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Psicologo della sessualità maschile – Sessuologo Clinico (Palermo)
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L’articolo che fa tremare i tirocini di specializzazione in psicologia e psicoterapia

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico, Presidente di MetaPsi Aps

Un’analisi clinica e giuridica della responsabilità e della tutela del paziente nei tirocini

Esiste una domanda che raramente viene posta in modo diretto, ma che attraversa silenziosamente molte strutture di tirocinio in ambito clinico: i pazienti sanno davvero chi hanno di fronte?

Non in senso umano, ma in senso giuridico, professionale e clinico.

Sanno qual è la natura del tirocinante? Sanno che si tratta di una persona in formazione, con un livello di esperienza che può variare molto da caso a caso? Sanno in quale fase del percorso si trova? Sanno quale sia, concretamente, il perimetro delle sue responsabilità e quello della struttura che lo ospita? Sanno che il tirocinio non equivale a un rapporto di lavoro e che quindi non coincide con l’idea di “forza-lavoro”, con tutto ciò che questo comporta in termini di tutele, autonomia e responsabilità?

Nella prassi, quando queste informazioni vengono comunicate, spesso lo sono in modo sintetico. La formula più frequente è: “sarà seguito da un tirocinante supervisionato”. Ma una frase di questo tipo, da sola, non chiarisce ciò che per un paziente è clinicamente rilevante: chi conduce l’intervento, con quale qualifica, con quale livello di autonomia, con quale intensità e qualità della supervisione, e soprattutto chi assume la responsabilità clinica complessiva del percorso.

Qui è necessario essere estremamente chiari. Il tirocinio, per definizione, ha una finalità primaria formativa: serve a sviluppare competenze. Questo non significa che il paziente venga “messo da parte”, né che non possa trarre beneficio dall’intervento. Significa però che esiste una tensione strutturale che va riconosciuta e governata: la finalità formativa del tirocinante non può mai diventare il motore principale delle scelte cliniche, perché la finalità primaria del servizio deve restare la cura del paziente.

Qualcuno potrebbe obiettare che al paziente tutto questo non interessa. Ma l’interesse soggettivo non coincide con il diritto oggettivo. Un paziente può anche dire “mi fido, non voglio dettagli”, ma quella scelta è davvero libera solo se l’informazione era disponibile, comprensibile e accessibile. Molti pazienti non chiedono semplicemente perché non sanno che esistono differenze reali di qualifica, autonomia, contesto formativo e responsabilità. Ciò che non è reso pensabile difficilmente viene domandato.

E anche quando l’informazione sembra irrilevante, diventa decisiva almeno in tre situazioni: quando qualcosa va storto e serve capire chi ha responsabilità e competenze; quando il caso è complesso e richiede livelli elevati di esperienza; quando emerge un tema di fiducia e il paziente scopre a posteriori un elemento che avrebbe voluto conoscere prima. Per questo, anche se a molti pazienti non interessa conoscere dettagli tecnici, resta essenziale che l’informazione sia chiara, perché il consenso non riguarda la curiosità: riguarda la possibilità reale di scegliere.

La consapevolezza del paziente non è un optional informativo, né un dettaglio burocratico. È una componente clinica strutturale. Quando manca, non stiamo semplicemente omettendo un’informazione: stiamo alterando la qualità stessa della relazione terapeutica. Pensare che “tanto non serve dirglielo” sposta il baricentro della cura dalla tutela del paziente alla comodità organizzativa del servizio e confonde la fiducia con la cieca delega. La fiducia clinica non è un atto di fede: è una disponibilità relazionale che si fonda su trasparenza, prevedibilità e libertà di scelta.

Quando un paziente scopre a posteriori di aver partecipato a un contesto formativo senza averlo compreso davvero, l’effetto non è solo emotivo, ma clinico: si incrina l’alleanza terapeutica, si indebolisce la sicurezza di base, aumentano diffidenza e ipercontrollo, e spesso si compromette la possibilità stessa di lavorare su contenuti intimi e vulnerabili.

I pazienti hanno diritto di sapere anche quando non sanno di dover sapere. Proprio perché si affidano al servizio e proprio perché non possiedono le categorie tecniche per distinguere tra qualifica, autonomia, contesto formativo, ruolo del tutor e responsabilità clinica. Se non sanno che esiste una differenza, non possono chiederla. E se non possono chiederla, l’onere della trasparenza ricade interamente su chi organizza l’intervento.

