Dire che solo lo “psicoterapeuta” possa lavorare con l’inconscio non trova base nella legge. La normativa italiana non riserva l’“inconscio” a una figura professionale. La Legge 56/1989 distingue invece tra la professione di Psicologo, definita dall’articolo 1, e l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, disciplinato dall’articolo 3. Il confine giuridico, quindi, non passa tra conscio e inconscio. Passa tra atti professionali e loro corretta qualificazione.
L’articolo 1 della Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3 stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione post laurea. Questo significa che la riserva legale riguarda la prestazione qualificata come psicoterapia, non il fatto di lavorare su processi non consapevoli. Nessuna norma afferma che l’inconscio appartenga solo allo “psicoterapeuta”.
Per comprendere bene la questione, occorre chiarire che cosa si intenda per inconscio. In psicologia il termine non ha un solo significato. In senso generale indica processi mentali che avvengono senza consapevolezza esplicita o largamente fuori dal controllo cosciente. Già questa definizione mostra che una parte rilevante della vita mentale umana non è immediatamente accessibile alla coscienza e che, proprio per questo, rientra da tempo nello studio psicologico.
In una prospettiva cognitiva, l’inconscio riguarda soprattutto processi automatici, impliciti e non ordinariamente riportabili. Qui rientrano schemi impliciti, bias, memoria implicita, memoria procedurale, apprendimenti automatici, automatismi attentivi e molte modalità di elaborazione che orientano il comportamento senza essere sempre verbalizzabili. In questa cornice, lavorare con l’inconscio significa spesso lavorare con ciò che la persona sente, pensa o fa senza riuscire ancora a descriverlo fino in fondo.
In una prospettiva psicodinamica, invece, l’inconscio richiama contenuti rimossi, conflitti, difese, paure, desideri, fantasie, rappresentazioni relazionali e significati simbolici che continuano ad agire fuori dalla consapevolezza immediata. Anche in questo caso, però, si tratta di un costrutto psicologico e clinico, non di una categoria giuridica riservata. Il fatto che alcuni orientamenti attribuiscano all’inconscio un ruolo centrale non trasforma l’inconscio in una proprietà legale di chi esercita attività psicoterapeutica.
Esistono poi espressioni come inconscio inferiore, medio e superiore. Queste formule non appartengono al lessico normativo e non rappresentano una classificazione universale di tutta la psicologia. Sono usate soprattutto nella psicosintesi. In quel modello, l’inconscio inferiore viene associato a impulsi, paure, complessi e materiale più grezzo o doloroso; l’inconscio medio a contenuti più vicini alla soglia della consapevolezza; l’inconscio superiore, o superconscio, a intuizione, creatività, altruismo, valori e potenzialità evolutive. Sono dunque categorie teoriche specifiche, non confini legali.
Chiarito questo, si può dire con precisione che lo Psicologo può lavorare con l’inconscio. Può farlo perché il suo ambito professionale riguarda il funzionamento psicologico della persona, e il funzionamento psicologico comprende inevitabilmente anche processi impliciti, automatici, emotivi, difensivi, simbolici e relazionali che non sono pienamente presenti alla coscienza. Se lo Psicologo può prevenire, diagnosticare, sostenere, abilitare e riabilitare in ambito psicologico, allora può anche intervenire su ciò che, pur non essendo pienamente consapevole, contribuisce al disagio, ai sintomi, alle difficoltà relazionali e alla compromissione del funzionamento. Questa è un’inferenza coerente con il testo dell’articolo 1 della legge.
Si può dire anche che lo Psicologo può lavorare sull’inconscio, purché la formula sia intesa correttamente. Lavorare sull’inconscio significa intervenire professionalmente su processi non consapevoli che influenzano emozioni, pensieri, scelte, sintomi e relazioni. Può voler dire aiutare la persona a riconoscere uno schema implicito, a modificare un automatismo disfunzionale, a comprendere una difesa ricorrente, a elaborare una ripetizione relazionale o a dare forma e significato a vissuti che prima restavano solo agiti o subiti. Nulla di tutto questo, di per sé, è riservato allo “psicoterapeuta”. Conta che l’intervento rientri negli atti tipici dell’articolo 1 e sia svolto con adeguata competenza.
