C’è una frase che continua a circolare con ostinazione: “Lo Psicologo non fa psicoterapia”. Detta così, in modo assoluto, è sbagliata. Non descrive bene né la legge né la struttura degli Albi professionali. La normativa italiana dice una cosa diversa: l’attività psicoterapeutica può essere esercitata da laureati in psicologia e da laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito la specifica formazione professionale prevista, attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali. Per questo la formula corretta non è che lo Psicologo ne sia escluso, ma che non tutti gli Psicologi la esercitano; la esercitano quelli che hanno la specifica specializzazione richiesta dalla legge.
Che cosa dice davvero la legge
L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo in modo ampio e diretto. Comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. L’articolo 3 della stessa legge non colloca la psicoterapia fuori da questo quadro professionale, ma stabilisce che il suo esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale successiva alla laurea in psicologia oppure in medicina e chirurgia. Dunque la legge non oppone lo Psicologo alla psicoterapia; ne disciplina, piuttosto, le condizioni di esercizio.
Non esiste una terza professione sanitaria autonoma
Qui sta uno dei punti che più spesso viene omesso. L’ordinamento non istituisce una professione sanitaria autonoma, separata, con proprio Ordine e proprio Albo, chiamata “psicoterapeuta”. Le professioni di base che la legge prende in considerazione sono lo Psicologo e il Medico. Su queste professioni di base si innesta, quando ci sono i requisiti previsti, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. È per questo che parlare dello “psicoterapeuta” come se fosse un terzo soggetto professionale distinto dallo Psicologo e dal Medico non descrive fedelmente il diritto positivo italiano. È una semplificazione linguistica, non una fotografia esatta dell’ordinamento. Questa lettura è coerente sia con l’art. 3 della Legge 56/1989 sia con il D.P.R. 328/2001, che disciplina l’Albo degli Psicologi senza istituire un Albo autonomo della professione di “psicoterapeuta”.
Lo Psicologo resta Psicologo anche quando esercita la psicoterapia
Il D.P.R. 328/2001 è chiarissimo. Nell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. Inoltre, quando gli iscritti nella sezione A hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta viene annotato nell’Albo. Questo passaggio è decisivo: il professionista non smette di essere Psicologo; resta Psicologo, e l’ulteriore titolo relativo all’esercizio dell’attività psicoterapeutica si aggiunge alla professione di base.
Anche il modo in cui gli Ordini consentono di presentarsi lo conferma
Un ulteriore riscontro arriva dagli atti del CNOP sulla pubblicità informativa. La dicitura “psicologo – psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001. Anche qui il dato è molto netto: la base professionale resta “psicologo”, mentre l’ulteriore titolo relativo alla psicoterapia è subordinato all’annotazione nell’Albo. Non si tratta, quindi, di una professione nuova che sostituisce la precedente, ma di una specificazione ulteriore interna alla medesima cornice professionale.
Perché la frase “lo Psicologo non fa psicoterapia” è falsa
A questo punto il problema emerge con chiarezza. Dire che lo Psicologo non fa psicoterapia significa trasformare una distinzione corretta in una negazione falsa. La distinzione corretta è questa: non tutti gli Psicologi esercitano la psicoterapia. La negazione falsa è quest’altra: lo Psicologo, in quanto tale, non la fa. Ma la legge non dice questo. La legge dice che può esercitarla quando ha conseguito la specializzazione prevista. Perciò la frase assoluta è sbagliata, perché cancella proprio ciò che l’art. 3 della Legge 56/1989 prevede espressamente.
Anche il Medico smentisce l’idea di una professione autonoma di “psicoterapeuta”
C’è poi un’altra omissione frequente. L’art. 3 della Legge 56/1989 non riguarda solo i laureati in psicologia, ma anche i laureati in medicina e chirurgia. Questo significa che la psicoterapia, per il legislatore, non appartiene a una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”, ma può essere esercitata da due professioni di base diverse, a condizione che vi sia la specifica formazione richiesta. Quando si dice che “la psicoterapia la fa lo psicoterapeuta” come se esistesse un soggetto separato, si finisce quindi per oscurare non solo lo Psicologo, ma anche il Medico.
