Dire che lo Psicologo cura e fa terapia non è uno slogan, né una rivendicazione identitaria. È una sintesi corretta del suo mandato professionale, così come emerge dal quadro normativo, deontologico e sanitario.
Lo Psicologo, per definizione professionale, interviene con attività di prevenzione. Prevenire significa ridurre il rischio che sofferenze, disadattamenti, disfunzioni, disturbi o crisi psicologiche, psicofisiche e relazionali si sviluppino o si consolidino. La prevenzione, in sanità, è già cura, perché tutela la salute prima che la compromissione diventi stabile.
Lo Psicologo diagnostica, cioè identifica e misura caratteristiche e processi della psiche e del funzionamento psicologico, inclusa l’eventuale presenza di disturbi e la loro evoluzione nel tempo. Questa funzione non è un’etichetta, ma un atto clinico responsabile: serve a comprendere, orientare l’intervento e monitorare gli esiti.
Lo Psicologo svolge attività di sostegno, cioè sostiene e aiuta persone che attraversano difficoltà psicologiche, psicofisiche e relazionali. Il sostegno non è una formula generica: è un intervento clinico finalizzato a ridurre la sofferenza, aumentare risorse e funzionamento, migliorare adattamento e qualità della vita.
Accanto a prevenzione, diagnosi e sostegno, lo Psicologo svolge attività terapeutiche di abilitazione e riabilitazione. Abilitare e riabilitare significa lavorare su funzioni psicologiche e abilità della persona per mantenerle, svilupparle, recuperarle o ripristinarle, con l’obiettivo di promuovere salute e benessere nel senso pieno del termine.
Questa finalità terapeutica è esplicitata anche nel Codice Deontologico, testo vigente (CNOP). L’articolo 3 afferma che lo Psicologo mira a migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. È un obiettivo tipicamente terapeutico, perché riguarda cambiamento, consapevolezza, regolazione e funzionamento.
Inoltre, il Codice parla in modo esplicito di rapporto terapeutico e di cura. L’articolo 27 stabilisce che lo Psicologo valuta l’andamento del percorso e può proporre l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa; e, se richiesto, fornisce le informazioni necessarie a ricercare interventi più adatti. Qui la parola cura non è una metafora: è un termine tecnico, usato dal testo deontologico vigente.
Sul piano degli strumenti, l’articolo 21 precisa che lo Psicologo utilizza tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. E l’articolo 6 ribadisce che lo Psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, ed è responsabile della loro applicazione e dell’uso, dei risultati e delle interpretazioni che ne ricava.
Questo quadro deontologico si colloca dentro un perimetro sanitario chiaro. La tutela della salute, nel nostro ordinamento, include la dimensione fisica e psichica (L. 833/1978, art. 1). In questa cornice, la professione di Psicologo è compresa tra le professioni sanitarie (L. 3/2018). Ne discende un punto semplice: l’intervento psicologico, quando è orientato a salute e funzionamento della persona, è intervento sanitario e terapeutico.
Anche sul piano fiscale-amministrativo, le prestazioni dello Psicologo vengono riconosciute come prestazioni sanitarie detraibili quando hanno finalità terapeutiche (circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011). È un ulteriore indicatore istituzionale del fatto che lo Stato, nella prassi applicativa, colloca le prestazioni psicologiche nel perimetro della tutela della salute.
Per questo, affermare che lo Psicologo cura e fa terapia non è conflitto con altri percorsi formativi, né svalutazione della specializzazione. È, più semplicemente, la presa d’atto di ciò che il diritto, la deontologia e la sanità pubblica già descrivono: lo Psicologo è un professionista della salute che interviene per prevenire, diagnosticare, sostenere, abilitare e riabilitare, dentro una relazione terapeutica finalizzata alla cura.

