Esiste un dato istituzionale preciso che merita attenzione. Alcuni Ordini regionali degli Psicologi hanno pubblicato un testo coincidente nel quale si afferma espressamente che l’attività dello Psicologo si svolge anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche e che lo Psicologo, ancorché non specializzato in psicoterapia, può svolgere in autonomia attività cliniche anche con utenti portatori di sintomatologia. Allo stato delle verifiche pubblicamente disponibili, questo testo risulta pubblicato con contenuto coincidente sui siti ufficiali dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e dell’Ordine degli Psicologi della Campania.
Questo dato va però descritto con precisione. Non risulta, allo stato delle fonti pubbliche consultabili, che si tratti di un documento del CNOP. Non risulta neppure corretto presentarlo come testo condiviso da tutti gli Ordini regionali italiani. Più correttamente, si tratta di un testo pubblicato da alcuni Ordini regionali, con riscontro diretto almeno per Veneto, Emilia-Romagna e Campania. Per la stessa ragione è più prudente parlare di pubblicazione istituzionale verificata, non di approvazione nazionale unitaria.
Il punto più rilevante del testo riguarda il rapporto tra attività dello Psicologo, contesto clinico e presenza di sintomatologie psicopatologiche. Nella formulazione pubblicata dagli Ordini si legge che l’attività dello Psicologo, specializzato o meno in psicoterapia, si svolge sia in contesto clinico che non clinico, anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche, e che lo Psicologo non specializzato in psicoterapia può svolgere in autonomia attività cliniche anche con utenti portatori di sintomatologia. È questo il nucleo più importante del comunicato, perché respinge in modo diretto la lettura secondo cui la presenza di sintomi psicopatologici renderebbe automaticamente preclusa l’attività clinica dello Psicologo non specializzato in psicoterapia.
Di seguito il testo, riportato come citazione integrale.
Corretta e trasparente informazione sulla figura professionale dello psicologo
In questi giorni sono pervenute agli Ordini segnalazioni relative a dichiarazioni e articoli di stampa riguardanti la figura professionale dello psicologo, che potrebbero creare disinformazione nella cittadinanza.Al fine di una corretta e trasparente informazione, è utile chiarire le competenze e le attività proprie della professione di psicologo e le caratteristiche dell’attività psicoterapeutica.
La professione di psicologo è regolamentata dalla legge 56/1989 e dalla legge 3/2018. La psicoterapia, che è un’attività compresa nelle professioni di psicologo o medico e non una professione autonoma, è regolamentata dall’articolo 3 della legge 56/1989.
Lo psicologo è un professionista sanitario (Legge 3/2018), le cui attività professionali comprendono la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione, la riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità (Legge 56/1989).
L’attività dello psicologo – specializzato o meno in psicoterapia – si svolge quindi sia in contesto clinico che non clinico, anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche, e prevede una propria autonomia professionale.
La psicoterapia è invece attività specialistica che può essere svolta da psicologi o da medici che abbiano frequentato un percorso specialistico post-lauream (art. 3 Legge 56/1989).
Non è ammissibile una lettura per cui lo psicologo sprovvisto di specializzazione in psicoterapia non possa svolgere attività clinica o sanitaria, o non potrebbe svolgerla in autonomia.
Lo psicologo, ancorché non specializzato in psicoterapia, per normativa e per prassi consolidata della comunità professionale può svolgere in autonomia attività cliniche, anche con utenti portatori di sintomatologia.
I limiti di tali attività sono definite dalla legge 56/1989 e dall’articolo 5 del Codice Deontologico, che prescrive di utilizzare solo strumenti teorici e pratici per cui ha adeguata competenza.
Il rilievo di questo testo sta nel fatto che non si limita a richiamare in astratto la disciplina normativa della professione. Affronta una questione concreta: la presenza di sintomatologie psicopatologiche non viene presentata come un confine oltre il quale l’attività dello Psicologo cesserebbe automaticamente di essere legittima o autonoma. Al contrario, il testo pubblicato da questi Ordini chiarisce che l’attività dello Psicologo si svolge anche in contesto clinico e anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche, fermo restando il limite generale della competenza professionale.
Sul piano normativo, questo chiarimento si inserisce in un quadro già definito. L’articolo 1 della Legge 56/1989 include tra le attività professionali dello Psicologo la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. L’articolo 3 della stessa legge disciplina invece l’attività psicoterapeutica, subordinandone l’esercizio a una specifica formazione professionale successiva alla laurea. L’articolo 5 del Codice Deontologico richiama poi il dovere di operare entro i limiti della propria competenza. I comunicati regionali si collocano esattamente dentro questo perimetro: non eliminano i limiti professionali, ma negano che l’assenza della specializzazione in psicoterapia comporti, di per sé, l’esclusione dall’attività clinica o sanitaria.
Il punto decisivo è questo: il limite dell’attività dello Psicologo non è una presunta impossibilità di operare in presenza di sintomi, né una preclusione automatica legata alla mancanza della specializzazione in psicoterapia. Il limite è quello fissato dalla legge e dalla competenza posseduta. È per questo che i comunicati regionali parlano di autonomia professionale e richiamano l’articolo 5 del Codice Deontologico. La questione centrale non è l’etichetta formale, ma il perimetro legale e professionale entro cui lo Psicologo opera.
Anche la frase secondo cui lo Psicologo può svolgere attività cliniche con utenti portatori di sintomatologia va letta con precisione. Non significa che ogni Psicologo possa svolgere qualunque intervento in qualunque situazione. Significa, più correttamente, che non è ammissibile una lettura che escluda in via generale lo Psicologo non specializzato in psicoterapia dall’attività clinica o sanitaria solo perché sono presenti sintomi o quadri psicopatologici. La differenza è decisiva. I comunicati regionali non propongono un’estensione illimitata delle competenze, ma respingono una restrizione generalizzata che non trovano fondata.
In conclusione, il dato certo è questo: Veneto, Emilia-Romagna e Campania hanno pubblicato un testo istituzionale coincidente che chiarisce due punti essenziali. Primo: l’attività dello Psicologo si svolge anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche. Secondo: non è ammissibile una lettura che escluda lo Psicologo non specializzato in psicoterapia dall’attività clinica o sanitaria in quanto tale. Non si tratta, allo stato delle verifiche pubbliche, di un documento del CNOP né di un testo condiviso da tutti gli Ordini regionali italiani. Si tratta però di una presa di posizione istituzionale territoriale chiara e significativa, purché venga riportata con precisione.
Sintesi in 3 righe
Alcuni Ordini regionali hanno pubblicato un testo che afferma espressamente che lo Psicologo può operare anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche. Le pubblicazioni oggi verificabili con certezza sono quelle di Veneto, Emilia-Romagna e Campania. Il dato va descritto come presa di posizione istituzionale territoriale, non come documento CNOP o testo condiviso da tutti gli Ordini italiani.



