Dire che i disturbi di personalità sarebbero, in quanto tali, un’area automaticamente riservata alla sola psicoterapia non è una lettura fedele della legge. La L. 56/1989 non costruisce un elenco di diagnosi “curabili dallo Psicologo” e un diverso elenco di diagnosi “curabili solo da chi ha la formazione prevista per la specifica attività psicoterapeutica”. La distinzione normativa è diversa: da una parte ci sono gli atti tipici della professione di Psicologo; dall’altra c’è la specifica attività psicoterapeutica disciplinata dall’art. 3. L’art. 1, infatti, include nella professione di Psicologo prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
Questo significa che il discrimine legale non è il nome del disturbo, ma la natura dell’intervento svolto. Un disturbo di personalità non diventa automaticamente materia riservata solo perché è complesso, profondo o stabile nel tempo. Anche in questi casi, la presa in carico passa attraverso attività che rientrano pienamente nel profilo professionale dello Psicologo: valutazione, inquadramento diagnostico, lettura del funzionamento, sostegno, prevenzione del peggioramento, lavoro sugli assetti relazionali e interventi di abilitazione-riabilitazione psicologica.
Nei disturbi di personalità, peraltro, la parte iniziale e centrale del lavoro clinico coincide molto spesso proprio con questi atti tipici. NICE sottolinea che i disturbi di personalità sono complessi da diagnosticare, che le comorbilità sono frequenti e che è essenziale una valutazione clinica strutturata con strumenti riconosciuti e validati. Questo dato è importante perché mostra, sul piano clinico, quanto siano decisive funzioni come assessment, diagnosi differenziale, monitoraggio e pianificazione della cura: tutte attività che non stanno ai margini del lavoro dello Psicologo, ma ne rappresentano una parte essenziale.
Anche il sostegno psicologico, in questi quadri, non è qualcosa di secondario. Nei disturbi di personalità significa spesso contenere la crisi, migliorare l’alleanza terapeutica, favorire continuità, aumentare la capacità riflessiva, ridurre la disorganizzazione relazionale e sostenere l’adesione al percorso. Allo stesso modo, la prevenzione non è un’aggiunta decorativa: serve a intercettare fattori di aggravamento, ricadute, comportamenti autolesivi, rotture del trattamento e scompensi nelle aree di vita principali. La cura, quindi, non coincide solo con una parola o con un’etichetta, ma con un insieme di interventi psicologici concreti e coordinati.
Lo stesso vale per l’abilitazione-riabilitazione. Dire che riabilitare non significhi modificare il funzionamento è una tesi debole, sia sul piano logico sia sul piano sanitario. L’OMS definisce la riabilitazione come un insieme di interventi diretti a ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità, e chiarisce che essa serve a sostenere indipendenza, partecipazione e ruoli di vita significativi. In ambito psicologico, questo vuol dire lavorare proprio su quei pattern emotivi, cognitivi, relazionali e comportamentali che mantengono il disturbo e compromettono il funzionamento personale e sociale.
Per questo motivo, sostenere che ogni intervento capace di incidere su umore, carattere, personalità o funzionamento debba essere automaticamente qualificato come psicoterapia è una forzatura. Se così fosse, diagnosi psicologica, sostegno strutturato, lavoro riabilitativo e prevenzione delle ricadute finirebbero per essere svuotati di significato autonomo, nonostante siano espressamente previsti dalla legge come atti tipici dello Psicologo. La legge, invece, non riserva per diagnosi. Riserva una specifica attività, non qualsiasi intervento psicologico clinicamente rilevante.
Questo non autorizza, però, una lettura opposta e semplicistica. Non significa che qualunque Psicologo possa sempre gestire da solo qualunque disturbo di personalità. Il punto decisivo, sul piano deontologico, è la competenza concreta. Il Codice Deontologico vigente impone infatti di mantenere preparazione adeguata nei settori in cui si opera, di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare solo strumenti per i quali si abbia adeguata competenza e di proporre invio o collaborazione quando il caso richieda altre competenze specifiche. Qui sta il vero limite professionale: non nel nome della diagnosi, ma nella qualità reale della preparazione e nella capacità di leggere correttamente il caso.
Ne consegue che la formula più corretta è questa: lo Psicologo cura i disturbi di personalità attraverso i propri atti tipici, nei limiti della propria competenza effettiva e del caso concreto. Quando necessario, il percorso può includere anche la specifica attività psicoterapeutica o l’integrazione con altri servizi e professionisti. NICE, del resto, raccomanda anche l’invio a servizi appropriati quando sono presenti comorbilità gravi o quadri che richiedono un livello di assistenza più specialistico. Questo conferma che la complessità del caso incide sull’organizzazione della cura, ma non trasforma automaticamente ogni intervento psicologico in psicoterapia riservata.
Il punto culturale, oltre che giuridico, è molto chiaro. Continuare a ripetere che i disturbi di personalità sarebbero “naturalmente” fuori dall’area di cura dello Psicologo significa ridurre la professione psicologica, svuotare i suoi atti tipici e trasformare la psicoterapia nell’unico linguaggio possibile della cura. Ma la legge non dice questo. E non lo dice neppure la logica clinica, che nei disturbi di personalità richiede valutazione rigorosa, sostegno competente, prevenzione, lavoro sul funzionamento e interventi riabilitativi, cioè proprio quel nucleo operativo che appartiene in modo diretto alla professione di Psicologo.
Sintesi
Lo Psicologo non è escluso dalla cura dei disturbi di personalità per il solo nome della diagnosi.
La legge distingue tra atti tipici e specifica attività psicoterapeutica, non tra disturbi “permessi” e disturbi “vietati”.
Il vero criterio è la competenza concreta del professionista e la natura dell’intervento svolto.



