Lo Psicologo cura. Non è una provocazione, né una forzatura linguistica. È una conclusione coerente con la scienza, con la legge e con la deontologia professionale.
La salute psicologica non riguarda soltanto l’assenza di sintomi. Riguarda il modo in cui una persona funziona, vive, sente, pensa, sceglie, si relaziona, affronta le difficoltà e partecipa alla propria vita.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute mentale come una condizione di benessere mentale che consente alla persona di affrontare le difficoltà della vita, riconoscere le proprie capacità, apprendere, lavorare e contribuire alla comunità. La prospettiva dell’ICF, sempre dell’OMS, permette inoltre di leggere salute e disabilità attraverso il funzionamento della persona nei suoi contesti di vita, includendo attività, partecipazione e fattori ambientali.
Questo punto è decisivo. Quando lo Psicologo lavora sulla prevenzione del disagio, sulla diagnosi psicologica, sul sostegno, sull’abilitazione-riabilitazione, sulla regolazione emotiva, sulle risorse personali, sulle relazioni, sui comportamenti e sul funzionamento psicologico, opera dentro un campo di cura.
La cura psicologica, quindi, non coincide con la sola psicoterapia. La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge. Ma non esaurisce il trattamento psicologico.
Cosa dice la Legge 56/1989
La Legge 56/1989, all’articolo 1, definisce la professione di Psicologo. La professione comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende anche sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Questa non è una lista di funzioni secondarie. È il nucleo della professione psicologica.
Prevenire, diagnosticare, sostenere, abilitare e riabilitare significa intervenire sul funzionamento psicologico della persona e dei sistemi in cui vive. Quando questi interventi sono orientati alla tutela, al mantenimento, al recupero o al miglioramento della salute psicologica, psicofisica e relazionale, hanno piena rilevanza terapeutica.
Per questo non è corretto separare artificialmente gli atti tipici dello Psicologo dal trattamento psicologico. Il trattamento psicologico comprende gli atti tipici dello Psicologo. Non è una categoria diversa, esterna o successiva.
L’articolo 3 della stessa legge disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La norma non crea una professione autonoma separata dallo Psicologo o dal medico. Stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.
La psicoterapia, dunque, non istituisce una professione autonoma superiore o separata dalla Psicologia. È una specifica attività di cura psicologica regolata da requisiti formativi ulteriori. Lo “psicoterapeuta” non sostituisce lo Psicologo: indica, in termini descrittivi, lo Psicologo o il medico che possiede la specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Lo Psicologo è una professione sanitaria
A questo quadro si aggiunge un dato normativo ulteriore. La Legge 3/2018 ha ricompreso la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie. Questo passaggio non modifica gli atti tipici dello Psicologo, che restano quelli definiti dalla Legge 56/1989, ma conferma la collocazione della professione psicologica nel campo della salute.
Anche per questo è improprio presentare lo Psicologo come una figura soltanto preliminare, accessoria o genericamente “di supporto”. Lo Psicologo è un professionista sanitario che opera con strumenti conoscitivi e di intervento propri della Psicologia. Quando tali strumenti sono utilizzati per finalità di prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione, tutela o recupero della salute psicologica, l’intervento appartiene pienamente al campo della cura psicologica.
Cosa dice il Codice Deontologico
Anche il Codice Deontologico vigente conferma il ruolo pienamente professionale e responsabile dello Psicologo.
L’articolo 3 afferma che lo Psicologo utilizza le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. Aggiunge che, in ogni ambito professionale, opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in modo consapevole, congruo ed efficace. Lo stesso articolo richiama la responsabilità sociale dello Psicologo e la responsabilità per i propri atti professionali e per le loro prevedibili conseguenze.
L’articolo 5 impone allo Psicologo preparazione, aggiornamento, riconoscimento dei limiti della propria competenza e uso di strumenti teorico-pratici per i quali abbia acquisito adeguata competenza. Richiede inoltre metodologie di cui il professionista sia in grado di indicare fonti e riferimenti scientifici.
L’articolo 22 è particolarmente importante, perché stabilisce che lo Psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente e, nelle attività sanitarie, si attiene alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’articolo 24 disciplina il consenso informato sanitario nei confronti delle persone adulte capaci. Richiede che il trattamento sanitario non sia iniziato o proseguito senza consenso libero e informato, salvo i casi previsti dalla legge, e che la persona sia informata in modo comprensibile, completo e aggiornato su finalità, modalità, eventuale diagnosi e prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
L’articolo 27 parla dell’interruzione del rapporto professionale quando la paziente o il paziente non trae alcun beneficio dall’intervento psicologico e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento. Se necessario, lo Psicologo fornisce informazioni utili a ricercare altri e più adatti interventi.