Per questo è particolarmente grave presentarsi con etichette comunicativamente ambigue, capaci di essere interpretate come “qualifica già acquisita”. Non è una critica alla formazione in sé, ma al modo in cui viene comunicata al paziente quando la comunicazione genera equivoci sulla qualifica e sul livello di autonomia. Questo linguaggio non è neutro: produce un vantaggio di credibilità che il paziente non è in grado di valutare criticamente e altera il consenso. Se il paziente crede di essere seguito da un professionista già pienamente autonomo quando invece è seguito da una persona in tirocinio, non sta semplicemente accettando un percorso: sta accettando un percorso diverso da quello che pensa di accettare.

Ogni Psicologo sa che tutto ciò che avviene nella stanza deve avere come obiettivo primario la tutela del paziente e del suo benessere. Quando, anche solo implicitamente, il focus si sposta su esigenze estranee alla cura — fare esperienza, accumulare ore, “mettere casi”, soddisfare bisogni formativi non adeguatamente regolati — la relazione clinica risulta inevitabilmente viziata, anche se formalmente autorizzata.

A questo punto è utile chiarire un nodo che spesso resta implicito e genera confusione anche tra addetti ai lavori: il tirocinante inserito in un percorso di specializzazione per l’attività psicoterapeutica svolge o no psicoterapia?

Dal punto di vista giuridico, in linea generale, nel contesto del tirocinio clinico non si configura un esercizio autonomo dell’attività psicoterapeutica. Ciò vale indipendentemente dal fatto che lo specializzando sia già Psicologo abilitato: qui non è in discussione lo status professionale generale, ma la cornice operativa specifica in cui l’attività viene svolta. L’attività psicoterapeutica, in quanto attività sanitaria, presuppone piena autonomia decisionale e piena assunzione di responsabilità clinica. Nel tirocinio, questa titolarità non è del tirocinante: resta incardinata nella responsabilità del servizio e dei professionisti titolari.

Anche quando il lavoro clinico utilizza strumenti e tecniche psicoterapeutiche, la prestazione non è autonoma e deve essere descritta al paziente con chiarezza, in modo coerente con il consenso informato, indicando ruoli, livelli di autonomia e responsabilità clinica complessiva.

Dal punto di vista clinico, il discorso va precisato. Il paziente può vivere un percorso autenticamente terapeutico anche in un contesto formativo, perché il cambiamento non dipende da un’etichetta, ma dalla qualità dell’intervento, dal setting, dalla relazione e dalla continuità. Il tirocinante può utilizzare strumenti e tecniche tipiche dei modelli psicoterapeutici e lavorare su emozioni, significati, schemi relazionali e funzionamento. Tuttavia, questo non equivale automaticamente a psicoterapia in senso pieno, perché manca un elemento costitutivo: la titolarità clinica del processo. Può esistere attività clinica a valenza terapeutica svolta in tirocinio; non esiste psicoterapia autonoma senza piena responsabilità.

Ed è qui che si colloca una domanda cruciale: è possibile fare psicoterapia senza piena responsabilità? Se per psicoterapia si intende un intervento pienamente autonomo, la risposta è no. La piena responsabilità clinica non è un accessorio, ma una condizione costitutiva. Anche nei contesti di équipe, la responsabilità può essere condivisa, ma non annullata: esiste sempre una titolarità clinica effettiva. Dove questa titolarità non è in capo a chi conduce materialmente le sedute, ciò che si realizza è un’attività clinica supervisionata e incardinata nella responsabilità del servizio, non un esercizio autonomo dell’attività psicoterapeutica.

Questa distinzione non svaluta la formazione, né svaluta il tirocinante. Al contrario, tutela tutti: il paziente, che deve sapere in che cornice sta entrando; il tirocinante, che non può essere caricato di un ruolo che non gli compete; la struttura, che non può presentare come prestazione autonoma ciò che è, strutturalmente, attività formativa sotto responsabilità esterna.

Questo nodo diventa ancora più delicato quando si considera la questione della supervisione. La supervisione non è una parola magica. Funziona solo se è reale, frequente, competente e clinicamente vicina ai casi. Non tutte le supervisioni sono equivalenti.

Un tutor può intervenire su errori etici, deontologici, di setting o di gestione del rischio anche se ha una formazione diversa da quella del tirocinante. Ma la correzione tecnica profonda richiede competenza nel modello specifico. Non esiste una competenza clinica neutra che consenta di correggere qualunque tecnica indipendentemente dal paradigma teorico di riferimento.

