Le scuole di specializzazione in psicoterapia, universitarie o private riconosciute, non rilasciano una nuova qualifica professionale autonoma. Rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia.
Nel caso degli istituti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il MUR chiarisce che tali istituti hanno lo scopo di impartire una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e che rilasciano un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle Università.
Questo diploma documenta un percorso formativo specifico. Non trasforma però lo Psicologo o il Medico in una figura professionale autonoma diversa da quella di partenza.
La professione resta quella di Psicologo o di Medico.
Nel sistema italiano, la psicoterapia non è una professione separata. È un’attività il cui esercizio è disciplinato dall’articolo 3 della Legge 56/1989, che subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione professionale post-lauream in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, tramite corsi almeno quadriennali.
La Scuola forma, ma non crea una nuova professione
Il punto centrale è semplice: la Scuola rilascia un diploma, non una nuova identità professionale.
La Legge 56/1989 disciplina la professione di Psicologo e, all’articolo 3, stabilisce le condizioni formative per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. La norma non istituisce una professione autonoma denominata “psicoterapeuta”. Non istituisce un Albo autonomo della psicoterapia. Non crea un Ordine separato.
Individua invece una formazione specifica richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici.
Per questo è più corretto dire che esistono Psicologi e Medici che, avendo conseguito la formazione prevista e completato gli adempimenti ordinistici, possono esercitare anche l’attività psicoterapeutica.
Il diploma di specializzazione è un titolo, non una nuova professione
Il diploma di specializzazione in psicoterapia è un titolo post-lauream.
Nel sistema universitario, il D.M. 270/2004 prevede che le Università rilascino, oltre alla laurea e alla laurea magistrale, anche il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca. Lo stesso decreto precisa che il corso di specializzazione fornisce conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali.
Nel caso degli istituti riconosciuti, il MUR parla di diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle Università.
Questa distinzione è decisiva.
Dire che il diploma ha valore non significa dire che crea una professione autonoma. Il diploma attesta una formazione specialistica. Non cancella, non sostituisce e non supera la professione originaria.
Lo Psicologo resta Psicologo.
Il Medico resta Medico.
La specializzazione amplia il profilo formativo e consente, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Ma non genera un nuovo mestiere separato.
Il ruolo dell’Ordine
L’Ordine non “nomina” una persona “psicoterapeuta” come se la facesse entrare in una nuova professione.
Il D.P.R. 328/2001 stabilisce che agli iscritti nella sezione A dell’Albo degli Psicologi spetta il titolo professionale di Psicologo e che, qualora abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” è annotato nell’Albo, come previsto dalla Legge 56/1989.
Quindi l’Ordine annota nell’Albo una condizione relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non crea una professione autonoma.
La formula più prudente non è:
“La Scuola abilita alla psicoterapia”.
Ed è meglio evitare anche:
“La Scuola rilascia la qualifica di “psicoterapeuta””.
Una formula più corretta è:
“La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in psicoterapia; l’Ordine annota nell’Albo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini previsti dalla normativa vigente”.
Perché parlare di qualifica di “psicoterapeuta” è impreciso
Nel linguaggio comune si dice spesso “psicoterapeuta”. La stessa Legge 56/1989 usa il termine “psicoterapeuta” nel testo dell’articolo 3.
Questo però non significa che esista una professione autonoma di “psicoterapeuta” separata da quella di Psicologo o di Medico.
Il termine va compreso nel suo contesto.
Nel sistema italiano, “psicoterapeuta” indica, nella prassi, lo Psicologo o il Medico che possiede i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non indica un terzo professionista diverso dallo Psicologo e dal Medico. Non indica un Albo autonomo. Non indica una professione sanitaria separata.
Per questo, nei documenti ufficiali e nella comunicazione professionale, sono preferibili formule più precise, come:
“Psicologo con specializzazione in psicoterapia annotata presso l’Ordine”.
Oppure:
“Psicologo con diploma di specializzazione in psicoterapia e annotazione ordinistica relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica”.
Chi ha terminato la Scuola ma non è ancora annotato
Chi ha terminato la Scuola e ha conseguito il diploma deve distinguere con attenzione due piani.
Il primo è il piano della formazione.
Il secondo è il piano della comunicazione pubblica e ordinistica.
La formazione acquisita è reale. Il diploma può essere indicato, purché in modo chiaro, verificabile e non fuorviante.
Tuttavia, fino al completamento dell’annotazione ordinistica, è prudente evitare formule che possano far credere che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia già annotato presso l’Ordine.
Il problema non è la competenza acquisita.
Il problema è la trasparenza della comunicazione.
Se è Psicologo
Lo Psicologo che ha concluso la Scuola, ma non ha ancora completato l’annotazione, resta pienamente Psicologo.
