Non emergono basi normative o scientifiche sufficienti per affermare, in termini generali, che la psicoterapia vada “più in profondità” degli Atti Tipici dello Psicologo. È una formula molto usata, ma la sua forza è soprattutto retorica. Le fonti normative distinguono infatti gli Atti Tipici dello Psicologo e l’attività psicoterapeutica per perimetro di attività e per requisito formativo, non per una presunta maggiore profondità dell’intervento.
Il problema della parola “profondità”
Per essere un criterio serio, la parola “profondità” dovrebbe avere un significato operativo chiaro: che cosa indica esattamente, come si misura, con quali indicatori, con quali esiti attesi e in quali tempi. In assenza di questi elementi, resta una metafora suggestiva. L’APA Dictionary definisce la depth psychology come un approccio generale alla psicologia e alla psicoterapia centrato sui processi mentali inconsci. Questo basta già a chiarire un punto decisivo: “profondità” appartiene a una cornice teorico-descrittiva, non a una metrica clinica standardizzata di superiorità professionale.
Un professionista serio dovrebbe usare, per quanto possibile, un linguaggio meno metaforico e più scientifico. Questo non significa rinunciare del tutto alle metafore, che a volte aiutano a rendere intuitivi fenomeni complessi. Significa però non confondere il loro valore evocativo con un valore tecnico. Quando si vuole parlare in modo rigoroso, servono definizioni chiare, criteri osservabili, indicatori verificabili ed esiti confrontabili. Le metafore vanno bene solo finché restano metafore. Diventano invece fuorvianti quando vengono scambiate per la realtà, o quando vengono usate per costruire gerarchie professionali che non hanno un fondamento sufficientemente misurabile. Questa conclusione è coerente con il significato stesso che le fonti psicologiche attribuiscono al lessico della depth psychology.
La legge non conosce la dicotomia “superficiale-profondo”
L’art. 1 della legge 56/1989 stabilisce che la professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. L’art. 3 stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire dopo la laurea. Il dato normativo consente quindi di affermare che la distinzione legale riguarda attività e requisiti, non una maggiore o minore “profondità”. Nelle disposizioni verificate non emerge una separazione costruita sulla coppia “superficie/profondità”.
Da questo discende un punto essenziale: non è corretto presentare la formula “la psicoterapia va più in profondità” come se descrivesse il confine giuridico reale tra ciò che rientra negli Atti Tipici dello Psicologo e ciò che richiede specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Quel confine, nella legge, è tracciato in altro modo. La profondità, come criterio, è un’aggiunta interpretativa esterna al testo normativo.
Gli Atti Tipici dello Psicologo non sono interventi “di superficie”
Prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione non descrivono attività leggere o marginali. Sul piano normativo descrivono funzioni professionali che possono riguardare in modo diretto la sofferenza, il funzionamento, le vulnerabilità, le risorse, le relazioni e i processi di cambiamento della persona. Per questo, sostenere in via generale che gli Atti Tipici si fermerebbero alla “superficie” non trova un fondamento espresso nelle fonti normative verificate.
Anche il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) aiuta a mettere a fuoco il punto. Il Codice richiede allo Psicologo di operare con competenza, di riconoscere i limiti della propria preparazione, di usare metodi fondati, di basarsi su fonti e dati attendibili, di presentare correttamente la propria attività professionale e, quando necessario, di orientare la persona verso altre competenze più appropriate. Questo sposta il ragionamento sul terreno corretto: non “più o meno profondo”, ma professionale o non professionale, fondato o non fondato, appropriato o non appropriato.
Il vero discrimine è la competenza
Questo è il punto più solido dell’intero discorso. Il Codice Deontologico vigente non usa la profondità come criterio professionale. Mette invece al centro preparazione adeguata, correttezza metodologica, attendibilità delle fonti, chiarezza verso l’utenza e responsabilità professionale. Il confine serio, dunque, non è semantico. È professionale.
Per questo, dire che uno “psicoterapeuta” avrebbe una “maggiore competenza nel lavorare in profondità” è un’affermazione molto ampia che, per essere sostenibile, richiederebbe almeno tre cose: una definizione operativa condivisa di “profondità”, criteri affidabili per misurarla e confronti controllati che isolino davvero quel fattore. Nelle fonti qui verificate non emerge una metrica standardizzata di questo tipo. Il claim, formulato in termini generali, resta quindi non verificato e rischia di essere fuorviante sul piano comunicativo. Questa è un’inferenza critica basata sull’assenza, nelle fonti consultate, di una definizione operativa misurabile della “profondità” come parametro tecnico generale.
Sul piano clinico conta ciò che si può osservare e verificare
Sul piano clinico-scientifico, l’efficacia di un intervento non si valuta in base a un’idea generica di profondità. Si guarda piuttosto a esiti, miglioramento del funzionamento personale e relazionale, riduzione dei processi che mantengono il problema, incremento delle risorse, appropriatezza del trattamento e qualità dell’alleanza terapeutica. La review di Bruce Wampold sui common factors richiama il peso dell’alleanza terapeutica e mostra, sulla base di meta-analisi, che il rapporto tra alleanza ed esito ha un effetto almeno moderato. Questo non annulla le differenze tra orientamenti, ma ridimensiona molto l’idea che il valore clinico possa essere riassunto nella formula “più profondo = migliore”.
Perciò un percorso può essere molto trasformativo senza essere descritto come “più profondo”, mentre un percorso lungo o emotivamente intenso non garantisce, da solo, un cambiamento clinicamente significativo. Questa non è una svalutazione della psicoterapia. È un richiamo a un criterio più serio: la qualità clinica si giudica con parametri osservabili e con la coerenza tra obiettivi, strumenti, competenze ed esiti, non con immagini simboliche non definite operativamente.
Conclusione
La psicoterapia non va più in profondità degli Atti Tipici dello Psicologo, almeno non nel senso in cui questa frase viene spesso proposta come se esprimesse una verità tecnica generale. Non lo dice la legge 56/1989. Il Codice Deontologico vigente mette al centro la competenza, non la profondità. E le fonti psicologiche e scientifiche verificate non offrono una misura condivisa della “profondità” capace di trasformare questa metafora in un criterio oggettivo di superiorità clinica. Più rigorosamente, si può dire che psicoterapia e Atti Tipici dello Psicologo si distinguono per quadro normativo, requisito formativo e specifiche cornici teorico-cliniche, mentre la qualità dell’intervento dipende da competenza, appropriatezza, metodo e risultati.
Fonti essenziali
Legge 56/1989, art. 1 e art. 3.
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente (CNOP).
APA Dictionary of Psychology, voce depth psychology.
Bruce Wampold, How important are the common factors in psychotherapy? An update.