Anche la deontologia conferma questa lettura. L’articolo 3 del Codice Deontologico afferma che la psicologa e lo psicologo hanno il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano e di utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. Aggiunge che operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Se questa è la funzione professionale dello Psicologo, allora il lavoro può riguardare anche ciò che, inizialmente, non è ancora consapevole.
Lo stesso articolo 3, però, pone anche un limite etico preciso: lo Psicologo deve evitare l’uso inappropriato della propria influenza e non deve utilizzare indebitamente la fiducia o eventuali situazioni di dipendenza. Questo significa che può usare conoscenze, modelli e strumenti che tengono conto dei processi inconsci, ma non può mai usare l’inconscio come pretesto per esercitare un potere opaco, suggestivo o manipolatorio sulla persona. L’inconscio può essere un’area di comprensione e di intervento professionale, non uno spazio di abuso dell’influenza.
A questo si aggiungono altri cardini deontologici. L’articolo 5 richiede preparazione e aggiornamento adeguati, uso di strumenti per i quali esista specifica competenza e impiego di metodologie di cui si sappiano indicare fonti e riferimenti scientifici. L’articolo 8 richiede che il titolo professionale sia usato solo per attività pertinenti e richiama il contrasto all’esercizio abusivo della professione definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 56/1989. L’articolo 24 ribadisce la centralità del consenso libero e informato. Questo rende il lavoro sui processi inconsci possibile, ma solo dentro una cornice di competenza, correttezza, chiarezza e consenso informato reale.
La formula “lo Psicologo può curare l’inconscio” può essere compresa in linguaggio divulgativo, ma in termini tecnici è meglio dire che lo Psicologo può curare la persona lavorando anche sui processi inconsci o non consapevoli che contribuiscono alla sofferenza, ai sintomi e alla compromissione del funzionamento. L’inconscio non è un organo separato. È una dimensione del funzionamento mentale. La formulazione più solida, quindi, è questa: lo Psicologo cura la persona intervenendo anche su ciò che, nei processi inconsci, alimenta il problema psicologico.
Il limite giuridico vero non sta dunque nell’inconscio. Sta nella qualificazione dell’atto professionale. Se la prestazione viene presentata come attività psicoterapeutica, allora entra in gioco l’articolo 3 della Legge 56/1989 e serve la specifica formazione prevista dalla norma. Se invece lo Psicologo interviene entro il perimetro dell’articolo 1, con metodi fondati, competenza adeguata, consenso informato e rispetto del Codice Deontologico, il fatto che lavori su processi inconsci non crea, di per sé, alcuna violazione. Restano naturalmente esclusi gli atti di competenza esclusiva medica e resta vietato l’uso ingannevole del titolo professionale.
La conclusione è netta. Lo Psicologo può lavorare con l’inconscio e sull’inconscio anche se non è “psicoterapeuta”, perché l’inconscio non è una categoria giuridica riservata ma un costrutto psicologico usato da modelli diversi. La legge non attribuisce l’inconscio in esclusiva a nessuno. Distingue invece tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica. Il Codice Deontologico, a sua volta, consente allo Psicologo di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere benessere, comprensione di sé e maggiore consapevolezza, ma gli impone di farlo con competenza, senza abuso di influenza, senza improprietà nell’uso del titolo e con consenso informato pieno. Per questo la formula più precisa è questa: lo Psicologo può lavorare con l’inconscio, può lavorare sull’inconscio, può usare modelli e strumenti che tengono conto dei processi inconsci e può curare la persona intervenendo anche su ciò che, nei processi inconsci, contribuisce a sofferenza, sintomi e disfunzioni.
Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)
Fonti
Psychosynthesis: A Foundational Bridge Between Psychology and Spirituality – PMC
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani – testo vigente (CNOP)
APA Dictionary of Psychology – Unconscious process
APA Dictionary of Psychology – Unconscious cognition
APA Dictionary of Psychology – Implicit memory
APA Dictionary of Psychology – Procedural memory
APA Dictionary of Psychology – Psychoanalysis



