In Italia c’è una frase che circola con una disarmante sicurezza: “lo psicoterapeuta è un professionista sanitario”. È una di quelle affermazioni che, ripetute abbastanza a lungo, finiscono per sembrare vere per consuetudine, più che per fondamento normativo. Eppure, se si torna alle fonti giuridiche, il quadro che emerge è molto più netto e molto meno ambiguo di quanto il linguaggio comune lasci intendere.
Il punto centrale è questo: in Italia, lo psicoterapeuta non è una professione sanitaria, perché non è configurato come una professione autonoma. Non lo è per una questione ideologica o interpretativa, ma per un dato giuridico elementare.
La Legge 56/1989 istituisce e definisce la professione sanitaria di Psicologo. La professione sanitaria del medico è regolata dall’intero corpus normativo della medicina. In entrambi i casi parliamo di professioni giuridicamente riconosciute, con un ordinamento, un albo, un titolo abilitante, un perimetro di responsabilità e di atti professionali. Quando invece si cerca una “professione di psicoterapeuta”, ci si scontra con un’assenza strutturale: non esiste una legge che istituisca una professione autonoma chiamata psicoterapeuta.
La normativa non crea una nuova professione. Stabilisce esclusivamente che Psicologi e medici possano esercitare attività psicoterapeutica dopo aver acquisito una formazione specifica. La distinzione non è formale, è sostanziale: la legge parla di attività, non di professione. Non introduce un nuovo soggetto ordinistico, ma una competenza esercitabile all’interno di professioni già esistenti.
È da qui che nasce il principale equivoco. Il termine “psicoterapeuta” viene spesso trattato come se indicasse un professionista autonomo, ma giuridicamente non è così. Non identifica una professione distinta, non è un titolo professionale autonomo, non è un titolo abilitante in sé, non ha un albo proprio né uno statuto ordinistico indipendente. È una qualificazione funzionale legata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non una professione separata.
Nella realtà normativa esistono soltanto due figure chiaramente definite: lo Psicologo che esercita anche attività psicoterapeutica e il medico che esercita anche attività psicoterapeutica. In entrambi i casi, la sanitarietà non deriva dalla parola “psicoterapeuta”. Deriva dalla professione di base. Si è professionisti sanitari perché si è Psicologi o medici, non perché una denominazione linguistica crei, da sola, un nuovo status giuridico.
Se si elimina la professione di base, il termine “psicoterapeuta” perde consistenza giuridica. Non sta in piedi da solo. Rimane un’etichetta descrittiva di un’attività, non l’identità di un professionista autonomo. È questo passaggio che troppo spesso viene rimosso dal dibattito pubblico, con l’effetto di produrre confusione sia nei cittadini sia all’interno della stessa comunità professionale.
Questa confusione non è neutra. Per anni la cura psicologica è stata fatta coincidere quasi esclusivamente con la psicoterapia, come se tutto ciò che non rientra sotto quella etichetta fosse qualcosa di minore, preliminare o incompleto. Da qui nasce una gerarchia immaginaria tra Psicologo e psicoterapeuta che la legge non prevede e non riconosce, ma che si è radicata come narrazione dominante. È questo assetto culturale che definisco psicoterapeuticocentrismo: un modello che pone la psicoterapia come unico paradigma legittimo della cura psicologica e, di fatto, oscura il resto del lavoro clinico dello Psicologo.
Eppure lo Psicologo, per mandato professionale, svolge già attività pienamente clinico-sanitarie e terapeutiche. Fa prevenzione, che in sanità significa intervenire sui fattori di rischio prima che la sofferenza si strutturi in compromissione stabile. Fa diagnosi psicologica, che è un atto clinico responsabile orientato alla comprensione del funzionamento e alla pianificazione dell’intervento. Svolge sostegno psicologico, che non è una conversazione informale, ma un intervento professionale che lavora su regolazione emotiva, adattamento, risorse, integrazione delle esperienze e tenuta del funzionamento.
Accanto a questo, esiste un’area storicamente rimossa dal discorso professionale italiano: l’abilitazione e la riabilitazione psicologica. Ovvero la cura delle disfunzioni e delle compromissioni del funzionamento mentale, psicofisico e relazionale, finalizzata al recupero del miglior livello possibile di funzionamento. Anche questa è cura. Anche questa è terapia psicologica. Non per scelta terminologica, ma per natura clinico-sanitaria dell’intervento.
Il piano fiscale lo riflette indirettamente: le prestazioni psicologiche, quando rese nell’ambito della tutela della salute, sono riconosciute come prestazioni sanitarie in specifiche condizioni, indipendentemente dall’etichetta psicoterapia. La sanitarietà, ancora una volta, non nasce dal nome dell’attività, ma dal perimetro professionale e dalla finalità di cura.
Dire che “la sanitarietà arriva con la psicoterapia” significa spostare la sanitarietà dalla professione alle parole. Ma la sanitarietà non è un effetto linguistico. È una qualifica giuridica della professione e delle attività che essa esercita. Per questo l’affermazione “lo psicoterapeuta è un professionista sanitario”, se non contestualizzata, è scivolosa: suggerisce l’esistenza di una professione autonoma che non esiste e attribuisce a un’etichetta ciò che in realtà deriva dalla professione di base.
La conclusione è semplice, ma va detta con chiarezza. La psicoterapia è una competenza specialistica. La professione sanitaria è lo Psicologo. Confondere questi due piani non migliora la tutela del cittadino, ma la indebolisce. Non rende più chiara la comunicazione sanitaria, ma la opacizza. E finisce per danneggiare l’identità professionale dello Psicologo, spingendolo a sentirsi “terapeutico” solo quando si appoggia a una denominazione, invece di riconoscere la piena natura terapeutica del proprio mandato.
Rimettere ordine non è una battaglia di etichette. È un’esigenza di chiarezza giuridica, di correttezza comunicativa e di responsabilità sanitaria. Perché anche da come nominiamo le cose passa la tutela della salute pubblica.



