Quando si parla di scuole di specializzazione in psicoterapia, conviene distinguere bene i piani. Le scuole non autorizzano da sole il singolo professionista e non gli conferiscono una nuova abilitazione professionale autonoma. Il loro ruolo è diverso: erogano la formazione specialistica prevista dalla legge e rilasciano un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario. È il MUR a dirlo con chiarezza, precisando anche che l’accesso a questi istituti avviene dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e dopo l’iscrizione al rispettivo albo professionale.
Questo dato è già sufficiente per capire il punto centrale. Se per entrare in una scuola bisogna essere già laureati e già iscritti all’albo della professione di base, allora la scuola non crea da zero il potere di esercitare una professione. Interviene, invece, su un soggetto che è già collocato dentro una professione ordinistica: Psicologo o medico. La scuola aggiunge la specializzazione richiesta dalla legge per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non sostituisce né la professione di base né il suo titolo.
La legge 56/1989 è netta. L’art. 3 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. La norma, quindi, non dice che la scuola “autorizza” il professionista come farebbe un soggetto dotato di un proprio potere pubblico autonomo. Dice che la formazione specialistica è un requisito legale necessario. La fonte del potere di esercitare non è la scuola in sé, ma la legge che collega quell’attività a determinati professionisti in possesso di determinati requisiti.
Anche il lessico ministeriale va letto correttamente. Il MUR parla di istituti che si occupano dell’istituzione e dell’accreditamento delle scuole e, nella sezione dedicata, di istituti abilitati per titoli equipollenti. Ma questa “abilitazione” riguarda l’istituto, cioè la possibilità per la scuola di attivare un corso valido e rilasciare un diploma riconosciuto. Non coincide con una nuova abilitazione ordinistica autonoma del singolo professionista. In altre parole: è la scuola a essere riconosciuta o accreditata per formare; non è la scuola, da sola, a fondare il diritto di esercitare.
Per gli Psicologi, poi, il D.P.R. 328/2001 chiarisce ulteriormente il quadro. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo. Se hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” viene annotato nell’albo. Questo conferma che la specializzazione non crea una professione ordinistica separata e non sostituisce il titolo di Psicologo. Produce, piuttosto, il presupposto specialistico che la legge richiede perché quello Psicologo possa esercitare anche l’attività psicoterapeutica.
Per questo è bene evitare formule troppo sbrigative come “la scuola abilita alla psicoterapia”, se usate senza chiarimenti. Una frase così, da sola, rischia di far pensare che la scuola sia la fonte immediata e autonoma del potere di esercitare. La formula più precisa è un’altra: la scuola rilascia il diploma di specializzazione richiesto dalla legge; l’esercizio della psicoterapia deriva dal combinato tra professione di base, iscrizione all’albo e specifica formazione specialistica. Così i piani restano distinti e il quadro giuridico resta pulito.
In conclusione, le scuole di specializzazione non autorizzano da sole e non abilitano in senso autonomo all’esercizio della psicoterapia. Formano, rilasciano un titolo specialistico equipollente e operano dentro un sistema già costruito dalla legge. Il potere di esercitare nasce dall’ordinamento professionale e dai requisiti che esso richiede, non da un atto privato della scuola considerato isolatamente.