Può svolgere tutti gli atti tipici della professione: diagnosi, prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione, interventi e trattamenti psicologici coerenti con la propria competenza, con le evidenze disponibili e con il Codice Deontologico vigente. La Legge 56/1989 include espressamente prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno nella professione di Psicologo.
Può utilizzare, nel perimetro della professione di Psicologo, conoscenze, modelli, procedure e strumenti appresi durante il percorso di specializzazione, purché nel rispetto della propria competenza, delle fonti scientifiche e della corretta informazione all’utenza.
Fino al completamento dell’annotazione ordinistica, è più prudente evitare di presentare la prestazione come “psicoterapia”, soprattutto nelle comunicazioni pubbliche, nei materiali informativi e nella documentazione professionale.
Una formula prudente per sito, firma mail, profilo professionale o materiali informativi può essere:
“Psicologo – interventi e trattamenti psicologici: diagnosi, sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione”.
Se il diploma è già stato conseguito, si può aggiungere:
“Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito presso istituto riconosciuto dal MUR – in attesa di annotazione ordinistica”.
Per fatture, agenda e consenso informato, salvo specifiche indicazioni del proprio Ordine o del consulente fiscale, sono preferibili diciture coerenti con la prestazione realmente svolta:
“colloquio psicologico”
“valutazione psicologica”
“intervento psicologico”
“trattamento psicologico”
“intervento di riabilitazione psicologica”
Fino all’annotazione, è più prudente evitare:
“seduta di psicoterapia”
“percorso di psicoterapia”
“psicoterapeuta”
Se è Medico
Il Medico che ha terminato la Scuola, ma non ha ancora completato l’annotazione, resta pienamente Medico.
Può svolgere gli atti propri della professione medica e della propria eventuale specializzazione.
Può effettuare colloqui clinici, valutazioni mediche, psicoeducazione, counselling sanitario, follow-up farmacologico e interventi coerenti con il proprio ambito professionale.
Anche in questo caso, prima dell’annotazione, è prudente evitare di pubblicizzarsi come “psicoterapeuta” o di etichettare le prestazioni come “psicoterapia”.
Una formula più corretta può essere:
“Medico – colloqui clinici, valutazione sanitaria, psicoeducazione”.
Se il diploma è stato conseguito:
“Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito presso istituto riconosciuto dal MUR – in attesa di annotazione ordinistica”.
Trasparenza, deontologia e comunicazione professionale
La comunicazione professionale deve essere chiara, verificabile e corretta.
Per lo Psicologo questo è anche un dovere deontologico.
Il Codice Deontologico vigente del CNOP richiama il dovere di preparazione e aggiornamento, il riconoscimento dei limiti della propria competenza, l’uso di strumenti per i quali lo Psicologo ha acquisito adeguata competenza, l’autonomia professionale nella scelta di metodi, tecniche e strumenti, la valutazione attenta di dati e fonti, il contrasto dell’abusivismo e il rispetto del decoro professionale.
La regola pratica è semplice.
Ciò che il professionista comunica su sito, social, targa, consenso informato, fattura e materiali informativi deve corrispondere alla sua posizione reale.
Se il diploma è stato conseguito, può essere indicato.
Se l’annotazione non è ancora avvenuta, è opportuno specificarlo.
Se l’annotazione è avvenuta, si può comunicare correttamente la specializzazione in psicoterapia e la relativa annotazione presso l’Ordine.
Cosa viene davvero annotato
L’Ordine non annota l’ingresso in una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
Annota nell’Albo l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” da parte dello Psicologo iscritto alla sezione A che abbia conseguito la specializzazione in psicoterapia, nei termini previsti dal D.P.R. 328/2001 e dalla Legge 56/1989.
Questa differenza non è solo formale.
Serve a evitare una rappresentazione distorta molto diffusa: l’idea che, dopo la Scuola, lo Psicologo diventi qualcosa di diverso e superiore allo Psicologo.
Non è così.
Diventa uno Psicologo con specializzazione in psicoterapia.
Ha una formazione ulteriore.
Può esercitare anche l’attività psicoterapeutica, nei termini previsti dalla legge e dalla prassi ordinistica.
Ma resta Psicologo.
La vera distinzione è tra competenze, non tra identità professionali
La specializzazione in psicoterapia è un percorso importante.
Può arricchire lo Psicologo o il Medico.
Può offrire strumenti teorici, clinici e metodologici rilevanti.
Ma non autorizza una lettura gerarchica della professione.
Non esistono Psicologi “di serie A” e Psicologi “di serie B”.
Esistono Psicologi con competenze, percorsi, esperienze, metodi, responsabilità e ambiti di intervento differenti.
Uno Psicologo non specialista in psicoterapia può avere competenze cliniche molto elevate in un determinato ambito.