La stessa logica è stata colta anche sul piano costituzionale
La giurisprudenza costituzionale ha espresso questo rapporto in termini molto chiari, osservando che, dall’esame della disciplina ordinaria dell’attività psicoterapeutica, il rapporto fra attività di psicologo e attività di psicoterapeuta può essere desunto come rapporto di genere a specie, perché per quest’ultima si richiedono ulteriori requisiti di qualificazione professionale. È un passaggio importante, perché rafforza l’idea che l’attività psicoterapeutica non cancelli la professione di base, ma la presupponga e la specifichi ulteriormente.
Perché questa precisazione conta anche sul piano pubblico
Non è una disputa nominalistica. Le parole modellano il modo in cui cittadini, colleghi e istituzioni rappresentano le professioni. Se si ripete che lo Psicologo non fa psicoterapia, si trasmette l’idea che quella pratica appartenga a un soggetto diverso e separato. Ma le fonti mostrano altro: mostrano una professione di base, quella dello Psicologo, dentro la quale possono trovare spazio anche attività ulteriori, quando la legge richiede una specifica formazione. Quando questo dato viene oscurato, si rafforza una rappresentazione deformata della professione psicologica e si alimenta lo psicoterapeuticocentrismo.
Anche la natura sanitaria va detta bene
Va integrato anche questo passaggio. Oggi la professione di psicologo è espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie. Di conseguenza, quando uno Psicologo esercita la psicoterapia nel rispetto dei requisiti normativi, lo fa come professionista sanitario, dentro una professione sanitaria già riconosciuta dall’ordinamento. Non è il nome “psicoterapeuta”, preso isolatamente, a creare da solo la natura sanitaria dell’attività; è il quadro professionale e normativo in cui quell’attività viene esercitata.
La formula più precisa
La formula più precisa, allora, è questa: dire che lo Psicologo non fa psicoterapia è sbagliato. La formulazione corretta è che la psicoterapia può essere esercitata anche dallo Psicologo che abbia conseguito la specifica specializzazione prevista dalla legge. In parallelo, può essere esercitata anche dal Medico con gli stessi requisiti normativi di formazione. Non esiste invece, sul piano dell’ordinamento professionale, una terza professione autonoma che sostituisca le due professioni di base.
Conclusione
La conclusione è semplice. Lo Psicologo non è escluso dalla psicoterapia. Al contrario, la legge prevede che possa esercitarla, a determinate condizioni formative, e il sistema ordinistico conferma che il professionista resta Psicologo anche quando esercita l’attività psicoterapeutica. Per questo dire che lo Psicologo non fa psicoterapia non è una posizione alternativa: è una frase imprecisa, che non aderisce bene né alla legge né alla struttura degli Albi né alla logica con cui l’ordinamento disciplina le professioni coinvolte.
Sintesi di 3 righe
Dire che lo Psicologo non fa psicoterapia è sbagliato.
La legge consente anche allo Psicologo di esercitare l’attività psicoterapeutica, se ha la specifica specializzazione prevista.
Lo Psicologo resta Psicologo; l’attività di psicoterapeuta si annota nell’Albo, non dà vita a una nuova professione autonoma.
Fonti essenziali
Legge 56/1989, art. 1 e art. 3, su definizione della professione di psicologo e requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
D.P.R. 328/2001, art. 50, su titolo professionale di psicologo e annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta nell’Albo.
CNOP, atto di indirizzo sulla pubblicità informativa, sulla dicitura “psicologo – psicoterapeuta” consentita solo con annotazione ex art. 50, comma 5.
Corte costituzionale, ordinanza pubblicata in G.U. 1995, sul rapporto tra attività di psicologo e attività di psicoterapeuta come rapporto di genere a specie.
Legge 3/2018, art. 9, e regolamento del 2024 che la richiama, sulla ricomprensione della professione di psicologo tra le professioni sanitarie.



