Il “no” del titolo va inteso in senso tecnico-giuridico. Lo “psicoterapeuta” non designa una professione sanitaria autonoma originaria distinta dallo Psicologo o dal Medico. La professione sanitaria espressamente riconosciuta dall’ordinamento è quella di Psicologo; la psicoterapia, invece, è un’attività il cui esercizio è subordinato a una specifica formazione successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia.
La base normativa è chiara. L’art. 1 della legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Con la legge 3/2018 è stato poi inserito l’art. 01, che afferma espressamente che la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Il Ministero della Salute include infatti lo Psicologo nel proprio elenco ufficiale delle professioni sanitarie.
Questo significa che lo Psicologo non è un professionista genericamente “di aiuto”, ma una professione sanitaria in senso pieno. Quando si parla di cura psicologica in senso professionale-specifico, la professione di riferimento è quindi quella di Psicologo, perché è a questa professione che l’ordinamento collega gli strumenti e le funzioni della tutela della salute psicologica. Questa è una conclusione giuridica coerente con la struttura della legge 56/1989 e con il riconoscimento istituzionale del Ministero della Salute.
Che cosa significa essere una professione sanitaria
Essere una professione sanitaria significa esercitare attività il cui fine primario è la tutela della salute della persona. Nel caso dello Psicologo, questa tutela passa attraverso la prevenzione, la valutazione, la diagnosi, il sostegno e l’abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. Non si tratta, quindi, di una figura genericamente orientata al benessere, ma di una professione che opera sul funzionamento mentale, emotivo, comportamentale e relazionale delle persone all’interno del perimetro sanitario riconosciuto dalla legge.
In questo senso, quando si parla di cura psicologica in senso professionale-specifico, il punto di riferimento resta lo Psicologo. È la professione a cui l’ordinamento collega il lavoro clinico psicologico sulla persona. Per questo, in senso tecnico e non come slogan, si può dire che lo Psicologo è il professionista sanitario della cura psicologica.
Il riferimento WHO/OMS
Anche il quadro WHO/OMS è coerente con questa impostazione. Nella classificazione WHO dei lavoratori della salute, gli health professionals comprendono i professionisti che forniscono servizi preventivi, curativi, riabilitativi e promozionali in materia di salute. In quella stessa classificazione gli psicologi compaiono nel gruppo 2634 e, tra gli esempi riportati sotto quella voce, compare anche “psychotherapist”. Questo non crea diritto italiano, ma conferma che, sul piano concettuale internazionale, gli psicologi rientrano pienamente tra i professionisti della salute e che “psychotherapist” non emerge lì come professione separata dagli psicologi.
La WHO definisce inoltre la riabilitazione come un insieme di interventi volti a ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità nelle persone con condizioni di salute in interazione con l’ambiente. Nelle sue pagine sulla rehabilitation workforce include anche i clinical psychologists tra i professionisti coinvolti nel lavoro riabilitativo. Anche questo elemento è coerente con il fatto che la legge italiana collochi tra le attività dello Psicologo l’abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico.
Le professioni non nascono perché “si dice”
Una professione regolamentata esiste perché una norma la istituisce e ne definisce il perimetro. Per la professione di Psicologo questo perimetro esiste ed è espresso dalla legge 56/1989. Per la psicoterapia, invece, la struttura normativa è diversa: l’art. 3 della stessa legge non istituisce una nuova professione sanitaria, ma subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia.
Per questo la formula più corretta è questa: esistono lo psicologo-psicoterapeuta e il medico-psicoterapeuta; non esiste una professione sanitaria originaria di “psicoterapeuta” separata da entrambe. La sanitarietà non nasce dall’etichetta “psicoterapeuta”, ma dalla professione di base e dalla natura sanitaria della prestazione esercitata. Questa è una conclusione giuridica coerente con la legge 56/1989, pur tenendo fermo che il termine “psicoterapeuta” compare comunque in alcune fonti amministrative.
Chi cura in ambito psicologico
Qui conviene essere molto precisi. Quando si parla di cura in ambito psicologico, il professionista di riferimento è lo Psicologo. Anche quando uno Psicologo esercita attività psicoterapeutica, cura in quanto Psicologo. La base professionale, sanitaria e ordinistica resta quella dello Psicologo. In questo senso tecnico, e non come titolo legale separato, lo Psicologo può essere descritto come il terapeuta della psiche.
Questa formulazione è più solida di frasi assolute come “solo lo ‘psicoterapeuta’ cura” oppure “cura solo chi ha quella etichetta”. La legge collega già alla professione di Psicologo attività che hanno evidente finalità di tutela della salute. La cura psicologica, quindi, non compare magicamente dopo una parola diversa: è già iscritta nella professione di base.
