Nella comunicazione pubblica circola spesso un’idea che suona “ragionevole” ma produce molta confusione: lo Psicologo sarebbe un professionista “complementare” allo “psicoterapeuta”, come se esistessero due mestieri distinti che si integrano. In realtà, questa formula tende a creare una gerarchia implicita e un doppio livello di legittimità che né la legge né la pratica clinica richiedono.
Il punto di partenza è semplice: la Legge 56/1989 istituisce e definisce la professione di Psicologo. La stessa legge regola anche l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, richiedendo una specifica formazione. Questo non crea una “seconda professione” separata; introduce una cornice formale regolata, legata a un requisito formativo aggiuntivo.
Una sola professione, una cornice formale regolata
La professione istituita dalla Legge 56/1989 è quella di Psicologo (art. 1). In quel perimetro rientrano funzioni e attività cliniche che non sono “accessorie”: prevenzione, valutazione/diagnosi psicologica, sostegno, interventi di abilitazione-riabilitazione e, più in generale, trattamenti psicologici orientati alla tutela e al recupero del funzionamento.
L’art. 3 della stessa legge introduce un criterio diverso: stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, acquisita tramite scuole di specializzazione almeno quadriennali. In altre parole, la norma non descrive un nuovo mestiere “terzo”, ma una regola sull’esercizio di una determinata cornice di attività, fondata su un percorso formativo aggiuntivo.
Perché “complementare” è una parola che confonde
“Complementarietà” è un concetto utile quando esistono professioni distinte, con ruoli e albi diversi, che si integrano perché portano competenze non sovrapponibili. È il caso, per esempio, di molte collaborazioni tra professionisti sanitari differenti.
Applicare lo stesso concetto al rapporto tra Psicologo e “psicoterapeuta” rischia di fare due cose insieme:
- suggerire che esistano due professioni diverse;
- insinuare che una sia “più terapeutica” dell’altra.
Il risultato pratico è una distorsione: si finisce per trattare la cura psicologica come se dipendesse da un’etichetta, invece che da competenze, responsabilità, evidenze, appropriatezza clinica e deontologia.
Che cosa cambia davvero
In ambito clinico lo Psicologo opera sullo stesso dominio: mente, comportamento, emozioni, relazioni, funzionamento. Gli strumenti sono psicologici: colloquio clinico, assessment, interventi cognitivi e comportamentali, procedure esperienziali, training di abilità, lavoro emotivo-relazionale, interventi di sostegno, interventi abilitativi-riabilitativi.
La differenza, quindi, non è “chi cura” e “chi non cura”. La differenza principale è di cornice formale e regolativa: esiste una cornice di attività (la psicoterapia) per la quale la legge richiede una specifica formazione aggiuntiva. Questo consente di qualificare e dichiarare quello specifico setting come “psicoterapia”, secondo le regole del sistema ordinistico e formativo.
Sul piano clinico resta fermo un criterio di tutela: quando sono necessari approfondimenti medici, valutazioni farmacologiche o interventi di altre figure sanitarie, la collaborazione multiprofessionale diventa parte della buona pratica e della protezione della salute della persona.
ICF (OMS) e riabilitazione: la cura è il funzionamento
L’ICF dell’OMS è una classificazione e un modello del funzionamento e della disabilità. Aiuta a descrivere risultati e obiettivi in termini concreti: attività, partecipazione e interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali (in particolare ambientali). In questa prospettiva, la riabilitazione mira al recupero del miglior livello possibile di funzionamento, anche mentale, psicofisico e relazionale.
Dentro questa cornice, la psicoterapia può essere una delle modalità con cui si lavora sul funzionamento, ma non coincide con l’idea di cura in senso ampio e non esaurisce lo spazio degli interventi clinici dello Psicologo. La domanda clinica resta: cosa serve, in modo appropriato, per migliorare il funzionamento e ridurre la sofferenza, con metodi coerenti con evidenze, competenze e contesto.
Collaborazione tra pari
Quando si parla di colleghi con percorsi formativi diversi, il concetto corretto è integrazione e collaborazione, non subordinazione. La collaborazione è tra pari, con responsabilità professionali ancorate a competenza, aggiornamento, appropriatezza e deontologia. Ridurre tutto alla parola “complementare” sposta il fuoco dalla tutela della persona alla disputa di status, e questo non aiuta né la professione né la salute pubblica.
Conclusione
Dire che lo Psicologo è “complementare” allo “psicoterapeuta” equivale, di fatto, a trattare una cornice formale regolata come se fosse una professione diversa da quella da cui deriva. La professione è quella di Psicologo. La cura psicologica è parte del suo mandato e del suo perimetro. La psicoterapia è una cornice regolata per l’esercizio di una specifica attività, legata a una specifica formazione.
Mettere ordine in queste parole non è una questione di orgoglio di categoria: è una questione di chiarezza verso cittadini, colleghi e istituzioni.
Mini glossario
Atto tipico: attività proprie della professione di Psicologo, definite dalla legge che istituisce e disciplina la professione.
Definizione regolativa: norma che stabilisce requisiti e condizioni per esercitare una specifica attività o dichiarare una specifica cornice.
Terapia/trattamento psicologico: insieme degli interventi clinici dello Psicologo con finalità di cura, prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione del funzionamento.
Psicoterapia: cornice di attività regolata dalla legge, per la quale è richiesta una specifica formazione aggiuntiva.
Complementarietà: integrazione tra professioni diverse; concetto improprio se usato per descrivere profili interni alla stessa professione.
ICF (OMS): classificazione e modello del funzionamento, della disabilità e della salute.
Recovery: recupero del miglior livello possibile di funzionamento mentale, psicofisico e relazionale.
Legge 56/1989 (testo): https://www.normattiva.it
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP): https://www.psy.it
ICF (OMS/WHO): https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health




