In Italia non esiste abilitazione alla psicoterapia.
Nel linguaggio comune capita spesso di sentire dire “abilitazione all’esercizio della psicoterapia”. È un’espressione diffusa e apparentemente intuitiva, ma tecnicamente impropria, perché suggerisce l’esistenza di un passaggio giuridico analogo all’abilitazione professionale (come l’esame di Stato), applicato in modo specifico alla psicoterapia. In Italia, però, l’abilitazione riguarda la professione di base: Psicologo o Medico. La psicoterapia non ha una propria abilitazione autonoma.
Ciò che esiste, ed è decisivo, è un requisito aggiuntivo previsto dalla legge per esercitare l’attività psicoterapeutica: una specifica formazione specialistica. In altre parole, non si diventa “abilitati alla psicoterapia” come ci si abilita a una professione. Si è già abilitati come Psicologo o come Medico e, se si acquisisce anche la specializzazione richiesta, si può esercitare l’attività psicoterapeutica nei termini stabiliti dall’ordinamento.
Questo chiarimento non è un cavillo terminologico. Serve a evitare un equivoco ricorrente: l’idea che prima della specializzazione lo Psicologo non possa prendersi cura clinicamente della sofferenza psicologica e che solo dopo diventi davvero “terapeutico”. È un fraintendimento che nasce soprattutto da un uso impreciso delle parole, più che dal contenuto reale delle norme.
Abilitazione e specializzazione: due livelli distinti
L’abilitazione è l’accesso legale all’esercizio di una professione regolamentata. Nel nostro ambito significa abilitazione alla professione di Psicologo o di Medico, con le responsabilità e i doveri connessi. È questa abilitazione che consente l’esercizio di attività cliniche e di tutela della salute.
La psicoterapia, invece, è un’attività per la quale la legge richiede una formazione specifica. Ed è qui che la precisione diventa fondamentale: la legge non parla di “abilitazione alla psicoterapia”, ma stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, acquisibile mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, successivi alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia.
Nel diritto, questa distinzione conta. “Abilitazione” e “formazione specialistica” non sono sinonimi. Confonderli produce un’idea distorta sia del valore della specializzazione sia del fondamento giuridico della cura psicologica.
Il Diploma di Specializzazione autorizza alla psicoterapia, ma non è un’abilitazione
Su questo punto è necessario essere precisi. Il Diploma di Specializzazione in psicoterapia non è un’abilitazione e non “abilita” nel senso tecnico-giuridico del termine. Non è un esame di Stato, non è un titolo abilitante autonomo e non dà accesso a una nuova professione.
Allo stesso tempo, sarebbe scorretto dire che il Diploma “certifica soltanto la formazione”. In realtà, il Diploma è il requisito formativo previsto dalla legge e, proprio per questo, ha un effetto giuridico concreto: consente e rende legittimo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di chi è già abilitato come Psicologo o Medico. In questo senso si può parlare di autorizzazione all’esercizio della psicoterapia.
Quando qui si usa il termine “autorizzazione”, lo si intende nel suo significato tecnico-giuridico corretto: il possesso del requisito richiesto dalla legge che consente l’esercizio legittimo di una specifica attività. Autorizzazione, in questo contesto, non significa abilitazione professionale autonoma.
L’abilitazione è l’atto che consente l’accesso alla professione. L’autorizzazione, qui, è l’effetto giuridico del possesso del requisito specialistico richiesto per svolgere una specifica attività all’interno di una professione già abilitata. Confondere questi due piani significa attribuire alla specializzazione un significato che la legge non le riconosce.
L’annotazione del titolo non è un atto abilitativo
Dopo il conseguimento della specializzazione, nella prassi ordinistica è prevista l’annotazione del titolo o dell’attività. Anche qui è necessario evitare equivoci. L’annotazione non abilita alla psicoterapia e non ha natura abilitativa.
Si tratta di un atto amministrativo di pubblicità e trasparenza, finalizzato a rendere verificabile che un professionista già abilitato possiede anche la specializzazione richiesta. L’annotazione non crea diritti nuovi, non sostituisce un esame di Stato e non trasforma la specializzazione in un’abilitazione autonoma.
