Vai al contenuto

dott. Enrico Rizzo

Psicologo e Sessuologo Clinico

  • Chi sono
  • Sessuologia maschile
  • Psicologia Clinica
  • Psico-oncologica Clinica
  • Supervisione clinica
  • Contatti
  • Metapsi Aps
    • Articoli per MetaPsi Aps

dott. Enrico Rizzo

Psicologo e Sessuologo Clinico

  • Chi sono
  • Sessuologia maschile
  • Psicologia Clinica
  • Psico-oncologica Clinica
  • Supervisione clinica
  • Contatti
  • Metapsi Aps
    • Articoli per MetaPsi Aps

Lo psicoterapeuta non è un professionista sanitario

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico

In Italia c’è una frase che circola con una disarmante sicurezza: “lo psicoterapeuta è un professionista sanitario”. È una di quelle affermazioni che, ripetute abbastanza a lungo, finiscono per sembrare vere per consuetudine, più che per fondamento normativo. Eppure, se si torna alle fonti giuridiche, il quadro che emerge è molto più netto e molto meno ambiguo di quanto il linguaggio comune lasci intendere.

Il punto centrale è questo: in Italia, lo psicoterapeuta non è una professione sanitaria, perché non è configurato come una professione autonoma. Non lo è per una questione ideologica o interpretativa, ma per un dato giuridico elementare.

La Legge 56/1989 istituisce e definisce la professione sanitaria di Psicologo. La professione sanitaria del medico è regolata dall’intero corpus normativo della medicina. In entrambi i casi parliamo di professioni giuridicamente riconosciute, con un ordinamento, un albo, un titolo abilitante, un perimetro di responsabilità e di atti professionali. Quando invece si cerca una “professione di psicoterapeuta”, ci si scontra con un’assenza strutturale: non esiste una legge che istituisca una professione autonoma chiamata psicoterapeuta.

La normativa non crea una nuova professione. Stabilisce esclusivamente che Psicologi e medici possano esercitare attività psicoterapeutica dopo aver acquisito una formazione specifica. La distinzione non è formale, è sostanziale: la legge parla di attività, non di professione. Non introduce un nuovo soggetto ordinistico, ma una competenza esercitabile all’interno di professioni già esistenti.

È da qui che nasce il principale equivoco. Il termine “psicoterapeuta” viene spesso trattato come se indicasse un professionista autonomo, ma giuridicamente non è così. Non identifica una professione distinta, non è un titolo professionale autonomo, non è un titolo abilitante in sé, non ha un albo proprio né uno statuto ordinistico indipendente. È una qualificazione funzionale legata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non una professione separata.

Nella realtà normativa esistono soltanto due figure chiaramente definite: lo Psicologo che esercita anche attività psicoterapeutica e il medico che esercita anche attività psicoterapeutica. In entrambi i casi, la sanitarietà non deriva dalla parola “psicoterapeuta”. Deriva dalla professione di base. Si è professionisti sanitari perché si è Psicologi o medici, non perché una denominazione linguistica crei, da sola, un nuovo status giuridico.

Se si elimina la professione di base, il termine “psicoterapeuta” perde consistenza giuridica. Non sta in piedi da solo. Rimane un’etichetta descrittiva di un’attività, non l’identità di un professionista autonomo. È questo passaggio che troppo spesso viene rimosso dal dibattito pubblico, con l’effetto di produrre confusione sia nei cittadini sia all’interno della stessa comunità professionale.

Questa confusione non è neutra. Per anni la cura psicologica è stata fatta coincidere quasi esclusivamente con la psicoterapia, come se tutto ciò che non rientra sotto quella etichetta fosse qualcosa di minore, preliminare o incompleto. Da qui nasce una gerarchia immaginaria tra Psicologo e psicoterapeuta che la legge non prevede e non riconosce, ma che si è radicata come narrazione dominante. È questo assetto culturale che definisco psicoterapeuticocentrismo: un modello che pone la psicoterapia come unico paradigma legittimo della cura psicologica e, di fatto, oscura il resto del lavoro clinico dello Psicologo.

