C’è una confusione di fondo che continua a restringere il ruolo clinico dello Psicologo: l’idea che la cura psicologica cominci davvero solo dove inizia l’attività psicoterapeutica. Una lettura del genere non descrive bene né la legge né il Codice Deontologico vigente. La professione di Psicologo, infatti, è già definita dal legislatore come una professione che comprende prevenzione, diagnosi, sostegno e attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. Inoltre, oggi la professione di psicologo è espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie.
Da questo dato discende un primo punto essenziale: non è necessario essere “psicoterapeuta” per curare in ambito psicologico. Lo Psicologo cura già quando interviene, con competenza, su sofferenze, sintomi, disfunzioni, difficoltà di adattamento, compromissioni del funzionamento emotivo, cognitivo, comportamentale e relazionale della persona. Cura quando fa prevenzione. Cura quando formula una diagnosi psicologica utile a comprendere il problema e a orientare correttamente l’intervento. Cura quando sostiene, contiene, accompagna e stabilizza. Cura quando abilita o riabilita funzioni compromesse. Tutto questo rientra già, per legge, nell’area propria della professione di Psicologo.
La Legge 56/1989 distingue poi con chiarezza la professione di Psicologo dall’esercizio dell’attività psicoterapeutica. L’articolo 1 definisce il perimetro della professione psicologica. L’articolo 3 stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. Questo significa che la legge disciplina la psicoterapia come attività specifica, ma non dice affatto che la cura psicologica appartenga solo a quell’ambito. Al contrario, riconosce che lo Psicologo possiede già, in quanto Psicologo, un proprio spazio di intervento clinico e terapeutico.
Questo è il nodo più importante dell’articolo: la psicoterapia non esaurisce tutta la cura psicologica. È una specifica attività regolata dalla legge, ma la cura psicologica è più ampia. Ridurla alla sola attività psicoterapeutica significa svalutare atti professionali che il legislatore attribuisce in modo espresso allo Psicologo e che, nella pratica clinica, hanno un valore diretto nella tutela della salute psicologica. Prevenire un aggravamento, comprendere correttamente un problema, sostenere una persona in sofferenza, recuperare funzioni compromesse o favorire un miglior adattamento non sono attività marginali. Sono già, a tutti gli effetti, atti di cura.
Anche il Codice Deontologico vigente conferma questa impostazione. L’articolo 27 parla espressamente di rapporto terapeutico e di cura riferendosi allo Psicologo. L’articolo 28 distingue in modo chiaro gli interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia. Queste parole contano. Significano che, sul piano deontologico, il lavoro dello Psicologo non viene ridotto alla sola psicoterapia e che il sostegno psicologico, la diagnosi e gli altri interventi professionali si collocano già dentro una cornice terapeutica e di cura.
A questo va aggiunto un altro elemento decisivo: affermare che lo Psicologo cura anche senza esercitare attività psicoterapeutica non significa affermare che qualunque Psicologo possa fare tutto. Il Codice Deontologico impone limiti precisi. L’articolo 5 richiede preparazione e aggiornamento adeguati, riconoscimento dei limiti della propria competenza e uso soltanto di strumenti teorico-pratici per i quali si possieda adeguata competenza e, dove necessario, formale autorizzazione. L’articolo 6 tutela l’autonomia dello Psicologo nella scelta di metodi, tecniche e strumenti, ma lo rende anche responsabile della loro applicazione, dei risultati e delle interpretazioni che ne ricava. Dunque il tema non è l’assenza di limiti, ma il corretto riconoscimento del perimetro professionale e della responsabilità clinica dello Psicologo.
Per questa ragione è più corretto usare una formula semplice e rigorosa: per curare in ambito psicologico non è necessario essere “psicoterapeuta”; è necessario essere Psicologo, operare entro i limiti della propria competenza, fondare il proprio intervento su conoscenze e metodi adeguati e rispettare la cornice normativa e deontologica vigente. L’attività psicoterapeutica resta una specifica attività disciplinata dalla legge. Ma la cura psicologica non inizia solo lì. Inizia già negli atti professionali che la legge attribuisce allo Psicologo.
Sul piano clinico e culturale, questa precisazione è tutt’altro che secondaria. Quando si lascia intendere che solo la psicoterapia curi davvero, si trasmette ai cittadini un’immagine ridotta e parziale della professione psicologica. Si finisce per far apparire prevenzione, diagnosi, sostegno e riabilitazione psicologica come attività minori, ancillari o non pienamente terapeutiche. Ma questa gerarchia non è imposta dalle fonti. È una costruzione culturale che non trova riscontro lineare né nella definizione legislativa della professione né nella struttura del Codice Deontologico.
Lo Psicologo, quindi, non comincia a curare solo quando esercita attività psicoterapeutica. Cura già quando svolge, con serietà clinica e con adeguata competenza, ciò che la legge gli attribuisce: prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. Questo non riduce il valore della psicoterapia. Rimette semplicemente ogni cosa al suo posto. La psicoterapia è una parte specifica del panorama degli interventi psicologici. La cura psicologica, invece, è più ampia e non può essere compressa in un solo segmento.
In conclusione, dire che lo Psicologo cura anche senza esercitare attività psicoterapeutica non è una forzatura. È una lettura coerente delle fonti. La legge attribuisce allo Psicologo atti professionali che hanno già natura clinica e terapeutica. Il Codice Deontologico collega lo Psicologo alla cura e al rapporto terapeutico. La professione, inoltre, è oggi collocata espressamente nell’area delle professioni sanitarie. Per questo la formulazione più precisa è questa: lo Psicologo cura già in quanto Psicologo, quando opera con competenza attraverso gli atti che la legge gli riconosce.
Sintesi
Lo Psicologo cura già quando fa prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico.
L’attività psicoterapeutica è una specifica attività regolata dalla legge, ma non esaurisce tutta la cura psicologica.
Per curare non serve essere “psicoterapeuta”: serve essere uno Psicologo competente, responsabile e rigoroso.
Fonti cliccabili
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1 – Definizione della professione di psicologo
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3 – Esercizio dell’attività psicoterapeutica
- Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), artt. 27 e 28
- Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), artt. 5 e 6
- Normattiva / D.M. 23 ottobre 2024, n. 172 – richiamo all’art. 01 della L. 56/1989: la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie
- Ministero della Salute – Elenco delle professioni sanitarie