In sintesi: l’abilitazione resta quella alla professione; il Diploma è il requisito che autorizza l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; l’annotazione rende tale titolo verificabile.
“Psicoterapeuta” non è una professione autonoma
Nel linguaggio comune il termine “psicoterapeuta” viene usato per indicare chi esercita la psicoterapia avendo i requisiti previsti. Questo uso descrittivo, però, non coincide con l’esistenza di una professione autonoma distinta da Psicologo o Medico.
Dal punto di vista giuridico, l’attività psicoterapeutica è un’attività regolata che si esercita all’interno di professioni già abilitate, a condizione che sia presente la specifica formazione specialistica richiesta. Parlare di “psicoterapeuta” non significa quindi parlare di una professione diversa, ma descrivere una modalità di esercizio di un’attività all’interno di una professione già esistente.
Perché le parole contano
Questo articolo non intende negare il valore della specializzazione in psicoterapia, né legittimare un uso improprio della psicoterapia. Al contrario: proprio perché si tratta di un’attività delicata e ad alto impatto sulla vita delle persone, è fondamentale che venga esercitata solo da chi possiede i requisiti previsti e con una comunicazione corretta e trasparente verso il cittadino.
Il punto centrale è chiarire la natura non abilitativa del Diploma di Specializzazione e ribadire che “psicoterapeuta” non è una professione autonoma in senso giuridico. Nel diritto le parole hanno un peso e un significato preciso. Parlare di “abilitazione” invece che di requisito specialistico che autorizza una specifica attività può confondere il paziente, inducendolo a credere di trovarsi di fronte a una figura professionale diversa o “abilitata a parte”.
Lo stesso equivoco può riflettersi sui professionisti. Uno Psicologo che interiorizza l’idea di una “abilitazione alla psicoterapia” può essere indotto a pensare che essere “psicoterapeuta” equivalga allo svolgimento di una professione altra, separata e distinta. Da qui nascono distorsioni culturali: gerarchie artificiali, aspettative errate e una comunicazione che non tutela né il cittadino né la professione.
Chiarimento decisivo: la cura non “passa” dalla psicoterapia
A questo punto è utile affrontare un’obiezione frequente: “abilitazione o no, l’autorizzazione alla cura passa comunque dalla psicoterapia”. È un’affermazione comprensibile, perché nel linguaggio comune “psicoterapia” viene spesso usata come sinonimo di “cura psicologica”. Ma proprio qui nasce l’equivoco.
La cura psicologica non coincide con la psicoterapia. La cura è una finalità dell’intervento sanitario: prendersi cura della sofferenza psicologica, dei disturbi, delle disfunzioni e delle compromissioni del funzionamento. Uno Psicologo è autorizzato a curare in quanto professionista abilitato alla propria professione, non perché “autorizzato alla psicoterapia”.
La cura psicologica comprende sostegno psicologico, prevenzione, diagnosi, abilitazione e riabilitazione del funzionamento, oltre a trattamenti psicologici che non si esauriscono nell’etichetta “psicoterapia”. La psicoterapia è una modalità specifica e regolata di intervento, che richiede una formazione specialistica aggiuntiva. Ma non è la fonte giuridica dell’autorizzazione a curare.
Dire che “la cura passa dalla psicoterapia” significa introdurre implicitamente l’idea che prima della psicoterapia non esista cura. Questa premessa è scorretta e fuorviante, sia per i pazienti sia per i professionisti.
La formulazione più sobria, corretta e inattaccabile è questa: la cura psicologica è esercitata da Psicologi e Medici in quanto professionisti abilitati; l’attività psicoterapeutica è una specifica modalità di intervento, il cui esercizio è subordinato al possesso di una formazione specialistica. Questa chiarezza tutela il cittadino e protegge la professione da fraintendimenti che, nel tempo, diventano convinzioni errate difficili da scardinare.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