Eppure lo Psicologo, per mandato professionale, svolge già attività pienamente clinico-sanitarie e terapeutiche. Fa prevenzione, che in sanità significa intervenire sui fattori di rischio prima che la sofferenza si strutturi in compromissione stabile. Fa diagnosi psicologica, che è un atto clinico responsabile orientato alla comprensione del funzionamento e alla pianificazione dell’intervento. Svolge sostegno psicologico, che non è una conversazione informale, ma un intervento professionale che lavora su regolazione emotiva, adattamento, risorse, integrazione delle esperienze e tenuta del funzionamento.

Accanto a questo, esiste un’area storicamente rimossa dal discorso professionale italiano: l’abilitazione e la riabilitazione psicologica. Ovvero la cura delle disfunzioni e delle compromissioni del funzionamento mentale, psicofisico e relazionale, finalizzata al recupero del miglior livello possibile di funzionamento. Anche questa è cura. Anche questa è terapia psicologica. Non per scelta terminologica, ma per natura clinico-sanitaria dell’intervento.

Il piano fiscale lo riflette indirettamente: le prestazioni psicologiche, quando rese nell’ambito della tutela della salute, sono riconosciute come prestazioni sanitarie in specifiche condizioni, indipendentemente dall’etichetta psicoterapia. La sanitarietà, ancora una volta, non nasce dal nome dell’attività, ma dal perimetro professionale e dalla finalità di cura.

Dire che “la sanitarietà arriva con la psicoterapia” significa spostare la sanitarietà dalla professione alle parole. Ma la sanitarietà non è un effetto linguistico. È una qualifica giuridica della professione e delle attività che essa esercita. Per questo l’affermazione “lo psicoterapeuta è un professionista sanitario”, se non contestualizzata, è scivolosa: suggerisce l’esistenza di una professione autonoma che non esiste e attribuisce a un’etichetta ciò che in realtà deriva dalla professione di base.

La conclusione è semplice, ma va detta con chiarezza. La psicoterapia è una competenza specialistica. La professione sanitaria è lo Psicologo. Confondere questi due piani non migliora la tutela del cittadino, ma la indebolisce. Non rende più chiara la comunicazione sanitaria, ma la opacizza. E finisce per danneggiare l’identità professionale dello Psicologo, spingendolo a sentirsi “terapeutico” solo quando si appoggia a una denominazione, invece di riconoscere la piena natura terapeutica del proprio mandato.

Rimettere ordine non è una battaglia di etichette. È un’esigenza di chiarezza giuridica, di correttezza comunicativa e di responsabilità sanitaria. Perché anche da come nominiamo le cose passa la tutela della salute pubblica.

Post Views: 9

Navigazione articolo

Annotazione del titolo di specializzazione: è davvero necessaria?
Psicologo Clinico e Specialista in Psicologia Clinica: due realtà molto diverse

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico

Enrico Rizzo è Psicologo, Sessuologo Clinico a Palermo. Si occupa di psicologia della sessualità maschile e psicoandrologia, affiancando uomini e coppie nei temi legati a desiderio, erezione, eiaculazione, identità, autostima e relazione. Il lavoro è centrato sull’ascolto della domanda e su obiettivi clinici concreti: capire cosa sta succedendo, ridurre ansia e blocchi, e ritrovare sicurezza e libertà nella vita intima.

In ambito sessuologico, psico-oncologico e psico-traumatologico svolge terapia di sostegno, prevenzione e percorsi di abilitazione-riabilitazione, con l’obiettivo di favorire il recupero del funzionamento emotivo, relazionale e psicofisico. Integra inoltre competenze in psicosomatica, occupandosi delle interazioni mente-corpo quando stress, trauma o malattia si esprimono anche attraverso il corpo.

Svolge attività clinica in presenza a Palermo e online. È fondatore e presidente di MetaPsi Aps. Se senti che è arrivato il momento di smettere di rimandare e vuoi capire subito quale direzione prendere, scrivimi: spesso un primo confronto è già il passo decisivo per rimettere le cose in carreggiata.

Vedi tutti gli articoli di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico

Ti potrebbe piacere anche:

22 Gennaio 202622 Gennaio 2026

L’abilitazione alla psicoterapia in Italia non esiste

20 Gennaio 202621 Gennaio 2026

L’invenzione della professione inventata

20 Gennaio 202620 Gennaio 2026

Psicologo o “psicoterapeuta”: guida alla scelta

© 2026 dott. Enrico Rizzo.
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare "Impostazioni cookie" per fornire un consenso controllato.
ImpostazioniAccetta tutti
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA