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L’articolo 3 della Legge 56/89: cosa dice davvero, cosa non dice e perché viene usato male

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico

L’articolo 3 della Legge 56/1989 è uno di quei testi che stanno in poche righe eppure, da più di trent’anni, riescono a produrre una quantità enorme di confusione. È breve, è tecnico, è lineare. E proprio per questo è diventato il terreno perfetto per le sovrainterpretazioni: ci si è costruito sopra un immaginario intero, fatto di etichette, status, “bollini” e gerarchie simboliche che, però, non stanno dentro la norma.

Se lo guardiamo senza commenti, senza sentito dire e senza “mitologia di categoria”, l’articolo 3 fa una cosa sola: disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non sta fondando una nuova professione. Non sta creando un nuovo Ordine. Non sta attribuendo un monopolio terapeutico. Sta dicendo, in sostanza: l’attività psicoterapeutica può essere esercitata solo da chi è già Psicologo o medico, quindi da chi è già abilitato ed è già iscritto al rispettivo albo, e a condizione che abbia fatto una specifica formazione professionale tramite corsi di specializzazione almeno quadriennali, con adeguata formazione teorica e addestramento pratico.

Poi aggiunge il contesto: questi corsi devono essere attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti. Aggiunge un limite specifico: agli “psicoterapeuti” non medici è vietato qualunque intervento che ricada nella competenza esclusiva della professione medica. E aggiunge una regola di lavoro in rete: previo consenso della persona, “psicoterapeuta” e medico curante hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente.

Il senso, fin qui, è chiaro: la professione resta quella di Psicologo o di medico. La psicoterapia, invece, è un’attività che alcuni Psicologi e alcuni medici possono esercitare, se hanno seguito quel percorso formativo.

Il problema nasce quando a questo contenuto, che è molto circoscritto, vengono attribuite funzioni che l’articolo 3 non ha mai avuto. Nel tempo, infatti, si è diffusa l’idea che l’articolo 3 sia l’atto di nascita della presunta “professione di “psicoterapeuta””. Ma se fosse così, dovremmo trovare nella legge qualcosa di esplicito: un Ordine degli “psicoterapeuti”, un albo degli “psicoterapeuti”, una descrizione di una professione autonoma distinta da quella di Psicologo e di medico. Nulla di tutto ciò esiste nel testo. La Legge 56/1989 istituisce una sola professione ordinata: lo Psicologo. L’articolo 3, al contrario, parla di un’attività svolta da professionisti che esistono già.

Lo stesso vale per il tema del “titolo di “psicoterapeuta””. Nel testo dell’articolo 3 non compare alcuna formula del tipo “titolo di “psicoterapeuta”” o “qualifica di “psicoterapeuta””. Il linguaggio giuridico è diverso: si parla di corsi di specializzazione e, nel sistema normativo complessivo, di titolo di specializzazione in psicoterapia. Dire “sono “psicoterapeuta”” è una scorciatoia linguistica molto comune: indica che uno Psicologo o un medico esercita l’attività psicoterapeutica avendo i requisiti richiesti. Ma questa scorciatoia non trasforma automaticamente quella parola in un titolo legale autonomo.

Anche l’idea che gli Ordini siano “obbligati” dalla legge ad annotare “psicoterapeuta” negli albi non si trova da nessuna parte nell’articolo 3. La norma non ordina agli Ordini di creare elenchi separati, non impone diciture, non prescrive la formula psicologo-psicoterapeuta negli albi. Quelle sono prassi amministrative, regolamenti interni, scelte comunicative. Possono esistere come strumenti organizzativi, ma non vanno confuse con ciò che la legge ha effettivamente previsto.

C’è poi un altro fraintendimento enorme, forse il più dannoso: l’idea che l’articolo 3 affermi, anche solo implicitamente, che la psicoterapia sia l’unica forma di terapia psicologica e che tutto il resto, per lo Psicologo non specializzato, si riduca a “solo counselling”. In realtà è l’opposto: la dimensione terapeutica della professione di Psicologo si comprende guardando l’articolo 1 della stessa Legge 56/1989, che attribuisce allo Psicologo prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione. In sanità, queste attività sono cura. Sono atti clinici. Sono interventi che tutelano e recuperano salute, funzionamento e benessere. La psicoterapia è una modalità specifica di trattamento psicologico, non il contenitore esclusivo di tutta la terapia.

