L’articolo 3 della Legge 56/1989 è uno dei passaggi più citati dell’ordinamento professionale degli Psicologi. È anche uno dei più sovrainterpretati.
Nel tempo gli sono state attribuite funzioni che il testo non contiene. Secondo una narrazione molto diffusa, l’articolo 3 avrebbe creato la professione autonoma di “psicoterapeuta”, avrebbe fondato un titolo legale separato di “psicoterapeuta” e dimostrerebbe che solo la psicoterapia sia vera terapia, mentre lo Psicologo non specializzato svolgerebbe soltanto counselling o semplice sostegno.
Il problema è che la norma non dice questo.
Per capirlo bisogna distinguere due piani. L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo e comprende prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3, invece, disciplina una specifica attività: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Sono piani collegati, ma non sovrapponibili.
Cosa dice l’articolo 3
L’articolo 3 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Questi corsi devono prevedere adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
La norma aggiunge due limiti importanti.
Agli “psicoterapeuti” non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
Inoltre, previo consenso del paziente, lo “psicoterapeuta” e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
La Legge 401/2000 ha poi precisato che il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge 56/1989, è equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici del Servizio Sanitario Nazionale, fermi restando gli altri requisiti previsti.
Questo è il contenuto essenziale.
L’articolo 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non istituisce una professione autonoma, non crea un Ordine separato, non fonda un albo autonomo degli “psicoterapeuti” e non attribuisce alla psicoterapia il monopolio della cura psicologica.
La professione resta quella di Psicologo o di medico
La Legge 56/1989 ordina la professione di Psicologo. L’articolo 3 non descrive una nuova professione distinta dallo Psicologo e dal medico.
Stabilisce soltanto quali requisiti servano per esercitare l’attività psicoterapeutica.
Questa distinzione è decisiva. Una professione ordinata è una cosa. Una specifica attività esercitabile da professionisti già ordinati è un’altra.
Lo Psicologo resta Psicologo.
Il medico resta medico.
La psicoterapia è una specifica attività regolata, non una professione autonoma.
Quindi, quando si parla di “psicoterapeuta”, il termine va usato con cautela. Sul piano sostanziale indica uno Psicologo o un medico che possiede i requisiti per esercitare l’attività psicoterapeutica. Non indica una professione ordinistica separata.
Non esiste un titolo legale autonomo di “psicoterapeuta”
Nel linguaggio comune si dice spesso “sono “psicoterapeuta””. La formula è comprensibile, perché ormai è entrata nell’uso professionale e sociale. Però, sul piano giuridico, va precisata.
L’articolo 3 non parla di “titolo di “psicoterapeuta””. Parla di esercizio dell’attività psicoterapeutica e di specifica formazione professionale. La normativa successiva parla di titolo di specializzazione in psicoterapia, non di titolo professionale autonomo di “psicoterapeuta”.
Per questo, la formula “Psicologo-psicoterapeuta” può funzionare come abbreviazione comunicativa. Indica uno Psicologo che ha conseguito la specializzazione richiesta e può esercitare l’attività psicoterapeutica.
Ma non deve essere trasformata in una figura professionale separata che la legge non istituisce.
Il titolo professionale resta quello di Psicologo. La specializzazione riguarda l’esercizio di una specifica attività regolata.
Annotazione nell’Albo sì, albo autonomo no
Un equivoco frequente riguarda l’annotazione negli Albi.
Il DPR 328/2001, art. 50, comma 5, prevede che, quando gli iscritti alla sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” sia annotato nell’Albo.
Questo dato va letto correttamente.
L’annotazione non crea una nuova professione.
Non crea un albo autonomo.
Non trasforma lo “psicoterapeuta” in una figura ordinistica distinta.
Serve a rendere pubblicamente verificabile una condizione professionale: il possesso della specializzazione e l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di uno Psicologo iscritto all’Albo.
Per questo è più corretto parlare di annotazione nell’Albo degli Psicologi, non di albo degli “psicoterapeuti”.
La cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia
L’articolo 3 non afferma che soltanto la psicoterapia sia terapia.
Non dice che lo Psicologo non specializzato faccia “solo counselling”.
Non dice che sostegno, diagnosi, prevenzione e abilitazione-riabilitazione siano attività minori.
Non dice che tutta la cura psicologica coincida con la psicoterapia.
La dimensione terapeutica della professione psicologica è già contenuta nell’articolo 1 della Legge 56/1989, che attribuisce allo Psicologo prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
In ambito sanitario, prevenire, diagnosticare, sostenere, abilitare e riabilitare il funzionamento psicologico della persona sono attività di cura. La psicoterapia è una forma specifica di trattamento psicologico, non il contenitore esclusivo di tutta la terapia psicologica.
Ridurre tutta la cura psicologica alla psicoterapia significa restringere artificialmente il perimetro della professione di Psicologo.
Psicopatologia non significa atto medico
Un altro errore ricorrente consiste nel confondere la psicopatologia con l’atto medico.
L’articolo 3 vieta agli “psicoterapeuti” non medici gli interventi di competenza esclusiva della professione medica. Non vieta allo Psicologo di occuparsi di sofferenza psicologica, disagio clinico o quadri psicopatologici nel perimetro delle proprie competenze.
Lo Psicologo può formulare diagnosi psicologica, svolgere prevenzione, offrire sostegno, realizzare interventi di abilitazione-riabilitazione e lavorare sul funzionamento mentale, psicofisico e relazionale della persona con strumenti psicologici adeguati alla propria formazione e competenza.
Il limite è un altro: non invadere atti riservati ad altre professioni e non presentare come psicoterapia ciò che psicoterapia non è, se non si possiedono i requisiti previsti per esercitare quella specifica attività.
