La psicoterapia ha una disciplina giuridica specifica. Questo va riconosciuto con precisione.
Ma da qui non deriva che la psicoterapia abbia il monopolio della cura psicologica, né che esista un ambito di intervento clinico sottratto, per natura, agli atti tipici dello Psicologo.
La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. La stessa legge disciplina poi l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a una specifica formazione professionale post-lauream. Le due disposizioni vanno lette insieme: l’articolo 3 regola la psicoterapia, ma non svuota l’articolo 1.
Gli atti tipici dello Psicologo sono già cura psicologica
Prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione non sono attività accessorie.
Sono il nucleo della professione psicologica.
Prevenire significa intervenire sui fattori di rischio, prima che il disagio si strutturi o si aggravi.
Diagnosticare significa comprendere il funzionamento psicologico della persona, le sue risorse, le sue difficoltà, il suo contesto e i suoi bisogni clinici.
Sostenere significa accompagnare la persona nei momenti di crisi, vulnerabilità, transizione o sofferenza.
Abilitare e riabilitare significa promuovere, recuperare o compensare funzioni psicologiche, relazionali, emotive, sessuali e psicofisiche compromesse o indebolite.
Tutto questo non è esterno alla cura.
È cura psicologica.
La psicoterapia è una forma specifica di cura, non tutta la cura
La psicoterapia è una forma specifica, regolata e specialistica di intervento psicologico o medico.
Non è però l’unica forma di cura psicologica.
Non fonda la cura dello Psicologo.
Non assorbe gli atti tipici dello Psicologo.
Non trasforma prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione in attività minori o preliminari.
La cura psicologica è più ampia della psicoterapia, perché riguarda l’intervento professionale sul funzionamento mentale, emotivo, comportamentale, relazionale, sessuale e psicofisico della persona.
Lo Psicologo, quando opera nel proprio ambito di competenza, non svolge un ruolo parziale. Svolge una professione sanitaria autonoma, fondata su strumenti conoscitivi e di intervento propri della Psicologia.
Non esiste una zona della sofferenza riservata per natura alla psicoterapia
Una narrazione molto diffusa presenta lo Psicologo come il professionista del sostegno leggero e lo “psicoterapeuta” come il professionista della cura profonda.
Questa distinzione è fuorviante.
La profondità dell’intervento non dipende dalla parola usata per descriverlo.
Dipende dalla competenza del professionista, dalla domanda clinica, dal contesto, dagli obiettivi, dal metodo, dalla responsabilità deontologica e dal progetto di intervento.
Lo Psicologo può occuparsi di sofferenza psicologica.
Può occuparsi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Può fare diagnosi psicologica.
Può sostenere persone, coppie, famiglie, gruppi e organizzazioni.
Può abilitare e riabilitare il funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale.
Può lavorare sul recovery, cioè sul miglior livello possibile di funzionamento, autonomia, partecipazione e qualità della vita.
Tutto questo appartiene agli atti tipici dello Psicologo.
La differenza riguarda la cornice giuridica dell’attività psicoterapeutica
Il punto da tenere fermo è semplice.
La psicoterapia richiede una specifica formazione professionale.
Questo vincolo va rispettato.
Ma rispettare la disciplina della psicoterapia non significa consegnare alla psicoterapia l’intera cura psicologica.
La differenza non sta nel fatto che la psicoterapia curi e gli atti tipici dello Psicologo no.
La differenza sta nella specifica qualificazione dell’attività psicoterapeutica, prevista dalla legge.
Il rischio nasce quando questa differenza viene trasformata in una gerarchia impropria: da una parte la “vera terapia”, dall’altra interventi psicologici considerati meno clinici, meno profondi o meno curativi.
Questa gerarchia non è scritta nella legge.
E non rappresenta correttamente la professione di Psicologo.
Le tecniche non sono proprietà esclusiva della psicoterapia
Anche sul piano tecnico serve precisione.
Una tecnica psicologica non diventa automaticamente esclusiva della psicoterapia solo perché viene insegnata in una scuola di specializzazione.
Le tecniche vanno valutate in base alla competenza acquisita, alla finalità dell’intervento, al contesto professionale, al consenso informato, alle evidenze disponibili e alla correttezza deontologica.
Il Codice Deontologico vigente richiama lo Psicologo alla responsabilità professionale, alla competenza, alla trasparenza, alla tutela della persona e all’uso corretto dei propri strumenti teorico-pratici. Questo impone prudenza, aggiornamento e chiarezza. Non autorizza però a sostenere che ogni strumento insegnato in ambito psicoterapeutico sia, per questo solo fatto, sottratto agli atti tipici dello Psicologo.
Lo Psicologo cura nei limiti della propria competenza
Dire che la psicoterapia non ha il monopolio della cura psicologica non significa dire che ogni Psicologo possa fare qualunque cosa.
Significa l’opposto.
Ogni Psicologo deve operare nei limiti della propria competenza, della propria formazione, della propria esperienza e della propria responsabilità professionale.
Deve informare correttamente il paziente.
Deve evitare promesse improprie.
Deve usare strumenti adeguati.
Deve riconoscere quando è necessario inviare, integrare o collaborare con altri professionisti.
Ma questi limiti sono limiti di competenza, non limiti derivanti da una presunta inferiorità degli atti tipici.
La prevenzione può essere cura.
La diagnosi può essere cura.
Il sostegno può essere cura.
L’abilitazione e la riabilitazione possono essere cura.
Il trattamento psicologico comprende tutto questo.
La riserva della psicoterapia non cancella la cura dello Psicologo
La riserva dell’attività psicoterapeutica va rispettata.
Ma non può essere usata per cancellare il valore clinico degli atti tipici dello Psicologo.
Non può diventare il pretesto per sostenere che lo Psicologo non curi.
Non può ridurre la professione psicologica a un’attività preparatoria, generica o subalterna.
Gli atti tipici dello Psicologo non stanno fuori dalla cura.
Sono cura psicologica.
Non stanno sotto la psicoterapia.
Sono il fondamento giuridico, scientifico e sanitario della professione di Psicologo.
Conclusione
Non esiste una cura psicologica che, per natura, appartenga esclusivamente alla psicoterapia e sia sottratta agli atti tipici dello Psicologo.
Esiste una disciplina specifica dell’attività psicoterapeutica.
Esiste una formazione richiesta per esercitarla.
Esistono obblighi deontologici, limiti di competenza e responsabilità professionali.
Ma non esiste una zona della sofferenza, del funzionamento, della diagnosi, della prevenzione, del sostegno, dell’abilitazione o della riabilitazione che appartenga solo alla psicoterapia.
La psicoterapia è una forma specifica di cura psicologica.
Gli atti tipici dello Psicologo contengono già la cura psicologica.
Lo Psicologo cura e fa terapia in ambito psicologico perché interviene, con competenza e responsabilità, sul funzionamento della persona.
La psicoterapia è una forma specifica di cura psicologica, ma non ha il monopolio della cura dello Psicologo.
Fonti verificate
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Normattiva
Codice Deontologico vigente degli Psicologi Italiani – CNOP



