Nel dibattito professionale italiano, la parola “psicoterapeuta” viene spesso usata come se indicasse una professione autonoma, distinta da quella di psicologo o di medico. È da qui che nasce molta della confusione. Sul piano giuridico, però, il quadro è diverso: il termine compare nella normativa, ma non esiste un Ordine degli psicoterapeuti e non esiste un Albo professionale autonomo degli psicoterapeuti. Per questo, se per “professione” si intende una figura ordinistica autonoma con un proprio Albo, una propria struttura di iscrizione e un proprio titolo professionale separato, la professione di psicoterapeuta non esiste nei termini in cui spesso viene rappresentata.
Che cos’è un Albo professionale
Per capire bene il punto, bisogna partire da una nozione semplice ma decisiva. Un Albo professionale non è una lista informale di nomi e non è un semplice archivio amministrativo. È il registro legale e pubblico dei soggetti abilitati all’esercizio di una professione regolamentata. Per gli psicologi, la L. 56/1989 stabilisce che per esercitare la professione è necessario aver conseguito l’abilitazione ed essere iscritti nell’apposito Albo professionale; la stessa legge istituisce poi l’Albo degli Psicologi e precisa che gli iscritti a quell’Albo costituiscono l’Ordine degli Psicologi. Questo è il contenitore giuridico vero. Se la legge non istituisce un Albo autonomo, quell’Albo non esiste.
Che cosa dice davvero la L. 56/1989
La L. 56/1989 definisce la professione di psicologo e ne colloca già il baricentro nella prevenzione, nella diagnosi, nelle attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, oltre che nella ricerca e nella didattica. La stessa legge istituisce l’Albo degli Psicologi e l’Ordine degli Psicologi. Non istituisce, invece, un Albo degli psicoterapeuti. Non istituisce un Ordine degli psicoterapeuti. Non crea, per gli psicologi, una professione ordinistica separata chiamata “psicoterapeuta”. La professione regolata dalla legge, sul versante psicologico, è quella di psicologo.
Qui serve una distinzione importante. Non è corretto dire che la parola “psicoterapeuta” non esiste nel diritto. Esiste, e compare già nell’art. 3 della L. 56/1989. Ma il fatto che il termine compaia nella legge non significa che esso designi una professione autonoma dotata di un proprio Albo. Significa, più precisamente, che la legge disciplina l’attività psicoterapeutica e i requisiti per esercitarla. In altre parole, il termine esiste; ciò che non esiste è una professione ordinistica autonoma di psicoterapeuta.
L’art. 3 della L. 56/1989 non parla di annotazione
Questo è uno dei punti più importanti dell’intera questione. L’art. 3 della L. 56/1989 non parla di annotazione nell’Albo. Parla del requisito formativo necessario per esercitare la psicoterapia. La norma stabilisce infatti che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Quindi l’art. 3 disciplina la formazione richiesta per l’esercizio della psicoterapia, ma non istituisce un Albo degli psicoterapeuti, non crea una loro sezione autonoma e non introduce alcuna annotazione.
Quale norma prevede l’annotazione
La norma che parla espressamente di annotazione è successiva ed è il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 50. Questa disposizione stabilisce, anzitutto, che nell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B. Stabilisce poi che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. Infine, al comma 5, aggiunge che, qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotato nell’Albo. Il punto, quindi, va formulato così: l’art. 3 della L. 56/1989 prevede la specifica formazione necessaria per esercitare l’attività psicoterapeutica; l’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001 prevede invece l’annotazione nell’Albo dell’esercizio di tale attività.
Che cosa viene annotato esattamente
Anche qui la precisione è decisiva. Non viene annotata una nuova professione. Non viene annotato un nuovo Albo. Non viene creata una sezione “psicoterapeuti”. Non nasce un titolo professionale ordinistico distinto da quello di psicologo. Viene annotato, testualmente, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta da parte di un soggetto che è già iscritto all’Albo degli Psicologi, sezione A, come psicologo. La differenza giuridica è netta: una cosa è la professione ordinistica, un’altra è l’attività esercitabile, un’altra ancora è la sua annotazione nell’Albo.
Per questo conviene distinguere sempre quattro piani diversi. C’è la professione ordinistica, che per gli iscritti alla sezione A è quella di psicologo. C’è la specializzazione in psicoterapia, che costituisce il requisito formativo previsto dall’art. 3 della L. 56/1989. C’è l’attività psicoterapeutica, che psicologi e medici, in presenza dei requisiti di legge, possono esercitare. E c’è infine l’annotazione nell’Albo, che per gli psicologi registra l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta. Quando questi quattro livelli vengono confusi, nasce l’idea errata che “psicoterapeuta” sia una professione autonoma.
Perché il confronto con i DTP è decisivo
La differenza si coglie ancora meglio se si guarda ai dottori in tecniche psicologiche. Nel D.P.R. 328/2001, la sezione B dell’Albo degli Psicologi esiste espressamente; inoltre, nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell’iscritto in coerenza con il percorso formativo. Successivamente, il D.L. 105/2003, convertito nella L. 170/2003, individua nella sezione B due settori specifici: quello delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e quello delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. La stessa disciplina attribuisce ai relativi iscritti i titoli professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”, in luogo del titolo di “psicologo iunior”. Qui, dunque, il legislatore costruisce davvero una collocazione ordinistica espressa e nominata.
Per gli psicoterapeuti, invece, questa struttura non esiste. Non c’è una sezione “psicoterapeuti” accanto alla sezione A o alla sezione B. Non ci sono settori “psicoterapeuti”. Non c’è un titolo professionale autonomo corrispondente a una professione distinta. Non c’è un Albo separato. C’è soltanto l’iscrizione come psicologo nella sezione A e, se ricorrono i requisiti di legge, l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta. Il confronto con i DTP rafforza quindi il punto: quando il legislatore vuole creare una vera articolazione ordinistica, lo fa in modo espresso; per la psicoterapia, invece, ha scelto il modello dell’attività esercitabile con annotazione, non quello della nuova professione.
Che cosa mostrano CNOP e Ordini nella pratica
Un passaggio utile viene anche dal CNOP. Nell’atto di indirizzo sulla pubblicità informativa, il CNOP afferma che la dicitura “psicologo – psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001. Lo stesso atto precisa che tale annotazione può essere concessa ai possessori del diploma che legittima l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della L. 56/1989 oppure ai possessori di riconoscimento dell’attività psicoterapeutica ottenuto in base all’art. 35 della L. 56/1989 o all’art. 4 della L. 4/1999. Anche qui, però, la logica non cambia: si parla sempre di annotazione dell’esercizio di un’attività, non della nascita di una professione ordinistica autonoma.
Anche la prassi amministrativa degli Ordini conferma questa lettura. L’Ordine degli Psicologi del Lazio chiarisce che per ottenere l’annotazione come psicoterapeuta bisogna presentare domanda con il certificato di specializzazione; precisa che, una volta deliberata, l’annotazione aggiorna l’Albo con la relativa indicazione. Lo stesso Ordine afferma inoltre che il diploma di specializzazione consente già lo svolgimento della psicoterapia e che l’annotazione nell’Albo serve a permettere al paziente di verificare tale condizione attraverso l’Albo online. Sul piano amministrativo, dunque, non c’è una seconda iscrizione e non c’è un Albo distinto: c’è un aggiornamento dell’Albo degli Psicologi con la relativa annotazione.
Anche sul versante medico la logica non cambia
La stessa logica vale anche per i medici. Anche per loro la legge collega la psicoterapia a una specifica formazione successiva alla laurea, e FNOMCeO ha chiarito che i sanitari in possesso dei titoli richiesti sono legittimati all’esercizio della psicoterapia e che i loro nominativi possono essere inseriti in un apposito elenco tenuto da ciascun Ordine. La stessa comunicazione aggiunge, però, che nessuna disposizione di legge prevede l’iscrizione in quell’elenco come requisito per esercitare la psicoterapia e che tali elenchi sono stati suggeriti per ragioni meramente pratiche. Anche sotto questo profilo, quindi, non emerge un Albo autonomo degli psicoterapeuti: emerge, al più, una registrazione amministrativa o un’annotazione del titolo, non la nascita di una professione ordinistica separata.
Conclusione
A questo punto il punto può essere formulato in modo semplice e rigoroso. “Psicoterapeuta” può funzionare, nel linguaggio comune, come abbreviazione descrittiva per indicare uno psicologo o un medico che abbia conseguito la formazione richiesta per esercitare la psicoterapia. Ma questa comodità linguistica non va trasformata in una categoria giuridica che la legge non ha istituito. Sul piano ordinistico, per gli psicologi, il titolo professionale resta “psicologo”; ciò che si aggiunge, se ricorrono i presupposti di legge, è l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta nell’Albo. Per i medici, eventuali elenchi hanno funzione pratica e non costitutiva. Per questo è fuorviante parlare dell’“Albo degli psicoterapeuti” come se fosse un Albo vero e proprio, autonomo e distinto. Esiste l’Albo degli Psicologi. Esiste la professione di medico. Esiste la specializzazione in psicoterapia. Esiste l’attività psicoterapeutica. Ed esiste, per gli psicologi, la sua annotazione nell’Albo. Ma non esiste un Albo autonomo degli psicoterapeuti.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 50 – Sezioni e titoli professionali della professione di psicologo.
Atto di indirizzo CNOP sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla sezione A e B dell’Albo.
Comunicazione FNOMCeO n. 65/2023 sugli elenchi degli esercenti la psicoterapia.
Disciplina dei DTP nella sezione B dell’Albo degli Psicologi.



