Il confine vero, quando si parla di psicoterapia, non corre tra tecniche “permesse” e tecniche “proibite”. Quella è una falsa pista che alimenta confusione e gerarchie immaginarie. Il confine vero corre tra titolo, atto e contesto. Perché quando diciamo psicoterapia non stiamo indicando una bacchetta magica, né una lista segreta di strumenti, né un modo di lavorare “più profondo” per definizione. Stiamo indicando un atto sanitario con finalità di cura del disturbo, esercitato da uno Psicologo o da un medico abilitato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, dentro un contratto terapeutico esplicito e un setting coerente: obiettivi dichiarati, responsabilità cliniche, monitoraggio, frequenza e durata.
Le tecniche, invece, sono un’altra cosa. Dal colloquio clinico all’esposizione, dalla ristrutturazione cognitiva alla mindfulness, dall’EMDR all’ipnosi, parliamo di strumenti della psicologia. E a renderli “psicoterapia” non è l’oggetto in sé, ma come vengono usati, perché vengono usati, in quale format, con quale cornice dichiarata e con quale qualifica abilitante. Per questo qui non si discute di “proprietà delle tecniche”, ma di correttezza dell’esercizio professionale e di trasparenza verso il cittadino.
Se guardiamo il quadro normativo, la questione diventa persino più lineare. La Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo l’uso di strumenti e tecniche per intervenire sui processi psichici. Non esiste alcun allegato con un elenco “consentito” e un elenco “vietato”. A completare il quadro interviene il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), che è la bussola concreta della pratica. L’Art. 5 riconosce l’autonomia dello Psicologo nella scelta di metodi e strumenti, a condizione che l’uso sia competente, appropriato e responsabile. L’Art. 21 vieta l’insegnamento di tecniche psicologiche ai non Psicologi e ribadisce, di fatto, la specificità professionale di quei contenuti. Tradotto: l’ordinamento disciplina soprattutto atto e abilitazione all’esercizio, mentre la deontologia orienta la scelta e l’uso degli strumenti nel rispetto della persona, dei limiti e della responsabilità professionale.
Il punto clinico più importante, però, è spesso quello più ignorato: la stessa tecnica cambia significato a seconda del format in cui viene inserita. Immagina la ristrutturazione cognitiva. Se la utilizzi dentro un percorso dichiarato come psicoterapia, con obiettivo primario di cura del disturbo, con un contratto e un setting propri di quell’atto e con la qualifica abilitante richiesta, quella tecnica fa parte di una psicoterapia. Ma se la stessa tecnica viene usata in un percorso di sostegno per migliorare coping e decisioni, o in prevenzione per ridurre fattori di rischio e probabilità di ricaduta, o in riabilitazione per ripristinare funzionamento e autonomia dopo un episodio clinico, allora non sei nella psicoterapia. Sei nel lavoro psicologico pienamente legittimo, a condizione che l’intervento sia appropriato, che il consenso informato sia chiaro e che il progetto sia coerente con obiettivi, competenze e gestione del rischio. E va detto senza ambiguità: la correttezza non dipende dal nome scelto, ma dalla coerenza clinica documentabile e dalla competenza. Non basta cambiare etichetta. Il format non è un trucco linguistico. È un progetto clinico coerente, tracciabile e dichiarato. E infatti la differenza vera la fanno finalità, setting, livello di responsabilità clinica e qualifica abilitante, non la tecnica in sé.
Dentro questa cornice, la riabilitazione psicologica va difesa con ancora più forza, perché spesso viene trattata come se fosse un “ripiego”, quando invece è cura strutturata in senso pieno. La riabilitazione è un percorso programmato, con obiettivi misurabili, indicatori di esito e monitoraggio. Può includere esposizione graduale per recuperare autonomie dopo un trauma, attivazione comportamentale per uscire dall’anedonia, training di regolazione emotiva, interventi sulla gestione della rabbia, cognitive remediation per attenzione e memoria, e tutto ciò che serve a lavorare anche sul funzionamento reale: relazioni, scuola, lavoro, autonomia quotidiana. È cura perché il progetto clinico è serio, tracciato e valutabile, non perché qualcuno gli attribuisca un’etichetta più prestigiosa. E resta pienamente dentro gli atti tipici dello Psicologo.