Questo passaggio va letto con precisione. Il Codice Deontologico non dice che ogni attività dello Psicologo sia automaticamente cura. Dice però una cosa molto rilevante: nel descrivere la responsabilità professionale dello Psicologo, contempla attività sanitarie, consenso informato sanitario, trattamento sanitario, paziente, intervento psicologico, beneficio, competenza, fonti scientifiche, limiti professionali e corretta informazione.
Anche l’articolo 37 rafforza questa cornice: lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e, quando l’interesse della persona richiede altre competenze specifiche, propone l’invio ad altro collega o altro professionista.
Il dato fiscale conferma il perimetro sanitario
Anche il quadro fiscale conferma che le prestazioni dello Psicologo possono appartenere pienamente al campo sanitario e terapeutico.
L’articolo 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972 riguarda le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. Il D.M. 17 maggio 2002 include espressamente gli esercenti la professione di Psicologo tra i soggetti le cui prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona possono beneficiare dell’esenzione IVA.
Questo dato non va forzato. Non significa che ogni attività svolta da uno Psicologo sia automaticamente sanitaria o terapeutica. Una consulenza aziendale, un’attività formativa, un intervento organizzativo o una prestazione non rivolta alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione della persona possono avere natura diversa.
Significa però una cosa precisa: quando la prestazione psicologica è rivolta alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione, alla tutela o al recupero della salute psicologica della persona, il sistema normativo e fiscale la colloca nel perimetro sanitario.
Non è la qualifica di “psicoterapeuta” a rendere sanitaria una prestazione psicologica. Conta la natura della prestazione, la finalità, il destinatario, il contesto, il consenso informato, la competenza professionale e la corretta indicazione dell’attività svolta.
Cura psicologica e psicoterapia non sono sinonimi
La psicoterapia è cura psicologica, ma la cura psicologica non è solo psicoterapia.
Questa distinzione è necessaria perché una parte della cultura professionale italiana ha finito per trattare la psicoterapia come se fosse l’unico luogo della cura. In questa rappresentazione, lo Psicologo ascolterebbe, orienterebbe, sosterrebbe, preparerebbe, ma la vera terapia inizierebbe soltanto dopo la specializzazione in psicoterapia.
Questa lettura non regge.
Non regge sul piano scientifico, perché la salute mentale riguarda il funzionamento della persona e i suoi contesti di vita.
Non regge sul piano giuridico, perché la Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Non regge sul piano deontologico, perché il Codice parla dello Psicologo come professionista responsabile dei propri atti, del benessere psicologico, delle attività sanitarie, del consenso informato sanitario, del trattamento sanitario, dell’intervento psicologico e del beneficio per il paziente.
Non regge sul piano fiscale, perché le prestazioni psicologiche con finalità di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona possono essere riconosciute come prestazioni sanitarie.
Per questo è corretto dire che lo Psicologo cura.
Non perché ogni colloquio psicologico sia psicoterapia. Non perché le differenze formative non contino. Non perché la competenza individuale sia irrilevante. E non perché basti iscriversi all’Albo per fare qualunque cosa in qualunque modo.
Lo Psicologo cura quando opera, con competenza, responsabilità, metodo, consenso informato e adeguata preparazione, sugli ambiti propri della professione psicologica: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione.
La psicoterapia è una forma specifica di cura psicologica. Ma la cura psicologica è più ampia della psicoterapia.
Mini-glossario
Trattamento psicologico: insieme degli interventi professionali dello Psicologo fondati sugli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione.
Cura psicologica: intervento professionale rivolto alla tutela, al mantenimento, al recupero o al miglioramento della salute psicologica, psicofisica, relazionale e del funzionamento della persona, quando finalità, contesto e contenuto della prestazione hanno natura sanitaria o clinica.
Psicoterapia: specifica attività di cura psicologica disciplinata dall’articolo 3 della Legge 56/1989, esercitabile da psicologi o medici in possesso della specifica formazione professionale richiesta dalla legge.
“Psicoterapeuta”: formula descrittiva comunemente usata per indicare lo Psicologo o il medico che possiede la specifica formazione professionale richiesta dall’articolo 3 della Legge 56/1989 per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non indica una professione autonoma separata.
Fonti
Legge 56/1989, artt. 1 e 3, Normattiva
Legge 3/2018, art. 9, Normattiva
Codice Deontologico vigente delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, CNOP
Codice Deontologico vigente delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, PDF CNOP
D.M. 17 maggio 2002, prestazioni sanitarie esenti IVA, Gazzetta Ufficiale
OMS, International Classification of Functioning, Disability and Health



