Di seguito è riportato, come citazione integrale e in apertura, il testo istituzionale pubblicato (con titoli talvolta diversi) da più Ordini regionali. La citazione è inserita per finalità di analisi e commento del contenuto e della sua diffusione.
Corretta e trasparente informazione sulla figura professionale dello psicologo
In questi giorni sono pervenute agli Ordini segnalazioni relative a dichiarazioni e articoli di stampa riguardanti la figura professionale dello psicologo, che potrebbero creare disinformazione nella cittadinanza.Al fine di una corretta e trasparente informazione, è utile chiarire le competenze e le attività proprie della professione di psicologo e le caratteristiche dell’attività psicoterapeutica.
La professione di psicologo è regolamentata dalla legge 56/1989 e dalla legge 3/2018. La psicoterapia, che è un’attività compresa nelle professioni di psicologo o medico e non una professione autonoma, è regolamentata dall’articolo 3 della legge 56/1989.
Lo psicologo è un professionista sanitario (Legge 3/2018), le cui attività professionali comprendono la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione, la riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità (Legge 56/1989).
L’attività dello psicologo – specializzato o meno in psicoterapia – si svolge quindi sia in contesto clinico che non clinico, anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche, e prevede una propria autonomia professionale.
La psicoterapia è invece attività specialistica che può essere svolta da psicologi o da medici che abbiano frequentato un percorso specialistico post-lauream (art. 3 Legge 56/1989).
Non è ammissibile una lettura per cui lo psicologo sprovvisto di specializzazione in psicoterapia non possa svolgere attività clinica o sanitaria, o non potrebbe svolgerla in autonomia.
Lo psicologo, ancorché non specializzato in psicoterapia, per normativa e per prassi consolidata della comunità professionale può svolgere in autonomia attività cliniche, anche con utenti portatori di sintomatologia.
I limiti di tali attività sono definite dalla legge 56/1989 e dall’articolo 5 del Codice Deontologico, che prescrive di utilizzare solo strumenti teorici e pratici per cui ha adeguata competenza.
Nel giugno 2022 diversi Ordini regionali degli Psicologi hanno pubblicato un comunicato sostanzialmente identico (in alcuni casi con titolo diverso) per chiarire, in modo istituzionale, competenze e perimetro professionale dello Psicologo e dell’attività psicoterapeutica. La pubblicazione è verificabile sui siti ufficiali di Veneto, Emilia-Romagna e Campania.
L’elemento più rilevante non è solo il contenuto del comunicato, ma il fatto che lo stesso testo sia stato ripreso in più sedi ordinistiche territoriali. Questo dato suggerisce che, in quel momento, il tema della disinformazione sulla figura professionale dello Psicologo fosse percepito come sufficientemente importante da richiedere una comunicazione pubblica convergente.
Veneto ed Emilia-Romagna, per esempio, presentano lo stesso incipit e la stessa finalità dichiarata di “corretta e trasparente informazione”. Questo rafforza il valore istituzionale del messaggio: non si tratta di una presa di posizione individuale, ma di una comunicazione diffusa da più Ordini regionali.
Il nucleo del comunicato è chiaro. Il testo distingue tra professione di Psicologo e attività psicoterapeutica senza negare la dimensione clinica e sanitaria dello Psicologo. Richiama la Legge 56/1989 per la definizione della professione, la Legge 3/2018 per l’inquadramento sanitario e l’articolo 3 della Legge 56/1989 per la disciplina dell’attività psicoterapeutica.
Il passaggio più rilevante, sul piano comunicativo e professionale, è il chiarimento secondo cui non è ammissibile sostenere che lo Psicologo non specializzato in psicoterapia non possa svolgere attività clinica o sanitaria in autonomia. Questo punto è importante perché contrasta letture semplificate che rischiano di disinformare i cittadini.
Sul piano pratico, il comunicato è utile almeno in tre direzioni. Aiuta la cittadinanza a orientarsi con maggiore chiarezza. Richiama i professionisti a un linguaggio più preciso e meno polarizzato. Ricorda che i limiti dell’attività professionale dipendono da norme e competenza effettiva, non da slogan o generalizzazioni.
Dalla verifica pubblica risultano con certezza le pubblicazioni sui siti ufficiali di Veneto, Emilia-Romagna e Campania, con date comprese tra il 27 e il 29 giugno 2022. Inoltre, emergono tracce indicizzate su canali Facebook ufficiali di altri Ordini, tra cui Lazio, Marche e Sicilia, con incipit identico o contenuti coerenti con il medesimo comunicato. È corretto precisare, però, che la ricerca web dipende dall’indicizzazione e dall’accessibilità delle piattaforme: eventuali repliche rimosse, non indicizzate o non consultabili senza login potrebbero non comparire.
In sintesi, la pubblicazione dello stesso comunicato in più sedi ordinistiche regionali rappresenta un passaggio istituzionalmente significativo. Mostra che, in quella fase, più Ordini hanno ritenuto necessario intervenire pubblicamente per ristabilire una comunicazione corretta sulla figura dello Psicologo e sull’attività psicoterapeutica, con un effetto utile sia per la cittadinanza sia per il confronto professionale.
Fonti ufficiali
- Ordine Psicologi Veneto – comunicato “Corretta e trasparente informazione sulla figura professionale dello psicologo” (27 giugno 2022)
https://www.ordinepsicologiveneto.it/corretta-e-trasparente-informazione-sulla-figura-professionale-dello-psicologo/ - Ordine Psicologi Emilia-Romagna – “Chi è e cosa fa lo psicologo? Serve chiarezza” (27 giugno 2022), con incipit e contenuto coincidenti con il comunicato
https://www.ordinepsicologier.it/it/notizie/429 - OPRC Campania – “LEGGE 56/89: ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOG”*, con lo stesso testo del comunicato (pubblicazione del 29 giugno 2022)
https://www.oprc.it/news/legge-56-89-ordinamento-della-professione-di-psicolog/ - Ordine Psicologi Lazio (Facebook)
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/posts/in-questi-giorni-sono-pervenute-agli-ordini-segnalazioni-relative-a-dichiarazion/581920506628353/ - Ordine Psicologi Regione Marche (Facebook)
https://www.facebook.com/ordinepsicologiregionemarche/videos/la-differenza-tra-psicologo-e-psicoterapeuta/356694713202893/ - Ordine Psicologi Sicilia (Facebook)
https://www.facebook.com/OrdinePsicologiSicilia/videos/la-professione-di-psicologo/1380236655805913/