Un’altra distorsione che produce danni concreti riguarda la formazione. Si sente dire che uno Psicologo non potrebbe nemmeno apprendere contenuti trattati nella formazione psicoterapeutica o frequentare moduli che li includono. In realtà la distinzione è semplice: studiare è libero, ciò che è regolato e riservato è presentare ed erogare un intervento come psicoterapia senza l’abilitazione prevista. Di conseguenza, escludere gli Psicologi da corsi che trattano tecniche psicologiche non intrinsecamente psicoterapia spesso non risulta un requisito generale desumibile dalla normativa professionale ed è frequentemente sproporzionato rispetto allo scopo formativo. Anche perché non esiste nessun obbligo di corsi privati a pagamento per “abilitarsi” a una tecnica: le competenze si costruiscono con università, ECM, pratica, supervisione, studio e ricerca.
Questo discorso diventa ancora più delicato quando entra in campo l’istituzione. Gli Ordini tutelano tutti gli Psicologi e, quando patrocinano o danno visibilità istituzionale a iniziative formative, dovrebbero muoversi con particolare attenzione ai principi di imparzialità e non discriminazione. Se un corso riguarda tecniche generali della psicologia clinica o riabilitativa, ma viene pubblicizzato come “solo per abilitati all’attività psicoterapeutica”, si crea un’esclusione che non appare proporzionata ai contenuti. Altro discorso, invece, quando il corso forma chiaramente all’atto psicoterapeutico in quanto tale: lì il requisito può essere coerente, perché si sta formando a un atto specifico. E se entrano risorse pubbliche, la necessità di trasparenza e pari accesso diventa ancora più rilevante.
Psico-oncologia e psicotraumatologia sono esempi che parlano da soli, perché in questi ambiti lo Psicologo lavora su assessment, psicoeducazione, stabilizzazione, gestione delle crisi, presa in carico della rete familiare e riabilitazione del funzionamento. Sono interventi tipici della professione. Usare l’abilitazione all’attività psicoterapeutica come filtro generale per corsi o bandi su questi contenuti, quando non si tratta di format dichiarati come psicoterapia, significa introdurre barriere non necessarie e non proporzionate.
Poi c’è il tema dei metodi “brandizzati” e dei “patentini”, che spesso vengono comunicati come se trasformassero un attestato in un permesso legale. Qui serve chiarezza: nel nostro ordinamento non esistono abilitazioni per tecnica. Un attestato privato ha valore formativo e può documentare un percorso, ma non crea diritti esclusivi né limitazioni legali per altri Psicologi. Diciture come “autorizzato a praticare” non producono effetti giuridici e rischiano di essere fuorvianti, soprattutto verso colleghi e cittadini. Ciò che conta è il principio di competenza: sapere fare, saperlo dimostrare, usare lo strumento nel format corretto e comunicarlo con trasparenza.
Alla fine, tutto si riduce alla regola d’oro: autonomia e responsabilità. L’Art. 5 del Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) riconosce l’autonomia dello Psicologo nella scelta di metodi e strumenti, ma quella autonomia non è un lasciapassare per fare tutto. È una responsabilità, che cammina insieme a quattro doveri: competenza, appropriatezza, tutela della persona, rispetto dei limiti con invio o collaborazione quando serve. Ed è per questo che, quando devi presentare un servizio o rispondere a un bando, la procedura corretta è semplice: dichiari chi sei, spieghi cosa farai e in quale format, elenchi le tecniche come strumenti senza mitizzarle, descrivi come valuterai gli esiti, specifichi come tuteli la persona con consenso informato, privacy, gestione del rischio e invio quando necessario. E se incontri corsi o bandi che escludono gli Psicologi senza una ragione proporzionata ai contenuti, chiedi rettifica con una nota sobria: la restrizione non appare necessaria né proporzionata rispetto all’oggetto dell’iniziativa.
In definitiva, la legge non riserva tecniche. Disciplina un atto, la psicoterapia, e la relativa abilitazione all’esercizio. Tutto il resto è competenza professionale, deontologia e trasparenza. Chiamare le cose con il loro nome, lavorare con metodo, valutare gli esiti, rispettare la persona. È così che si tutela davvero il cittadino e si valorizza il ruolo clinico dello Psicologo.


