Dire che lo Psicologo è un terapeuta completo non significa dire che possa fare tutto, che non abbia limiti o che non debba continuare a formarsi. Significa una cosa più precisa: la sua professione è già definita dalla legge in modo pieno, autonomo e sanitario. La L. 56/1989 include infatti, dentro la professione di psicologo, prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico; inoltre, la professione di psicologo è oggi espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie.
In questo senso, lo Psicologo è completo perché non è una figura “in attesa” di diventare altro per poter curare. Non è un professionista a metà. È già un professionista sanitario con un proprio perimetro di competenze, una propria responsabilità clinica e una propria funzione di cura. Questa è la completezza di cui si parla: non onnipotenza tecnica, ma pienezza giuridica e professionale.
Perché non ha bisogno della psicoterapia per svolgere le sue funzioni fondamentali
Il punto centrale è questo: per fare diagnosi, prevenzione, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico non è necessario aver svolto una formazione in psicoterapia, perché queste funzioni appartengono già alla definizione normativa della professione di psicologo. Sono collocate nell’art. 1 della L. 56/1989, cioè nel nucleo stesso della professione.
Da qui deriva una conseguenza molto importante. Se la legge già riconosce allo Psicologo queste funzioni, allora non si può sostenere che egli diventi completo solo dopo una scuola di psicoterapia. La sua professione è già completa nelle funzioni fondamentali che la legge le attribuisce. La formazione ulteriore può aggiungere qualcosa, ma non può essere presentata come ciò che rende finalmente intera una professione che intera lo è già sul piano normativo.
Aggiungere la psicoterapia non significa completare
L’art. 3 della L. 56/1989 dice che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale. Questo conferma che la psicoterapia è disciplinata come attività ulteriore e specifica. Non conferma affatto che, prima di quella formazione, lo Psicologo sarebbe privo di funzione terapeutica o incapace di cura. Conferma soltanto che esiste una formazione specialistica aggiuntiva per un particolare tipo di esercizio professionale.
Per questo è corretto dire che aggiungere la psicoterapia non significa completare uno Psicologo incompleto. Significa, eventualmente, specializzare ulteriormente un professionista che è già tale, che è già sanitario e che è già legittimato a svolgere attività cliniche proprie, tra cui diagnosi, sostegno, prevenzione e abilitazione-riabilitazione. In altre parole: la psicoterapia può aggiungere una specializzazione; non crea da zero la dignità terapeutica dello Psicologo.
Lo Psicologo è un terapeuta sanitario a tutto tondo
Se questa espressione viene usata bene, senza forzature, è una formula difendibile. Lo Psicologo può essere definito un terapeuta sanitario a tutto tondo non perché faccia qualunque cosa, ma perché la sua professione è già sanitaria e già orientata alla cura nel proprio ambito. Fa prevenzione, formula diagnosi psicologiche, offre sostegno, lavora sul recupero del funzionamento, interviene sulle compromissioni emotive, cognitive, comportamentali e relazionali. Tutto questo rientra già nella struttura della professione.
Anche il Codice Deontologico vigente conferma che lo psicologo opera dentro una cornice terapeutica. L’art. 27 parla espressamente di “rapporto terapeutico” e di “cura”, riferendosi allo psicologo. Questo dato è rilevante perché mostra che la dimensione terapeutica non compare soltanto quando compare la psicoterapia, ma è già riconosciuta nel lavoro clinico dello psicologo.
Quindi, quando si dice che lo Psicologo è un terapeuta sanitario a tutto tondo, il senso corretto è questo: è già un professionista della cura psicologica nella sua interezza strutturale, cioè nelle funzioni che la legge gli attribuisce, senza che sia necessario aggiungere la psicoterapia per rendere “vero” o “completo” ciò che la professione è già.
La completezza non esclude i limiti
Naturalmente, completo non vuol dire illimitato. Ogni professionista serio lavora entro i limiti della propria competenza, della propria esperienza e del caso concreto. Lo stesso Codice Deontologico richiede allo psicologo di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare solo strumenti per i quali abbia adeguata preparazione e, quando necessario, di proporre la consulenza o l’invio ad altri professionisti o colleghi.
Ma proprio questo conferma il punto, non lo indebolisce. Riconoscere i limiti non significa essere una figura incompleta. Significa essere un professionista responsabile. La completezza dello Psicologo, quindi, non è la pretesa di sapere tutto, ma il fatto di appartenere a una professione che possiede già funzioni autonome, proprie e terapeuticamente rilevanti.
Competenza generale e competenze specifiche
Un’altra distinzione importante riguarda la competenza. Approfondire una modalità di intervento rende più competenti in quell’area specifica. Questo è vero. Ma non significa automaticamente essere più competenti in generale. La qualità clinica dipende anche da capacità diagnostica, ragionamento clinico, lettura del caso, qualità della relazione, aggiornamento, etica professionale e uso appropriato degli strumenti. Il Codice Deontologico insiste proprio su preparazione adeguata, autonomia professionale, corretto uso di metodi e tecniche e responsabilità nella loro applicazione.
Per questo la psicoterapia può essere un approfondimento importante, ma non può essere usata come criterio unico per decidere chi sia davvero terapeuta e chi no. Lo Psicologo è già terapeuta nella misura in cui esercita, con competenza e responsabilità, quelle funzioni di cura che la legge gli riconosce direttamente.
Il vero nodo è culturale
Molto spesso il problema non è giuridico ma culturale. Quando passa l’idea che senza psicoterapia lo Psicologo non sia davvero un terapeuta, si produce un effetto svalutante sulla professione. Il rischio è che il professionista viva come “insufficienti” funzioni che la legge gli attribuisce invece in modo pieno: diagnosi, prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione. Da qui possono nascere esitazione, linguaggio difensivo, deleghe non necessarie e restrizione del proprio campo di azione. Questa è una conseguenza culturale, non un obbligo imposto dalla legge.
Conclusione
Lo Psicologo è un terapeuta completo anche se non psicoterapeuta perché, per svolgere diagnosi, prevenzione, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico, non ha bisogno della psicoterapia. Queste funzioni fanno già parte della definizione normativa della professione. La psicoterapia è una formazione specialistica ulteriore, prevista separatamente dalla legge. Aggiungerla non significa completare uno Psicologo incompleto. Significa specializzare ulteriormente un professionista che è già sanitario, già clinico e già terapeuta nella propria area di competenza.
La formula più corretta, allora, è questa: lo Psicologo è un terapeuta sanitario a tutto tondo perché la sua identità professionale è già piena, autonoma e orientata alla cura. La psicoterapia può ampliare, approfondire, specializzare. Non è ciò che rende finalmente intero lo Psicologo.
Sintesi
Lo Psicologo è completo perché la legge gli riconosce già diagnosi, prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Non serve la psicoterapia per rendere terapeutiche queste funzioni.
La psicoterapia può aggiungere una specializzazione, ma non completa una professione che completa lo è già.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1.
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3, comma 1.
Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 9, comma 4, che inserisce l’art. 01 nella L. 56/1989.
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP, art. 27 e articoli sui limiti di competenza, autonomia professionale e invio.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps



