La formula ““psicoterapeuta” in formazione” è impropria, soprattutto quando viene usata come qualifica professionale o come formula di presentazione pubblica. Il problema non è negare che esista un percorso di specializzazione in psicoterapia. Il punto è un altro: durante quel percorso non è corretto presentarsi come se la spendita professionale della dicitura finale fosse già maturata. Sul piano normativo e ordinistico, la fase formativa e la qualifica spendibile non coincidono.
L’art. 3 della Legge 56/1989 è chiaro: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-lauream, da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. La norma, quindi, non costruisce una figura intermedia chiamata ““psicoterapeuta” in formazione”, ma individua un requisito formativo preciso per poter esercitare quell’attività. Il discrimine giuridico non è l’inizio del percorso, ma il suo compimento nei modi previsti dalla legge.
Anche il linguaggio istituzionale del MUR va nella stessa direzione. Il Ministero spiega che gli istituti di specializzazione in psicoterapia hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, che l’accesso avviene dopo la laurea e l’iscrizione all’albo, e che l’istituto rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario. Nelle istruzioni ministeriali, inoltre, si continua a parlare di allievi e di tirocinio dei propri allievi. Questo lessico è importante, perché distingue con nettezza la fase di formazione dalla fase in cui il percorso è concluso.
Sul piano della presentazione professionale, il quadro diventa ancora più netto. L’atto di indirizzo CNOP sulla pubblicità informativa stabilisce che la dicitura “Psicologo – “psicoterapeuta”” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Questo passaggio conta molto, perché mostra che la comunicazione professionale non può anticipare ciò che, sul piano ordinistico, presuppone un preciso completamento del percorso e una specifica annotazione.
Il chiarimento più esplicito arriva dal Protocollo di intesa tra l’Ordine degli Psicologi della Toscana e gli istituti di specializzazione in psicoterapia con sede formativa nella regione. In quel testo si legge che l’allievo deve essere informato che non è corretto qualificarsi né pubblicizzarsi come ““psicoterapeuta” in formazione”, ““psicoterapeuta” in supervisione” o formule simili. Lo stesso protocollo precisa inoltre che, quando gli specializzandi partecipano a processi psicoterapeutici in supervisione, all’utenza deve essere esplicitato che la prestazione è resa da uno Psicologo in formazione e sotto supervisione. È probabilmente il passaggio più utile, perché non si limita a dire che una formula è scorretta, ma indica anche quale linguaggio usare in modo più preciso e trasparente.
La ragione di fondo è semplice. Dire ““psicoterapeuta” in formazione” fa pensare che la persona sia già ““psicoterapeuta””, anche se ancora incompleta. In realtà, durante il percorso, la situazione reale è diversa: si tratta di uno Psicologo che sta frequentando una scuola di specializzazione in psicoterapia e che, eventualmente, opera in contesti formativi e clinici nei limiti previsti e sotto supervisione. La formula corretta deve quindi descrivere la condizione effettiva, senza anticipare una spendita professionale più ampia di quella già maturata.
Anche il Codice Deontologico vigente conferma questa impostazione. L’art. 8 stabilisce che lo Psicologo utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive. Gli artt. 39 e 40 aggiungono che la propria formazione, esperienza e competenza devono essere presentate in modo corretto e accurato e che la pubblicità informativa deve rispettare trasparenza, veridicità, decoro professionale e serietà scientifica. In questo quadro, usare una formula che può far apparire già acquisita una qualifica non ancora spendibile in quel modo non è la scelta più pulita né la più prudente.
Per questo, durante il percorso, sono molto più corrette formule come “Psicologo specializzando in psicoterapia”, “Psicologo in formazione specialistica in psicoterapia”, “Psicologo iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia” oppure, nei contesti clinici supervisionati, “Psicologo in formazione e sotto supervisione”. Queste espressioni descrivono la realtà senza gonfiarla e senza creare ambiguità verso utenti, colleghi o istituzioni.
In conclusione, la formula ““psicoterapeuta” in formazione” è scorretta non perché manchi un percorso formativo serio e impegnativo, ma perché nomina male quel percorso sul piano della presentazione professionale. La forma più rigorosa è quella che distingue ciò che si sta studiando da ciò che è già correttamente spendibile. Per questa ragione, durante la scuola, è più corretto parlare di Psicologo in formazione specialistica in psicoterapia.
Legge 56/1989, art. 3
MUR – Psicoterapia
MUR – Istruzioni per gli istituti
CNOP – Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa
CNOP – Codice Deontologico vigente
Ordine degli Psicologi della Toscana – Protocollo con le scuole



