Quando si parla di Psicologo e “psicoterapeuta”, molte persone immaginano due figure nettamente diverse, quasi come se appartenessero a due professioni separate. Da una parte ci sarebbe lo Psicologo, spesso associato al sostegno, alla prevenzione o alla valutazione. Dall’altra ci sarebbe lo “psicoterapeuta”, presentato come colui che farebbe qualcosa di più profondo, più incisivo, più propriamente terapeutico. È proprio qui che nasce il fraintendimento.
Per chiarire bene la questione, conviene partire da ciò che la legge dice davvero. La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo in termini ampi e comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. La stessa legge, poi, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-lauream. Quindi una distinzione giuridica esiste, ma non è costruita come distinzione tra due professioni autonome parallele: da un lato c’è la professione di Psicologo, dall’altro c’è un’attività il cui esercizio richiede un requisito formativo ulteriore.
Se ci si sposta dal piano formale a quello clinico, il quadro appare meno netto di quanto spesso venga raccontato. Quando una persona soffre, il lavoro psicologico può includere la comprensione del disagio, la lettura del funzionamento, l’intervento sui sintomi, la prevenzione delle ricadute, il sostegno nei momenti critici, il recupero di competenze emotive e relazionali, la riabilitazione del funzionamento quando questo si è impoverito o irrigidito. Già solo questo elenco mostra un perimetro clinico molto ampio, che corrisponde al testo dell’articolo 1 della legge.
Lo Psicologo, infatti, non si limita ad ascoltare o a offrire un contenimento generico. Valuta la persona nel suo insieme, legge i sintomi dentro una storia, considera le risorse, i conflitti, gli schemi cognitivi ed emotivi, le modalità relazionali e i significati soggettivi dell’esperienza. La diagnosi psicologica, quando è ben costruita, non coincide con una semplice etichetta. È una comprensione del funzionamento.
Da qui prende forma l’intervento. Lo Psicologo lavora sulla sofferenza psicologica, sui sintomi, sui blocchi, sulle difficoltà relazionali, affettive e, quando necessario, anche sessuali. Aiuta la persona a vedere i propri schemi, a comprenderne il senso, a interrompere ripetizioni disfunzionali, a recuperare libertà e funzionalità. In questo senso, prevenzione, sostegno, intervento clinico e abilitazione-riabilitazione non sono pezzi marginali del lavoro psicologico: ne rappresentano già il nucleo operativo delineato dalla legge.
A questo punto la domanda cambia forma. Più che chiedersi che cosa faccia “in più” uno “psicoterapeuta”, diventa più corretto chiedersi in che cosa consista la distinzione giuridica introdotta dalla legge. E qui il punto decisivo è che la Legge 56/1989 esplicita con chiarezza il requisito formativo necessario per l’attività psicoterapeutica, ma non descrive con lo stesso livello di dettaglio una differenza clinico-operativa radicalmente separata rispetto all’ampio perimetro delle attività già attribuite allo Psicologo.
Questo non significa negare la distinzione normativa. La distinzione esiste e va riconosciuta. Significa, però, evitare di trasformarla automaticamente in una contrapposizione sostanziale tra due figure che la legge non costruisce come due professioni autonome distinte. Anche il quadro ordinistico conferma questa impostazione: la legge istituisce l’albo degli psicologi, mentre disciplina l’attività psicoterapeutica come attività esercitabile, a determinate condizioni formative, da Psicologi e Medici.
Per questo, la formulazione più precisa non è contrapporre Psicologo e “psicoterapeuta” come se fossero due categorie professionali equivalenti e separate. È più corretto distinguere tra Psicologo senza specializzazione in psicoterapia e Psicologo con specializzazione in psicoterapia. Questa formula aderisce meglio al lessico normativo e riduce molta della confusione che circola nel linguaggio comune.
In fondo, quando si parla di prevenzione del disagio, trattamento dei sintomi, riduzione delle ricadute, sostegno alla persona e riabilitazione del funzionamento psicologico, psicofisico, sessuale e relazionale, si sta già parlando del cuore del lavoro clinico dello Psicologo così come emerge dall’articolo 1 della Legge 56/1989. La distinzione introdotta dall’articolo 3 resta rilevante sul piano formale e formativo, ma non autorizza, da sola, a ridurre lo Psicologo a una figura minore o periferica rispetto alla cura della sofferenza psichica.