Una supervisione basata su una formazione diversa può essere arricchente. Può ampliare lo sguardo e stimolare il pensiero critico. Tuttavia, l’arricchimento non equivale alla guida. Il tirocinante ha bisogno di una supervisione coerente con il modello per cui si sta specializzando, perché solo all’interno di quella cornice è possibile apprendere il senso delle tecniche, il loro timing, le indicazioni e le controindicazioni.

Ricevere una supervisione differente non inquina la formazione specialistica, ma non può sostituirla. Può ampliare la mappa, ma non fornisce la bussola. Senza una guida coerente, il rischio non è la contaminazione teorica, ma la frammentazione e la confusione formativa. E quando tutor e tirocinante hanno formazioni molto diverse, la supervisione rischia di ridursi a un controllo amministrativo del rischio più che a una vera garanzia clinica.

A questo punto emerge una giustificazione ricorrente che va smontata con precisione: “Non importa se il tutor della sede di tirocinio non è competente nel modello dello specializzando, perché tanto lo specializzando ha i didatti e i supervisori della scuola”.

Questa equivalenza è falsa. Il tutor della sede e il supervisore della scuola svolgono funzioni diverse e non intercambiabili. Il tutor di sede presidia il contesto clinico reale: setting, sicurezza, gestione degli eventi critici, qualità quotidiana della presa in carico. Il supervisore della scuola svolge una funzione formativa: rilegge il caso, integra teoria e tecnica, orienta la crescita clinica. È una funzione preziosa, ma non governa il servizio, non è dentro la presa in carico quotidiana e non può intervenire in tempo reale sulle decisioni operative.

Per questo la presenza di didatti o supervisori della scuola non compensa la mancanza, nella sede di tirocinio, di una supervisione tecnica coerente con il modello formativo dello specializzando. Può arricchire, ma non sostituisce. Può ampliare, ma non garantisce. Confondere queste funzioni diventa un alibi organizzativo che non tutela né il tirocinante né il paziente.

Il consenso informato, in questo quadro, non può essere ridotto a un modulo. È un processo che richiede informazione chiara e possibilità reale di scelta. In un contesto di tirocinio clinico, un consenso realmente informato implica almeno che il paziente possa comprendere: che la persona che lo segue è in formazione; che l’attività clinica avviene in un contesto formativo; quale sia il livello di autonomia del tirocinante; come e con quale frequenza avvenga la supervisione; chi assuma la responsabilità clinica complessiva del percorso; e che esista la possibilità concreta di chiedere un professionista non in tirocinio, senza pressioni o conseguenze indirette sull’accesso alle cure.

Quando queste informazioni sono comunicate in modo generico o meramente formale, il consenso perde gran parte del suo valore sostanziale. Resta un assenso procedurale, ma diventa fragile sul piano etico e clinico.

In ambito clinico, la fiducia non si fonda solo sulla competenza percepita, ma sulla trasparenza della relazione. Scoprire a posteriori di essere stati seguiti in un contesto formativo può produrre una frattura dell’alleanza che non riguarda l’evento in sé, ma la sensazione di non essere stati messi nelle condizioni di scegliere.

E qui si torna alla domanda centrale: il tirocinante è lì per curare i pazienti o per sviluppare competenze? La risposta più onesta è che il tirocinio è un contesto in cui si apprendono competenze cliniche attraverso l’incontro con i pazienti, dentro un servizio che mantiene la responsabilità della cura. Per il tirocinante la finalità personale è formarsi; per il servizio la finalità è curare.

Se questa gerarchia non viene esplicitata, il paziente non può comprendere la cornice reale in cui si trova. E quando la cornice è opaca, la relazione terapeutica nasce su un implicito non condiviso, diventando strutturalmente vulnerabile.

In altre parole, il problema non è la formazione.
Il problema è l’opacità.
È la distanza tra ciò che accade e ciò che viene raccontato.
E quando la trasparenza manca, non si tutela né il paziente, né il tirocinante, né la qualità della cura.


Riferimenti essenziali
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – testo vigente (CNOP)
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (consenso informato)
Legge 8 marzo 2017, n. 24 (sicurezza delle cure e responsabilità professionale)
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3 (esercizio dell’attività psicoterapeutica subordinato a specifica formazione)

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