
una parola che, nel dibattito sulla formazione, viene usata con una leggerezza che crea più confusione che chiarezza: specializzando. La si sente ripetere spesso anche in riferimento alle scuole private di psicoterapia. “Sono specializzando”, “sto facendo la specializzazione”, “faccio psicoterapia sotto supervisione perché sono in specializzazione”. È qui che nasce un equivoco importante. Non perché la formazione privata non possa essere seria o impegnativa, ma perché quella parola, in Italia, ha un significato giuridico e istituzionale preciso.
Nel linguaggio comune, specializzando sembra voler dire “mi sto formando in modo avanzato”. Nel linguaggio istituzionale, invece, rimanda a un percorso di specializzazione universitario, cioè a una cornice accademica regolata e riconoscibile come tale. È un termine che richiama l’idea di università, ordinamento didattico, status formativo incardinato e un preciso assetto di ruoli e responsabilità.
Le scuole private di psicoterapia, anche quando sono riconosciute dal Ministero, non sono università. Questo punto è decisivo. Il riconoscimento ministeriale consente a quegli istituti di attivare corsi di specializzazione in psicoterapia e di rilasciare, al termine, un diploma valido ai fini previsti dalla legge. Ma non trasforma l’ente formativo in un ateneo e non colloca l’allievo nello status di specializzando universitario durante il percorso.
Serve poi un chiarimento netto su un aspetto spesso confuso. I crediti formativi universitari, i CFU, sono propri del sistema universitario: sono definiti e disciplinati dall’ordinamento accademico e vengono utilizzati per misurare e organizzare i percorsi universitari.
Di conseguenza, le scuole private di psicoterapia non attribuiscono CFU nel senso universitario del termine. Allo stesso modo, non rilasciano un titolo accademico universitario di “Specialista in…”, come avviene nelle scuole universitarie di specializzazione. Il titolo che rilasciano è un diploma di specializzazione in psicoterapia riconosciuto ai fini di legge, ma non è un titolo accademico universitario in senso stretto.
Qui entra in gioco un’altra parola spesso fraintesa: equipollenza. Quando si dice che il diploma rilasciato da un istituto privato riconosciuto è equipollente a quello universitario, non si sta affermando un’identità assoluta tra i due percorsi. Equipollenza non significa che le scuole private diventino università, né che i percorsi siano sovrapponibili in ogni aspetto organizzativo, didattico o istituzionale.
L’equipollenza è funzionale e limitata a uno scopo preciso: la possibilità di esercitare la psicoterapia. In altri termini, una volta conseguito il diploma, quel titolo è considerato valido per attestare il possesso della “specifica formazione” richiesta dall’ordinamento e per consentire l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini stabiliti dalla legge. È un’equivalenza di effetto giuridico rispetto a quel fine, non una dichiarazione di identità totale tra natura accademica dei percorsi. È la stessa logica con cui il MUR tratta i titoli equipollenti: equivalenza rispetto alla finalità prevista, non identità integrale di natura e struttura dei percorsi.
Questa distinzione non è un tecnicismo sterile. Ha conseguenze molto concrete, soprattutto sul piano della responsabilità e della comunicazione verso i pazienti. Lo specializzando universitario opera dentro un sistema istituzionale che definisce ruoli, contesti e responsabilità. L’allievo di una scuola privata, invece, è uno Psicologo (o un medico) già abilitato che frequenta un percorso post-lauream finalizzato a ottenere, al termine, un titolo che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica secondo il quadro normativo.
Durante il percorso, però, non diventa uno specializzando in senso universitario.
Ed è qui che la comunicazione diventa cruciale. Le parole che usiamo per descriverci costruiscono aspettative, orientano il consenso informato e condizionano la fiducia. Presentarsi come specializzando mentre si frequenta una scuola privata evoca una cornice che non corrisponde alla realtà istituzionale del percorso.
Ancora più delicato è l’uso disinvolto dell’espressione “psicoterapia sotto supervisione” nel privato. La supervisione è una pratica formativa seria e spesso preziosa, ma non è un meccanismo che modifica lo status giuridico del professionista. Supervisione non significa autorizzazione. Nel privato esiste un solo professionista che eroga la prestazione e che risponde della correttezza con cui la descrive.
C’è infine un dettaglio che aiuta a “chiudere il cerchio” anche sul piano ordinistico. Quando, a fine percorso, si chiede l’annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti presso l’Ordine, quella richiesta si fonda sul possesso del diploma di specializzazione in psicoterapia: che sia conseguito in sede universitaria oppure presso un istituto riconosciuto. Non è l’iscrizione alla scuola, in sé, a produrre effetti; è il titolo finale.
Non è una questione di merito o di svalutazione della formazione. Non è una guerra tra percorsi. È una questione di precisione, di trasparenza e di tutela: tutela del paziente, tutela della correttezza comunicativa, tutela della credibilità dello Psicologo.
Alla fine il punto è semplice: un allievo di una scuola privata può essere in una formazione seria, profonda e trasformativa. Ma fino al conseguimento del titolo che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini di legge, non è uno specializzando e non dovrebbe presentarsi come tale. Chiamare le cose con il loro nome non impoverisce la professione. La rende più chiara, più solida e più difendibile.