Un’altra distorsione ricorrente è quella che riguarda la psicopatologia. Si sente dire che lo Psicologo non specializzato “non può lavorare sulla psicopatologia”, come se la presenza di un disturbo rendesse automaticamente ogni intervento “atto medico” o “materia riservata”. Ma l’articolo 3 non dice questo. L’unico divieto espresso riguarda gli “psicoterapeuti” non medici e gli atti di competenza esclusivamente medica. E “atto medico” non coincide con “psicopatologia”. Lo Psicologo abilitato e iscritto all’albo può formulare diagnosi psicologica, lavorare su disturbi e quadri psicopatologici con strumenti psicologici, svolgere interventi clinici di prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione e terapia psicologica nel perimetro delle proprie competenze.

E poi c’è la questione che spesso manda in crisi le narrazioni identitarie: l’articolo 3 non definisce tecniche, non elenca metodi, non descrive setting, non dice nulla su durata delle sedute, profondità, “livello” o “tipo di paziente”. Non esiste, in quell’articolo, un elenco di strumenti “psicoterapeutici” contrapposti a strumenti “solo psicologici”. La norma chiede una formazione specifica e un addestramento pratico, ma non trasforma le tecniche in proprietà esclusiva di qualcuno. Le definizioni operative di psicoterapia stanno in documenti scientifici e in modelli teorici, non in quella norma.

Infine, c’è una piccola parola che ha creato danni enormi: “abilitazione”. Dal punto di vista giuridico l’abilitazione è una sola, ed è l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. I corsi quadriennali rilasciano un titolo o diploma di specializzazione in psicoterapia, non una nuova abilitazione autonoma. Per questo l’espressione “titolo abilitante alla psicoterapia” è una formula di uso comune, ma non è una formula normativa.

A questo punto la domanda naturale è: se il testo è così chiaro, perché viene frainteso così spesso? Perché gli Psicologi, per decenni, si sono trovati dentro un mix di fattori che spinge nella stessa direzione: una formazione universitaria povera di diritto e ordinamento, l’egemonia culturale delle scuole di psicoterapia che hanno raccontato la specializzazione come “passaggio identitario”, un linguaggio amministrativo ambiguo usato da istituzioni e modulistica, la confusione concettuale tra professione, attività, titolo e specializzazione, dinamiche di riconoscimento e status in un contesto di scarsa valorizzazione, e una pigrizia cognitiva che porta molti a fidarsi dell’ipse dixit invece di leggere la fonte.

Così, una norma che regola l’esercizio di un’attività è stata trasformata nel falso atto di nascita di una professione che la legge non ha mai istituito. E questo fraintendimento, ripetuto abbastanza a lungo, è diventato una “verità di categoria”.

Se vuoi una frase semplice per orientarti quando la discussione si accende, è questa: l’articolo 3 della Legge 56/1989 non crea una professione, non crea un titolo, non assegna monopoli terapeutici e non definisce tecniche. Stabilisce soltanto le condizioni per esercitare l’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e medici.

Tutto il resto non è scritto nella legge. È sovrastruttura culturale.

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di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico

Enrico Rizzo è Psicologo, Sessuologo Clinico a Palermo. Si occupa di psicologia della sessualità maschile e psicoandrologia, affiancando uomini e coppie nei temi legati a desiderio, erezione, eiaculazione, identità, autostima e relazione. Il lavoro è centrato sull’ascolto della domanda e su obiettivi clinici concreti: capire cosa sta succedendo, ridurre ansia e blocchi, e ritrovare sicurezza e libertà nella vita intima.

In ambito sessuologico, psico-oncologico e psico-traumatologico svolge terapia di sostegno, prevenzione e percorsi di abilitazione-riabilitazione, con l’obiettivo di favorire il recupero del funzionamento emotivo, relazionale e psicofisico. Integra inoltre competenze in psicosomatica, occupandosi delle interazioni mente-corpo quando stress, trauma o malattia si esprimono anche attraverso il corpo.

Svolge attività clinica in presenza a Palermo e online. È fondatore e presidente di MetaPsi Aps. Se senti che è arrivato il momento di smettere di rimandare e vuoi capire subito quale direzione prendere, scrivimi: spesso un primo confronto è già il passo decisivo per rimettere le cose in carreggiata.

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