata, ma un’attività esercitabile in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Perché questa distinzione è importante
La distinzione tra professione, titolo formativo, attività e annotazione è decisiva.
Se si confondono questi piani, si rischia di far credere che la psicoterapia sia una professione autonoma, che lo Psicologo diventi “altro” dopo la specializzazione, o che l’Ordine attribuisca una nuova qualifica professionale separata.
La normativa dice altro.
La professione di Psicologo è già una professione sanitaria autonoma. La specializzazione in psicoterapia è un percorso formativo ulteriore. L’attività psicoterapeutica è un’attività disciplinata dalla legge. L’annotazione nell’Albo ha funzione pubblicistica e rende verificabile una condizione professionale.
Presentare correttamente questi passaggi non svaluta la formazione in psicoterapia. Al contrario, la colloca nel suo perimetro corretto: una formazione specifica, importante, giuridicamente rilevante, ma non costitutiva di una nuova professione autonoma.
In sintesi
Psicologo-psicoterapeuta può essere una formula comunicativa utile, purché venga compresa per quello che è: una dicitura abbreviata.
Il dato giuridico resta chiaro: la professione è quella di Psicologo o di Medico; il titolo formativo è il diploma di specializzazione in psicoterapia; l’attività è l’attività psicoterapeutica; l’annotazione ha funzione pubblicistica; non esiste un autonomo albo degli psicoterapeuti né una professione separata denominata “psicoterapeuta”.