Uno Psicologo con specializzazione in psicoterapia può essere molto competente in alcuni settori e meno in altri.
La competenza professionale non dipende da una sola etichetta.
Dipende dalla formazione effettiva, dall’esperienza, dall’aggiornamento, dalla responsabilità deontologica, dalla capacità di lavorare entro i propri limiti e dalla qualità dell’intervento offerto.
Formula consigliata dopo l’annotazione
Dopo l’annotazione, una formula chiara e prudente può essere:
“Psicologo con specializzazione in psicoterapia annotata presso l’Ordine”.
Oppure:
“Psicologo con diploma di specializzazione in psicoterapia e annotazione ordinistica relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica”.
Quando serve maggiore precisione giuridica:
“Psicologo con diploma di specializzazione in psicoterapia e annotazione ordinistica relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/1989 e dell’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001”.
Per il Medico:
“Medico con specializzazione in psicoterapia annotata presso l’Ordine”.
Queste formule evitano di presentare la psicoterapia come una professione autonoma e mantengono la corretta distinzione tra titolo di studio, professione di base, specializzazione e annotazione ordinistica.
Formule da evitare
Sono invece da evitare formule come:
“iscritto all’Albo autonomo degli “psicoterapeuti””
“abilitato dalla Scuola all’esercizio della psicoterapia”
“la Scuola rilascia la qualifica di “psicoterapeuta””
“professione di “psicoterapeuta””
Queste espressioni rischiano di essere imprecise.
Possono alimentare l’idea, giuridicamente scorretta, che esista una professione separata denominata “psicoterapeuta”.
La formula più rigorosa resta un’altra:
lo Psicologo o il Medico consegue un diploma di specializzazione in psicoterapia; l’Ordine annota nell’Albo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; l’attività viene esercitata nel quadro previsto dall’articolo 3 della Legge 56/1989 e dall’articolo 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001.
Idea chiave
La Scuola rilascia un diploma.
L’Ordine annota nell’Albo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
La legge disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
La professione resta quella di Psicologo o di Medico.
Dire questo non significa svalutare la specializzazione in psicoterapia.
Significa collocarla correttamente nel sistema giuridico italiano, senza trasformarla in una nuova professione e senza oscurare il ruolo clinico, sanitario e terapeutico dello Psicologo.
Glossario essenziale
Titolo di specializzazione: titolo post-lauream universitario o equipollente a quello universitario, conseguito al termine di un percorso di specializzazione.
Diploma di specializzazione in psicoterapia: diploma che attesta la formazione specifica prevista per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Annotazione ordinistica: annotazione nell’Albo dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte dell’iscritto che abbia conseguito la specializzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001.
Trattamento psicologico: insieme degli interventi professionali dello Psicologo, tra cui diagnosi, prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione e interventi psicologici fondati su competenza, evidenze e responsabilità deontologica.
“Psicoterapeuta”: termine usato nella prassi per indicare lo Psicologo o il Medico che possiede i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; non indica una professione autonoma separata.
Conclusione
Le scuole di specializzazione in psicoterapia non rilasciano una nuova qualifica professionale autonoma.
Rilasciano un diploma.
Quel diploma ha valore, attesta una formazione specifica e può essere oggetto di annotazione ordinistica nei termini previsti dalla normativa.
Ma non cambia la struttura giuridica della professione.
In Italia non esiste una professione autonoma di “psicoterapeuta” separata dallo Psicologo e dal Medico.
Esistono Psicologi e Medici che, dopo una specifica formazione, possono esercitare anche l’attività psicoterapeutica.
Questa distinzione è decisiva.
Tutela la correttezza giuridica.
Tutela la trasparenza verso i cittadini.
E tutela anche la dignità professionale dello Psicologo, che non nasce “incompleto” e non diventa clinico solo dopo una Scuola di psicoterapia.
Lo Psicologo è già un professionista sanitario. La Legge 3/2018 ha inserito nella Legge 56/1989 l’articolo 01, secondo cui la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie.
Lo Psicologo interviene in funzione di cura psicologica attraverso diagnosi, prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione e trattamenti psicologici coerenti con la propria competenza.
La specializzazione in psicoterapia può ampliare il suo profilo, ma non fonda da sola la sua identità professionale.
Fonti essenziali
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di Psicologo.
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – Riordino delle professioni sanitarie e inserimento della professione di Psicologo tra le professioni sanitarie.
MUR – Psicoterapia: istituti riconosciuti, formazione idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e diploma equipollente a quello universitario.
MUR – Istituti abilitati di specializzazione in psicoterapia.
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – Titoli e corsi di studio universitari.
D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 – Riconoscimento degli istituti e corsi di specializzazione in psicoterapia.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – Art. 50, comma 5, annotazione nell’Albo.
CNOP – Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, testo vigente.



