Chi frequenta una scuola di specializzazione in psicoterapia spesso si trova in una posizione scomoda: da un lato studia strumenti, protocolli e modelli complessi; dall’altro sente circolare messaggi allarmistici, come se “finché non hai l’annotazione da ‘psicoterapeuta’ non puoi usare nulla”.
Questa idea alimenta lo psicoterapeuticocentrismo: fa passare il messaggio che la competenza clinica dello Psicologo sia “sospesa” in attesa di un’etichetta.
Mettiamo ordine con una regola semplice: puoi utilizzare ciò che sai utilizzare davvero, restando nel perimetro della professione, con competenza reale e comunicazione corretta.
Prima cosa: questo vale per Psicologi abilitati e iscritti all’Albo
Se sei abilitato e iscritto all’Albo, puoi esercitare la professione. Se non lo sei, la scuola è formazione, ma non ti rende esercitabile.
Sembra ovvio, ma è la radice di moltissimi fraintendimenti.
La scuola forma, ma non “autorizza” a lavorare
La Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo includendo prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
Quindi la scuola non è un interruttore che accende o spegne la tua professionalità. È formazione aggiuntiva. Il diritto-dovere di esercitare nasce dall’abilitazione e dall’iscrizione.
La legge non elenca tecniche “vietate”: chiarisce attività e requisiti
Un equivoco classico è pensare che esistano tecniche “proprietarie” di qualcuno. La normativa non funziona con un elenco “questa tecnica sì / questa tecnica no”.
Il punto giuridico rilevante è che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale (art. 3 L. 56/1989).
Tradotto: il problema non è nominare DBT o ACT. Il problema è che cosa stai facendo concretamente, con quale competenza, e soprattutto come lo presenti al pubblico.
E qui serve una frase netta, che ti evita metà delle polemiche: puoi usare strumenti e protocolli che padroneggi, ma non presentare l’intervento come “psicoterapia” se non hai la formazione specifica prevista per l’esercizio di quell’attività.
Cosa chiede davvero il Codice Deontologico CNOP
Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) ti dà una bussola molto concreta.
Articolo 5: competenza, aggiornamento, limiti, basi scientifiche
Lo Psicologo deve mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, riconoscere i limiti della propria competenza, usare strumenti per cui ha adeguata competenza, poter indicare riferimenti scientifici e non suscitare aspettative infondate.
Articolo 6: autonomia e responsabilità
Lo Psicologo salvaguarda l’autonomia nella scelta di metodi, tecniche e strumenti ed è responsabile della loro applicazione e uso.
Questo, nella pratica, significa una cosa semplice: puoi integrare tecniche e protocolli che studi (DBT, ACT, mindfulness clinica, strumenti cognitivi e altri modelli) se li sai maneggiare davvero, se rispetti i tuoi limiti e se lavori in modo serio e fondato.
Articolo 21: il rischio vero non è “la tecnica”, è l’inganno sulle qualifiche
L’art. 21 è spesso citato male. Non dice “certe tecniche sono riservate alla psicoterapia”.
Dice che è grave insegnare strumenti e tecniche riservati alla professione di psicologo a persone estranee e che è aggravante avallare attività ingannevoli o abusive, concorrendo all’attribuzione di qualifiche/attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Quindi il punto non è “hai nominato una tecnica”. Il punto è evitare confusione di ruoli e messaggi che facciano credere al pubblico qualcosa che non è.
Come ti presenti conta quanto ciò che fai
Qui nascono la maggior parte delle contestazioni.
Il Codice chiede due cose molto pratiche:
- usare il titolo professionale solo per attività pertinenti e non avallare attività ingannevoli o abusive;
- presentare in modo corretto e accurato formazione, esperienza e competenza e, se comunichi pubblicamente, farlo con trasparenza e veridicità.
Traduzione pratica: puoi dire che sei Psicologo; puoi dire che sei in formazione in una scuola; puoi descrivere gli strumenti che utilizzi. Ma evita scorciatoie comunicative che facciano intendere una qualifica che non stai dichiarando correttamente.
Supervisione: regola di scuola o prudenza clinica?
Molte scuole richiedono supervisione interna sui casi portati in formazione. Se lo hai accettato, è un vincolo formativo e va rispettato.
Sul piano generale, però, la regola deontologica è questa: accetti il mandato nei limiti delle tue competenze e, se servono altre competenze, proponi consulenza o invio.
Quindi la supervisione non è un “timbro” che decide se sei legittimo o no. È uno strumento clinico di tutela e qualità, da usare quando la complessità lo richiede.
In pratica: cinque regole che ti tengono al sicuro
- Esercita come Psicologo se sei abilitato e iscritto all’Albo.
- Integra ciò che studi solo dove hai competenza reale e basi scientifiche.
- Riconosci i limiti: quando serve, consulenza, invio o supervisione.
- Presentati in modo trasparente e accurato: formazione, esperienza, competenza, senza ambiguità.
- Evita messaggi che inducano il pubblico a credere a qualifiche improprie: è lì che nascono i problemi.
Conclusione
La scuola forma. La legge definisce il perimetro della professione e i requisiti dell’attività psicoterapeutica.
Il Codice Deontologico CNOP (testo vigente) ti chiede competenza, basi scientifiche, responsabilità e trasparenza verso il pubblico.
Il resto, spesso, è rumore culturale: paura inutile e lo psicoterapeuticocentrismo che svaluta ciò che lo Psicologo è già e può già fare.
Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)
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