Il punto non è negare i confini.
Il punto è non inventarne di nuovi.
L’articolo 3 non riserva tecniche
L’articolo 3 non contiene un elenco di tecniche riservate.
Non stabilisce quali strumenti siano psicoterapeutici e quali no.
Non definisce protocolli esclusivi.
Non indica setting, durata delle sedute, modelli teorici o procedure operative riservate.
La norma stabilisce una condizione per esercitare l’attività psicoterapeutica: una formazione professionale specifica, almeno quadriennale, con adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
La riserva riguarda l’attività psicoterapeutica come tale, non la proprietà esclusiva di ogni tecnica psicologica.
Una tecnica può essere usata in contesti diversi, con finalità diverse e dentro cornici professionali diverse. Ciò che conta è l’obiettivo dell’intervento, il contratto professionale, la competenza del professionista, il contesto clinico e il modo in cui la prestazione viene qualificata.
Una tecnica psicologica non diventa automaticamente psicoterapia solo perché viene insegnata in una scuola di specializzazione.
Specializzazione non significa nuova abilitazione professionale
Anche il termine “abilitazione” va usato con attenzione.
Per esercitare la professione di Psicologo è necessario conseguire l’abilitazione in psicologia mediante esame di Stato ed essere iscritti all’Albo professionale. Questo è il piano dell’abilitazione professionale.
La formazione quadriennale in psicoterapia costituisce invece il requisito specifico per esercitare l’attività psicoterapeutica. La Legge 401/2000 parla di titolo di specializzazione in psicoterapia, non di una seconda abilitazione professionale autonoma.
La differenza è sostanziale.
L’abilitazione riguarda la professione.
La specializzazione costituisce requisito per l’esercizio di una specifica attività regolata.
L’annotazione rende verificabile quella condizione nell’Albo.
Parlare di “abilitazione alla psicoterapia” come se esistesse una nuova abilitazione statale separata rischia quindi di confondere i piani.
Perché l’articolo 3 viene usato male
L’articolo 3 viene usato male quando si legge dentro la norma ciò che la norma non dice.
Una prima causa è la scarsa formazione giuridica ricevuta da molti professionisti. Leggere una norma richiede categorie precise: professione, attività, titolo, specializzazione, requisito, annotazione e riserva non sono sinonimi.
Una seconda causa è il peso culturale delle scuole di specializzazione. In molti contesti è passata l’idea che si diventi davvero terapeuti solo dopo la scuola. Questa narrazione ha trasformato una norma tecnica sull’esercizio di una specifica attività nel presunto fondamento di una figura professionale autonoma.
Una terza causa è il linguaggio ambiguo usato da istituzioni, bandi, modulistica e siti ordinistici. Espressioni come “elenco psicoterapeuti”, “titolo di “psicoterapeuta”” o “albo psicologi-psicoterapeuti” producono un forte effetto di realtà. Ma una formula amministrativa o comunicativa non basta a creare ciò che la legge non istituisce.
Una quarta causa è lo psicoterapeuticocentrismo culturale. Film, serie TV, talk show e divulgazione semplificata hanno diffuso l’idea che lo Psicologo ascolti e lo “psicoterapeuta” curi. Questo schema è entrato anche nel linguaggio professionale e ha ristretto artificialmente l’immagine della professione di Psicologo.
Il risultato è evidente: una disposizione che disciplina l’esercizio di una specifica attività è stata caricata di significati che non contiene.
I luoghi comuni da superare
Il primo luogo comune è che l’articolo 3 abbia creato la professione di “psicoterapeuta”.
È falso. L’articolo 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e medici che possiedono i requisiti previsti.
Il secondo luogo comune è che chi termina una scuola ottenga un titolo professionale autonomo di “psicoterapeuta”.
È falso. Si consegue una specializzazione in psicoterapia. Nel caso dello Psicologo, questa condizione può essere annotata nell’Albo, ma non crea una professione distinta da quella di Psicologo.
Il terzo luogo comune è che solo gli “psicoterapeuti” curino, mentre gli Psicologi farebbero counselling.
È falso. L’articolo 1 attribuisce allo Psicologo attività che, in ambito sanitario, possono avere piena funzione di cura: prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Il quarto luogo comune è che la psicoterapia sia l’unica terapia psicologica.
È falso. La psicoterapia è una forma specifica di cura psicologica. Non assorbe tutta la cura psicologica e non cancella la funzione terapeutica degli atti tipici dello Psicologo.
Una formula chiara
L’articolo 3 della Legge 56/1989 non istituisce una nuova professione, non crea un albo autonomo, non fonda un titolo legale separato di “psicoterapeuta”, non riserva tecniche e non attribuisce alla psicoterapia il monopolio della cura psicologica.
Disciplina una specifica attività: l’attività psicoterapeutica.
Questa attività può essere esercitata da Psicologi e medici che abbiano acquisito la specifica formazione professionale prevista dalla legge, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali con adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
La professione è Psicologo.
La specializzazione è in psicoterapia.
L’attività è psicoterapeutica.
L’annotazione è nell’Albo.
La cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia.
Chiarire questi passaggi non significa svalutare la psicoterapia.
Significa smettere di usare l’articolo 3 per fargli dire ciò che l’articolo 3 non dice.
L’articolo 3 della Legge 56/1989 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non istituisce una professione autonoma di “psicoterapeuta”.
La specializzazione in psicoterapia è requisito per una specifica attività regolata, non una nuova abilitazione professionale separata.
La cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia: gli atti tipici dello Psicologo hanno già piena rilevanza sanitaria e terapeutica.



