Ogni tanto riemerge questa obiezione: “Nell’articolo 1 della Legge 56/1989 non c’è scritto cura, non c’è scritto terapia e non c’è scritto trattamento. Quindi lo Psicologo non può curare, non può fare terapia, non può trattare”.
È un ragionamento che sembra lineare solo finché si guarda la legge come se fosse un dizionario. Ma una legge non autorizza una professione perché elenca parole suggestive. Autorizza perché definisce funzioni, strumenti e ambiti.
Cosa dice davvero l’articolo 1
L’articolo 1 non costruisce la professione su etichette. La costruisce su ciò che lo Psicologo fa. La formula è esplicita:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico…”.
Qui il punto è chiaro: strumenti e intervento; prevenzione e diagnosi; abilitazione-riabilitazione e sostegno. È una definizione per funzioni, non per parole simboliche.
Perché l’assenza delle parole non significa divieto
Nel diritto una competenza non nasce perché compare una parola “forte”. Nasce perché la norma descrive cosa la professione è autorizzata a fare.
Se la legge attribuisce prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno mediante strumenti di intervento, attribuisce già un perimetro clinico operativo. Trasformare l’assenza di un termine in un divieto significa confondere una scelta lessicale con un limite sostanziale.
La norma non è un glossario. È una definizione di funzioni.
L’esempio che chiarisce tutto: consulenza, orientamento, counselling
Per capire l’errore basta un passaggio semplice.
Nell’articolo 1 non trovi parole diffusissime nel linguaggio professionale come consulenza, orientamento e counselling. Eppure nessuno conclude seriamente che lo Psicologo non possa occuparsene.
Perché? Perché sono denominazioni operative che rientrano nelle funzioni descritte dalla legge (intervento, sostegno, prevenzione…), anche se non vengono nominate una per una.
Se l’assenza della parola “consulenza” non crea un divieto di fare consulenza, allora l’assenza di “cura”, “terapia” e “trattamento” non può essere trasformata in un divieto di curare o trattare. È lo stesso errore logico: cercare una parola e ignorare la funzione attribuita.
“Strumenti di intervento” non è una formula neutra
Il legislatore non descrive un aiuto generico. Parla di strumenti conoscitivi e di intervento. Questo significa attività professionali fondate su competenze, metodo e responsabilità.
Nel linguaggio tecnico-professionale, “intervento” è una categoria più ampia della singola etichetta “trattamento”. Per questo l’assenza della parola non limita la sostanza delle attività: ciò che conta è la funzione descritta dalla norma.
Se un intervento è strutturato, continuativo, basato su strumenti professionali e orientato a migliorare un funzionamento compromesso, molte persone nella lingua comune lo chiamano “trattamento”. Ma la legittimità non dipende dal nome che scegliamo: dipende dal fatto che la legge attribuisce già allo Psicologo strumenti e funzioni di intervento in ambito psicologico.
La lettura insieme all’articolo 3: dove sta davvero la distinzione
Un altro errore frequente è leggere l’art. 1 come se fosse “tutta la legge”. In realtà la Legge 56/1989 va letta nel suo insieme.
L’articolo 3 disciplina l’attività psicoterapeutica e stabilisce che il suo esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale. Questo chiarisce la logica normativa: esiste un ambito generale di attività dello Psicologo (art. 1) e, dentro l’ordinamento, una specifica attività denominata psicoterapeutica (art. 3). La distinzione è tra un’attività tipizzata e il perimetro generale della professione; non è una divisione tra “terapeutico” e “non terapeutico”.
Molti fraintendimenti nascono dall’idea che, se qualcosa è terapeutico, allora debba per forza chiamarsi psicoterapia. Ma la legge non ragiona per sinonimi. Regola una particolare attività, con un requisito formativo specifico, senza per questo esaurire tutta la dimensione clinica prevista dall’art. 1. Prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno restano funzioni cliniche anche quando non si chiamano psicoterapia.
Allo stesso modo, sostenere che senza la parola “cura” l’attività non sia sanitaria significa ignorare che la sanitarietà deriva dalle funzioni attribuite, non dalla presenza di un termine simbolico. E pensare che “sostegno” sia solo ascolto informale significa trascurare che la norma lo colloca accanto a diagnosi e riabilitazione, dentro l’uso di strumenti professionali di intervento.
Conclusione
Il fatto che nell’art. 1 della Legge 56/1989 non compaiano le parole “cura”, “terapia” e “trattamento” non significa che lo Psicologo non possa occuparsi di attività cliniche.
Significa che il legislatore ha scelto una definizione per funzioni e strumenti: uso degli strumenti conoscitivi e di intervento finalizzati a prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
Nel diritto conta la funzione professionale descritta, non la presenza o l’assenza di una singola parola.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