Anche il Codice Deontologico lo conferma
Il testo vigente del Codice Deontologico CNOP è molto chiaro. L’art. 27 parla espressamente di “rapporto terapeutico” e di “cura” riferendosi allo psicologo. L’art. 28 richiama poi interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia sempre riferiti allo psicologo. Questo dato è importante perché mostra che la dimensione terapeutica non compare solo dopo una qualifica ulteriore, ma è già riconosciuta dentro la professione di Psicologo.
Che cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Sul piano fiscale, la fonte più utile è la circolare 20/E del 13 maggio 2011, richiamata anche nelle pagine ufficiali più recenti dell’Agenzia delle Entrate. Il principio è netto: sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche. Lo stesso criterio è ripreso nelle schede e nelle raccolte di prassi successive dell’Agenzia.
Il punto decisivo, però, è un altro: l’Agenzia non considera automaticamente sanitaria qualsiasi prestazione resa da uno Psicologo. Le sue indicazioni chiariscono che conta la natura sanitaria della prestazione e la sua finalità terapeutica, e che la natura sanitaria deve risultare anche dalla descrizione indicata in fattura. Se non risulta, la documentazione può essere inidonea o va integrata.
Tradotto in modo semplice: non tutto ciò che fattura uno Psicologo è automaticamente spesa sanitaria detraibile. Lo è la prestazione che, oltre a provenire da un professionista sanitario, abbia natura sanitaria e finalità terapeutica. Questo è coerente con il criterio generale dell’art. 10, n. 18, del d.P.R. 633/1972, che riguarda le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.
Quando una fattura dello Psicologo è sanitaria
Una fattura dello Psicologo è sanitaria quando documenta una prestazione di diagnosi, cura o riabilitazione resa alla persona. In termini pratici, un colloquio clinico, una valutazione psicodiagnostica, un intervento di sostegno psicologico con finalità terapeutica o una prestazione di abilitazione-riabilitazione rientrano normalmente nel perimetro sanitario. Attività come consulenza organizzativa, selezione del personale o formazione non sanitaria non vi rientrano automaticamente, proprio perché manca la finalità diagnostica, curativa o riabilitativa della persona che l’Agenzia richiede per riconoscere la natura sanitaria della spesa. Questa è un’inferenza applicativa coerente con i criteri ufficiali dell’Agenzia.
La descrizione in fattura, quindi, non è un dettaglio formale. La formula fiscalmente più prudente è questa: la prestazione dello Psicologo rileva come sanitaria quando ha natura sanitaria e finalità terapeutica, circostanza che deve emergere anche dalla fattura. È il modo più pulito e meno attaccabile per dirlo.
Che cosa comporta fiscalmente
Quando la prestazione dello Psicologo è sanitaria, la spesa può essere detraibile come spesa sanitaria. Le guide dell’Agenzia ricordano che la detrazione ordinaria è del 19% sulla parte che eccede la franchigia prevista e che, in generale, per le spese detraibili è richiesto il pagamento tracciabile, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Inoltre, l’imposta di bollo da 2 euro dovuta sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata separatamente.
Questi dettagli pratici sono importanti perché mostrano che il tema non è solo teorico. La natura sanitaria della prestazione dello Psicologo produce conseguenze fiscali concrete, ma solo quando la prestazione ha davvero finalità terapeutica e viene documentata in modo coerente.
Un’obiezione da prevenire
Per prevenire contestazioni, va detto con chiarezza che il termine “psicoterapeuta” compare anche in pagine e procedimenti amministrativi del Ministero della Salute, per esempio nelle procedure di riconoscimento di qualifiche conseguite all’estero. Questo, però, non basta a trasformarlo in una professione sanitaria autonoma originaria. Significa solo che l’amministrazione usa quel termine per identificare una particolare qualifica o funzione in determinati procedimenti. La professione sanitaria di base resta quella dello Psicologo o del Medico.
Conclusione
Il quadro normativo, deontologico e fiscale è più lineare di quanto spesso si creda. Lo Psicologo è una professione sanitaria per espressa previsione di legge. Quando si parla di cura psicologica in senso professionale-specifico, la professione di riferimento è quella di Psicologo, perché è a questa professione che l’ordinamento collega prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico.
Lo “psicoterapeuta”, invece, non designa una professione sanitaria autonoma originaria distinta dallo Psicologo o dal Medico, ma rinvia all’esercizio di una specifica attività subordinata a una formazione ulteriore. Anche sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che rilevano come spese sanitarie le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, purché la natura sanitaria della prestazione risulti dalla fattura.
In questo senso preciso, senza forzature e senza slogan, si può dirlo così: lo Psicologo è il professionista sanitario della cura psicologica.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps



