Per uno Psicologo che sceglie un percorso di specializzazione o che deve valorizzare il proprio titolo, sapere esattamente cosa rappresenta la scuola che ha frequentato — e cosa non rappresenta — fa la differenza.
Gli istituti privati di psicoterapia riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca sono abilitati a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia e a erogare una formazione idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Tuttavia, non sono università e non ne condividono la stessa natura istituzionale.
Questa distinzione è fondamentale, perché spesso si sovrappongono tre livelli diversi: riconoscimento ministeriale, equipollenza del titolo e natura accademica dell’ente.
Che cosa significa riconoscimento del MUR
Gli istituti privati di psicoterapia possono essere autorizzati dal MUR a erogare corsi di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Questo comporta che:
- l’istituto è abilitato a svolgere formazione specialistica;
- il percorso rispetta standard definiti a livello ministeriale;
- il titolo rilasciato è valido ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Il riferimento normativo centrale è la Legge 56/1989, che disciplina l’attività psicoterapeutica e ne richiede una formazione specifica.
Il riconoscimento ha quindi una funzione precisa: garantire che la formazione sia idonea per una determinata attività professionale.
Non attribuisce, invece, natura universitaria all’ente.
Riconoscimento e università: due piani distinti
Un’università:
- fa parte del sistema universitario;
- rilascia titoli accademici secondo un ordinamento pubblico;
- è un’istituzione accademica a tutti gli effetti.
Un istituto privato di psicoterapia riconosciuto dal MUR:
- resta un soggetto privato;
- è autorizzato a erogare una specifica formazione;
- è vigilato dal Ministero per quella attività.
Il riconoscimento non modifica la natura giuridica dell’ente.
La formulazione più corretta è questa:
non si tratta di università e non assumono, per il solo riconoscimento ministeriale, la stessa natura istituzionale degli atenei.
Il diploma di specializzazione in psicoterapia
Gli istituti riconosciuti rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia.
Questo diploma:
- attesta una formazione quadriennale;
- certifica competenze specifiche;
- consente, nei termini previsti dalla legge, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Non crea una nuova professione e non modifica quella di origine, che resta quella di Psicologo o Medico.
Che cosa significa “equipollente”
Il diploma rilasciato dagli istituti riconosciuti è definito equipollente a quello universitario.
Equipollenza significa:
- equivalenza negli effetti giuridici previsti dalla normativa;
- non identità strutturale o istituzionale.
In altri termini:
- il titolo produce effetti analoghi in specifici ambiti;
- ma l’ente che lo rilascia non diventa per questo un’università.
CFU: perché non vengono attribuiti
Gli istituti privati di psicoterapia riconosciuti dal MUR non attribuiscono crediti formativi universitari (CFU).
Il motivo è strutturale.
I CFU sono propri dei corsi universitari e vengono utilizzati per:
- lauree;
- lauree magistrali;
- master universitari;
- scuole di specializzazione universitarie;
- dottorati di ricerca.
Gli istituti privati riconosciuti, pur essendo autorizzati a erogare formazione specialistica, non erogano corsi universitari organizzati secondo il sistema dei crediti formativi universitari.
Di conseguenza:
- rilasciano un diploma equipollente;
- ma il titolo non è espresso in CFU.
Il valore del diploma deriva dall’equipollenza prevista dalla normativa, non dalla struttura universitaria del percorso.
Conclusione
Riconoscimento ministeriale, equipollenza del titolo e natura accademica sono tre concetti distinti.
Confonderli porta a letture imprecise.
Una formulazione corretta e difficilmente contestabile è questa:
gli istituti di psicoterapia riconosciuti dal MUR rilasciano titoli validi ed equipollenti nei termini previsti dalla normativa, ma non diventano per questo università, non assumono la stessa natura istituzionale degli atenei e non attribuiscono crediti formativi universitari perché non operano all’interno del sistema dei CFU.



